CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41472/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pb1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (le violazioni oggetto delle sentenze sono state commesse negli anni 2008, 2013 e 2014 a distanza minima di alcuni mesi), ma anche l'assenza collegamenti tra le società fallite, il diverso ruolo svolto in ciascuna di esse dal condannato, la disomogeneità dei beni giuridici tutelati (reati tributari e fallimentari), il concorso con soggetti diversi e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Al riguardo ha, più nello specifico, rilevato che le affermazioni difensive sull'appartenenza di alcune delle società fallite ad un unico gruppo sono rimaste generiche e prive di riscontri nelle sentenze in esecuzione e nella documentazione allegata. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, tenuto conto del diverso contesto in cui il condannato ha operato, non può attribuirsi rilevanza decisiva ed assorbente all'analoga qualificazione giuridica attribuita peraltro solo ad alcune delle diverse condotte. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in