Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02649/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'assise d'appello di Catania, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio, disposto con sentenza di questa Corte, sezione Prima penale n. 39210 — 17, del 19 aprile 2017, ha riformato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza pronunciata a seguito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 27 febbraio 2013, con la quale il ricorrente ed altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati assolti dal concorso nell'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 61, comma 1, n. 1, 575, 577, comma 1, n. 3, cod. pen., 7 Legge n. 2013 del 1991 - Capo A) e dai connessi delitti pluriaggravati di concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per l'omicidio (artt. 110, 81 comma 2, 61, comma 1, n. 2, cod. pen., 2 e 7,

I. n. 895/1967, 7 Legge n. 203 del 1991 - Capo B); artt. 110, 81 comma 2, 61, comma 1, n. 2, cod. pen., 4 e 7, Legge n. 895/1967, 7 DL n. 152/1991 - Capo C), tutti commessi in data 19 novembre 2002, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile del descritto omicidio e condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie, con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per tre anni. 1.1.Con la sentenza annullata con rinvio, del 15 dicembre 2015, la Corte di assise di appello di Catania aveva riformato, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza assolutoria sopra descritta, condannando l'odierno ricorrente alla pena di anni trenta di reclusione, ma la sezione Prima penale di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha annullato !a pronuncia indicata, accogliendo il preliminare motivo che denunciava vizio di motivazione, prospettato dalla difesa, rilevando che, nel giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, l'imputato era stato assolto, mentre nel grado di appello, condannato, in entrambi i giudizi valutando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto essenziale per l'affermazione della responsabilità del ricorrente. 1.2.La Corte di cassazione, ricordati i principali approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992,dep. 1993, Marino, Rv. 192465) ai fini della corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato che il giudice di primo grado ha ritenuto attendibile il collaboratore, ma illogica e contraddittoria quella parte della dichiarazione del predetto concernente il ruolo svolto da altri soggetti, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], indicato sia come esecutore materiale (circostanza impossibile perché detenuto) sia come coordinatore dell'omicidio.

In sostanza, la Corte di legittimità ha rilevato che i! giudice di primo grado aveva ritenuto la credibilità intrinseca soggettiva del collaboratore, affermando, invece, la carenza del profilo attinente all'attendibilità intrinseca oggettiva, per contraddittorietà del riferimento concernente il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello ha, invece, mutato il giudizio proprio con riguardo all'attendibilità r.trinseca oggettiva, accogliendo l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero.

Ciò però, 2 (n senza procedere a nuovo esame del dichiarante e senza l'acquisizione di altri elementi di prova dichiarativa, così dando luogo a vizio di motivazione (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; Rv. 267487; Sez.

U, del 19/01/2017, ric.

Patalano).

Si è poi, sottolineato che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta, da entrambi i giudici di merito, centrale per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, tanto che la necessità di espungerla, per le ragioni dette, dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata aveva dato luogo ad un difetto assoluto di motivazione. 2.Avverso l'indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell'imputato denunciando cinque vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sull'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea che il collaboratore aveva, in un primo interrogatorio, indicato il ricorrente come esecutore materiale, per poi modificare versione nel terzo interrogatorio, reso il 25 giugno 2007, rivelatosi necessario proprio perché, con nota del 12 maggio 2007, si era appreso che il giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] era in carcere.

A fronte di tale evenienza e della considerata inattendibilità del dichiarante, come già ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare con la prima sentenza di assoluzione, la difesa sostiene che la motivazione offerta dalla Corte d'assise d'appello sarebbe apodittica nella parte in cui attribuisce l'indicazione del ruolo esecutivo dello [OSCURATO:PERSONA] a una mera deduzione del [OSCURATO:PERSONA], non anche a quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, per !a difesa, limitandosi a recepire la versione accusatoria secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto concorso ad organizzare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (la vittima, per la sentenza rescindente, curava le attività criminali del gruppo in Calatabiano, colpevole, secondo il vertice associativo, di avere mal gestito le esigenze del gruppo e di non avere provveduto al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Ancora, si sottolinea che l'attendibilità del dichiarante è minata dalle affermazioni da questi rese, nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2018, quando il collaboratore aveva affermato che quanto sapeva dell'omicidio Mazzullo proveniva dal racconto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto affermato, nel corso dell'interrogatorio del 2007, in cui il collaboratore medesimo aveva riferito che a narrargli l'episodio omicidiario, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], presso i! carcere di Spoleto, durante la comune detenzione.

Il difensore sottolinea che, da accertamenti svolti presso il carcere di Messina sarebbe emerso che i due non erano mai risultati aver trascorso nella stessa cella un periodo di comune detenzione, anzi questi erano stati allocati in piani diversi, uno peraltro detenuto in regime di Alta sicurezza, dunque non avrebbero potuto incontrarsi nemmeno nell'ora d'aria.2.2.11 secondo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai riscontri alle dichiarazioni del collaboratore.

Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] è dichiarante che conferma le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma per la Difesa, questa parte della motivazione è viziata poiché le versioni rese dai due collaboratori sarebbero divergenti. [OSCURATO:PERSONA], mandante unico dell'omicidio era stato [OSCURATO:PERSONA] che coltivava da tempo l'intenzione di eliminare Mazzullo e che avrebbe soprasseduto sino al 7 novembre 2002, quando spedisce la lettera allo [OSCURATO:PERSONA] contenente il mandato omicidiario. [OSCURATO:PERSONA], invece, Mazzullo invitato proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rendere conto dei proventi dello spaccio, aveva rifiutato di adempiere sostenendo che la droga era venduta da lui che assumeva, così anche i rischi dell'attività illecita.

Sicché sarebbe partito dallo stesso Spinelia e da [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale atteggiamento, l'ordine di eliminare Mazzullo. [OSCURATO:PERSONA] narrerebbe di un lettera che gli sarebbe arrivata un mese e mezzo prima dell'omicidio e che rappresentava il via libera da parte di [OSCURATO:PERSONA] a procedere.

Ancora, divergerebbero le due versioni circa la difficoltà di reperire i killer, emergente dalla missiva del 17 novembre di [OSCURATO:PERSONA] ma non rilevata sulla base della versione del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la missiva del 7 novembre 2002, contenente il mandato omicidiario, secondo il ricorrente, non può essere intesa, come fanno i giudici, quale mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], posto che l'omicidio avviene il 19 novembre, ma [OSCURATO:PERSONA] afferma che la missiva, fattagli pervenire da [OSCURATO:PERSONA] contenente il mandato, sarebbe risalente a un mese e mezzo irima dell'omicidio.

Si confuta, quanto al movente, l'esclusione operata dalla Corte territoriale del rilievo che esistevano altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA]) che avevano interesse all'eliminazione della vittima e si sottolinea che, mentre per [OSCURATO:PERSONA] l'intervenuta assoluzione per l'omicidio viene ignorata, viene valorizzata quella irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la Corte territoriale che questi aveva interrotto il proposito criminoso nel luglio 2002, come emergerebbe dalla pronunciata assoluzione.

La difesa invece, assume che la lettura fatta propria dalla Corte territoriale, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] nutriva motivi di risentimento verso la vittima e [OSCURATO:PERSONA] aveva, del pari, motivi di risentimento ma si era ritirato (per cui [OSCURATO:PERSONA], nonostante sia stato assolto, viene indicato come colui che funge da cinghia di trasmissione), è precostituita.

Si riportano stralci dell'intercettazione del 18 maggio 2002, dalla quale emergerebbe che il mandante dell'omicidio avrebbe potuto essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che la difesa individua come capo (in base alla lettura della captazione), diversamente da quanto fanno i collaboratori, che indicano come capo [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della conversazione registrata.

Si prospetta, poi, una soluzione alternativa alla conoscenza, da parte dei collaboratori del riferimento criptico ai cavalli contenuto nelle lettere e si sostiene che, in definitiva, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre parlato, in modo autentico, di cavalli di cui aveva una vera e propria passione.

Peraltro, tale termine indicato come criptico per impartire ordini era stato già individuato dall'autorità giudiziaria nella sentenza n. 2843 del 2004 afferente ai fatti contestati sino al 2000.

Quanto alla ricezione della lettera del 7 novembre, si sostiene che non vi sarebbe certezza circa la ricezione prima del 14 novembre e si critica la motivazione (sentenza pag. da 65 a 70) resa quanto ai tempi di consegna delle lettere, indicando punti critici specifici (pag. 16 del ricorso) concludendo per l'esistenza di tempi medi di consegna di circa 8/10 giorni.

Si contesta, poi, l'interpretazione offerta dai giudici del rinvio, circa il contenuto delle missive, con riferimento a quella che, del contenuto di queste missive, aveva fatto il Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza assolutoria.

La difesa sostiene che l'affermazione di responsabilità ruota attorno all'interpretazione di detta missiva e, a parere del ricorrente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale non sarebbe nel senso che il contenuto da preferire rispetto a quello indicato dal primo giudice, deve essere quello recepito dai giudici del rinvio.

"I purosangue" devo trovarli, secondo la difesa è frase che deve avere come interpretazione logica che i killer non erano stati ancora trovati e quindi, che l'intervento sarebbe stato procrastinato alla liberazione di [OSCURATO:PERSONA] che interverrà soltanto il 22 novembre 2002.

Si critica la circostanza che la sentenza, nonostante l'assoluzione divenuta irrevocabile, pronunciata nei confronti del fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], continui a costruire l'omicidio come disposto da [OSCURATO:PERSONA], avente come mandatario dell'ordine [OSCURATO:PERSONA] e come cinghia di trasmissione proprio [OSCURATO:PERSONA], invece, assolto.

Si critica, altresì, il rilievo attribuito dalla Corte territoriale all'assenza del riferimento ai cavalli dalle missive successive all'omicidio, mentre si evidenzia che, dopo il 2002, non erano state acquisite altre missive del [OSCURATO:PERSONA] dal carcere.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sull'aggravante della premeditazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 577, comma 3, cod. pen.

La missiva del 10 agosto 2002 manifesta l'esistenza di un ripensamento a seguito del tentativo di riavvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] per cui mancherebbe il requisito della continuità nell'animo dell'agente.

Quella del 17 novembre attesterebbe che ancora non vi era nulla di deciso,

2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione sulla circostanza aggravante dei motivi abietti e futili e della minorata difesa, con erronea applicazione dell'art. 61 n. 1 e 5 cod. pen.

Non vi sarebbe alcuna motivazione sulle circostanze aggravanti se non sulla premeditazione e quella di cui all'art. 7 Legge n 203 del 1991.

La circostanza aggravante comune viene assorbita in quella di cui all'art. 7 Legge n. 203 del 1991 (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2018, dep. 2019).

Per quella di cui all'art. 61 n. 5 cod, oen., poi, si precisa che questa è solo enunciata e nel capo di imputazione non può considerarsi contestata, perché manca ogni riferimento nella descrizione della condotta.

Peraltro il fatto è avvenuto in centro abitato e alle ore 21 circa.2.5.Con il quinto motivo si denuncia mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sulla rilevante gravità del fatto, la premeditazione ed il fine di agevolare il clan. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato.

L'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] è stata attentamente vagliata e le sue dichiarazioni sono state adeguatamente riscontrate in sede di rinvio (cfr. pagg. 33 e sgg., 54 e sgg. della sentenza impugnata), anche attraverso la verifica dei periodi di comune detenzione tra questi e il [OSCURATO:PERSONA], nonché tra quest'ultimo — già condannato per l'omicidio di Mazzullo con sentenza irrevocabile — e l'odierno ricorrente.

L'effettiva possibilità per i due detenuti ([OSCURATO:PERSONA] e il capo clan [OSCURATO:PERSONA]) di parlare, periodicamente, attraverso le grate delle celle, con le modalità descritte dal collaboratore è stata, peraltro, verificata sul posto (per due volte a settimana, cfr. pag. 54 e sgg.) e risulta oggetto di parziali ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio reso il 3 luglio 2008, come attestato dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania irrevocabile il 12 dicembre 2014, a carico del predetto Centorino, riportata nella sentenza emessa in sede di rinvio, oggetto di ricorso.

Del resto, la pronuncia impugnata sottolinea che le informazioni recepite da [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] erano credibili, tenuto conto che il collaboratore finisce per descrivere acii inquirenti il contenuto delle missive, delle quali non era destinatario e che, dunque, non poteva conoscere non avendole mai viste.

Infine, si osserva che, comunque, la Corte territoriale espleta, direttamente, a fronte delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, l'esame del contenuto delle missive di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato al [OSCURATO:PERSONA], con argomenti, quanto alla interpretazione del contenuto, che appaiono non manifestamente illogici e non contraddittori, rispetto agli altri elementi di prova raccolti e con le stesse dichiarazioni del collaboratore.

Ancora, si sottolinea, circa la critica difensiva alla ritenuta attendibilità del dichiarante, basata sul diverso contenuto delle affermazioni rese dal collaboratore in sede di rinnovazione istruttoria all'udienza del 9 ottobre 2019, rispetto a quanto affermato nel corso dell'interrogatorio del 2007, in ordine alla fonte da cui avrebbe appreso dell'omicidio di Mazzullo, che questa non tiene conto delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni, svolte in sede di esame (da parte del Pubblico ministero e dello stesso Presidente del collegio dicante) di cui rende conto la sentenza impugnata.

A fronte di queste, secondo la motivazione lineare e completa della Corte d'assise d'appello, risulta, infatti, che il collaboratore ha chiarito, nel corso della sua escussione in sede di rinnovazione istruttoria, che a confidargli dell'episodio omicidiario era stato [OSCURATO:PERSONA], presso il carcere di Spoleto, durante la comune detenzione, precisando il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata).

Quanto alle possibilità di incontro tra i due detenuti, si osserva che il ricorso prospetta una censura che non si confronta, specificamente, con la complessiva motivazione della sentenza la quale evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati nel 2006, nella Casa circondariale di Spoleto, durante un periodo di comune detenzione e che, in quell'occasione, nonostante il vigente regime di cui all'art. 41-bis OP, era possibile che i due riuscissero a comunicare attraverso la grata della finestra posta nella propria cella (cfr. pag. 33).

Sicché, la critica difensiva diretta a valorizzare l'impossibilità, tra i due, di momenti di incontro di persona, stante il vigente regime di cd.

Alta sicurezza, appare non specifica. 2.2.11 secondo motivo è inammissibile.

Si prospetta una lettura alternativa, non soltanto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma anche del contenuto delle missive (quella del 7 novembre 2002, contenente il mandato omicidiario che, secondo il ricorrente, non può essere intesa, come fanno i giudici, quale mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della data dell'omicidio e delle affermazioni di Porzio circa la data di recapito della missiva, nonché del colloquio del 14 novembre 2002 tra Mariano e [OSCURATO:PERSONA]).

Si riportano, peraltro, stralci di trascrizioni, d.elle quali si sollecita la rivisitazione, confrontando tra loro le fonti di prova, nonché si i3rospetta, una soluzione alternativa alla valorizzata conoscenza, da parte dei collaboratori de! riferimento criptico ai cavalli contenuto nelle lettere, rilevando il dato di fatto dell'effettivo 1-14,:eresse a tali animali da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, tuttavia, di operazioni inibite a questa Corte.

La valutazione degli elementi di fatto a fondamento della decisione è, invero, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità consentito la mera prospettazione di una diversa 2, secondo il ricorso, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30;04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Infatti, pur essendo i"-ormalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 506, comma i, lett. e) cod. proc. pen. le critiche proposte con il secondo motivo, si appalesano, per la maggior parte, ictu ocu/i tendenti a richiedere a questa Corte un 'nammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.

Quanto al movente alternativo si osserva che la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale esclude il rilievo dell'esistenza di altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA]) aventi reale interesse all'eliminazione della vittima (cfr. pagg. 86 e sgg. della sentenza).

Di fronte alla serrata corrispondenza epistolare e al contenuto delle missive tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai colloqui intercettati, alla circostanza che dopo l'omicidio, i due nelle missive smetteranno di parlare di cavalli, residua l'allegazione di un interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla morte di Mazzullo, senza uiteriori elementi da cui desumere, concretamente, l'esistenza della cd. pista alternativa sedotta dalla difesa.Inoltre, la sentenza spiega adeguatamente e in modo logico, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando il primo, già condannato per altri reati e detenuto fino al giorno 21 novembre 2002, indicato come braccio destro e figlioccio di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, al quale partecipava anche la vittima, colpevole, secondo il vertice del sodalizio, di avere mal gestito le esigenze del gruppo e di non avere provveduto al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del primo.

Quindi, si afferma che le missive del 7 e 17 novembre 2002, nonché quelle precedenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in uno alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestano che il capo clan, a fronte di un sodale che non aveva rispettato le regole di comportamento del sodalizio, aveva concentrato su; suo figlioccio, [OSCURATO:PERSONA], l'incarico di soddisfare l'esigenza di punire Mazzullo, conferendo il mandato di morte.

In ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e a quello di mandatario dell'ordine impartito da [OSCURATO:PERSONA] individuato in capo a [OSCURATO:PERSONA], la critica proposta, che valorizza la pronunciata assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è decisiva.

Anzi, va tenuta in considerazione, quale dato significativo, la conferma, contenuta nella sentenza di questa Corte, n, 29249 - 2016 del 22 marzo 2016 a carico di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile, del ruolo di "cinghia di trasmissione" all'esterno del mandato omicidiario, attribuito a [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, in base alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA], della missiva del 7 novembre 2002 proveniente da [OSCURATO:PERSONA], prima del colloquio del 14 novembre 2002 con il fratello Mariano, colloquio che viene individuato come tramite attraverso il quale si concretizza la risolutiva ostensione all'esterno del mandato omicidiario, secondo una impostazione del tutto corrispondente a quella fatta propria dai giudici di merito in sede di rinvio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, è appena il caso di osservare, con riferimento alla censura relativa all'interpretazione offerta dai giudici del rinvio, circa il contenuto delle missive da parte della Corte territoriale, valorizzando quella che, del contenuto di queste missive, aveva fatto il Giudice dell'udienza preliminare nella prima sentenza assolutoria dell'imputato che la difesa non tiene conto dalla circostanza che, nel secondo giudizio di appello, vi sono prove orali rinnovate.

Sicché, la visione di insieme esplicitata dai giudici del rinvio, tiene conto dell'esito di tale prova nuova con il quale la motivazione si confronta coerentemente e senza illogicità manifesta, anche in relazione all'interpretazione del contenuto delle missive, esiti diversi da quelli che hanno guidato il giudice dell'udienza preliminare nel corso del primo grado.

2.3. Il terzo motivo è infondato.

E' noto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, anche nella sua p:u autorevole composizione, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito cr:rninoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica: cfr. Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528).

Sicché si giunge, da parte di questa Corte di legittimità, ad escludere la suddetta circostanza aggravante solo quando roccasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

Orbene, a fronte di detto orientamento, si osserva che la motivazione offerta dalla Corte d'assise d'appello appare congrua, logica e completa, nonché del tutto coerente rispetto alle indicate linee interpretative, posto che rende conto dell'esistenza del progetto omicidiario già diversi mesi prima della sua esecuzione, della lunga gestazione del proposito criminoso, descritto come sospeso soltanto nell'estate del 2002, ma a causa dell'organizzazione della sua materiale esecuzione, cioè soltanto per la difficoltosa individuazione di persone idonee all'esecuzione dell'incarico.

Anzi, la Corte territoriale sottolinea che proprio la persistenza nel tempo del progetto è espressione, nel caso al vaglio, della costanza con la quale è stato perseguito il proposito criminoso.

Sicché questo, non viene meno perché è sopravvenuta una fase di riflessione, anzi all'esito di questa, la decisione finale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, risulta ancora più ferma.

Né va trascurato che dalla ricostruzione della Corte territoriale, tale sospensione ha avuto una breve parentesi temporale.

Infatti la sentenza impugnata sottolinea che già nella missiva del 21 agosto 2002 si parlava nuovamente di cavalli, mentre il 17 agosto [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto che non era riuscito per il momento a comprare i cavalli per Mazzullo e il 5 settembre il [OSCURATO:PERSONA] aveva ripreso a fare specifici riferimenti espliciti alla futura vittima, rammaricandosi di non poter provvedere, perché detenuto, ad acclarare personalmente la verità sul comportamento del Mazzullo (cfr. pag. 45 dila sentenza censurata).

Infine, la diversa lettura delle missive, proposta con il ricorso, prospetta un'alternativa ettura del documenti indicati, assolutamente inibita a questa Corte, a fronte della non manifestamente illogica e completa motivazione censurata.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile .

Ed invero, il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento (rappresentato, da ultimo da Sez. 1, 11 agosto 2014, n. 35429, Rv. 261453, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli; nel medesimo senso anche: Sez. 5, 3 maggio 2013, n. 19188, Rv. 255071) intende dare continuità all'indirizzo di questa Corte, secondo I quale è inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato, ove questa sia volta, esclusivamente, ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non sia stata in alcun modo valutata in sede di merito, in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo, quindi, escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato, come nel caso in cui questa non abbia svolto, in concreto, alcun ruolo nella determinazione della pena (ex multis, Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962 - 01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442).

Né, rispetto a tale esigenza di specificità di allegazione dell'interesse ad impugnare questo, rispetto alla richiesta esclusione è stato indicato puntualmente, tenuto conto che, nel caso al vaglio, all'imputato è stata irrogata la pena dell'ergastolo, commutato, stante il prescelto rito abbreviato, nella pena di anni trenta di reclusione, già alla stregua delle circostanze aggravanti per le quali, a parere della difesa, vi sarebbe motivazione (premeditazione e quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991).

In particolare, la Corte d'assise d'appello valuta la matrice mafiosa dell'omicidio (cfr. pag. 92 della pronuncia impugnata), in quanto realizzato su espresso mandato di un esponente di spicco della criminalità organizzata, il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto in carcere, proprio al fine di punire un affiliato che, nel non distribuire i proventi tra i partecipi del gruppo e non aiutare i familiari dello stesso [OSCURATO:PERSONA], si era sottratto alle regole dell'organizzazione.

Sicché, rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze aggravanti per le quali, secondo l'assunto difensivo non vi sarebbe motivazione, non hanno inciso sulla determinazione deTentità della pena irrogata al ricorrente all'esito del rito speciale prescelto. 2.5.11 quinto motivo è inammissibile.

Si censura la carenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma si osserva che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, in ordine al detto diniego, è sufficiente che il giudice di merito spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, sent, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'assise d'appello di Catania, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio, disposto con sentenza di questa Corte, sezione Prima penale n. 39210 — 17, del 19 aprile 2017, ha riformato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza pronunciata a seguito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 27 febbraio 2013, con la quale il ricorrente ed altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati assolti dal concorso nell'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 61, comma 1, n. 1, 575, 577, comma 1, n. 3, cod. pen., 7 Legge n. 2013 del 1991 - Capo A) e dai connessi delitti pluriaggravati di concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per l'omicidio (artt. 110, 81 comma 2, 61, comma 1, n. 2, cod. pen., 2 e 7, I. n. 895/1967, 7 Legge n. 203 del 1991 - Capo B); artt. 110, 81 comma 2, 61, comma 1, n. 2, cod. pen., 4 e 7, Legge n. 895/1967, 7 DL n. 152/1991 - Capo C), tutti commessi in data 19 novembre 2002, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile del descritto omicidio e condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie, con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per tre anni. 1.1.Con la sentenza annullata con rinvio, del 15 dicembre 2015, la Corte di assise di appello di Catania aveva riformato, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza assolutoria sopra descritta, condannando l'odierno ricorrente alla pena di anni trenta di reclusione, ma la sezione Prima penale di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha annullato !a pronuncia indicata, accogliendo il preliminare motivo che denunciava vizio di motivazione, prospettato dalla difesa, rilevando che, nel giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, l'imputato era stato assolto, mentre nel grado di appello, condannato, in entrambi i giudizi valutando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto essenziale per l'affermazione della responsabilità del ricorrente. 1.2.La Corte di cassazione, ricordati i principali approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992,dep. 1993, Marino, Rv. 192465) ai fini della corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato che il giudice di primo grado ha ritenuto attendibile il collaboratore, ma illogica e contraddittoria quella parte della dichiarazione del predetto concernente il ruolo svolto da altri soggetti, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], indicato sia come esecutore materiale (circostanza impossibile perché detenuto) sia come coordinatore dell'omicidio. In sostanza, la Corte di legittimità ha rilevato che i! giudice di primo grado aveva ritenuto la credibilità intrinseca soggettiva del collaboratore, affermando, invece, la carenza del profilo attinente all'attendibilità intrinseca oggettiva, per contraddittorietà del riferimento concernente il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha, invece, mutato il giudizio proprio con riguardo all'attendibilità r.trinseca oggettiva, accogliendo l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero. Ciò però, 2 (n senza procedere a nuovo esame del dichiarante e senza l'acquisizione di altri elementi di prova dichiarativa, così dando luogo a vizio di motivazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; Rv. 267487; Sez. U, del 19/01/2017, ric. Patalano). Si è poi, sottolineato che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta, da entrambi i giudici di merito, centrale per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, tanto che la necessità di espungerla, per le ragioni dette, dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata aveva dato luogo ad un difetto assoluto di motivazione. 2.Avverso l'indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell'imputato denunciando cinque vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sull'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che il collaboratore aveva, in un primo interrogatorio, indicato il ricorrente come esecutore materiale, per poi modificare versione nel terzo interrogatorio, reso il 25 giugno 2007, rivelatosi necessario proprio perché, con nota del 12 maggio 2007, si era appreso che il giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] era in carcere. A fronte di tale evenienza e della considerata inattendibilità del dichiarante, come già ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare con la prima sentenza di assoluzione, la difesa sostiene che la motivazione offerta dalla Corte d'assise d'appello sarebbe apodittica nella parte in cui attribuisce l'indicazione del ruolo esecutivo dello [OSCURATO:PERSONA] a una mera deduzione del [OSCURATO:PERSONA], non anche a quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, per !a difesa, limitandosi a recepire la versione accusatoria secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto concorso ad organizzare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (la vittima, per la sentenza rescindente, curava le attività criminali del gruppo in Calatabiano, colpevole, secondo il vertice associativo, di avere mal gestito le esigenze del gruppo e di non avere provveduto al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Ancora, si sottolinea che l'attendibilità del dichiarante è minata dalle affermazioni da questi rese, nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2018, quando il collaboratore aveva affermato che quanto sapeva dell'omicidio Mazzullo proveniva dal racconto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto affermato, nel corso dell'interrogatorio del 2007, in cui il collaboratore medesimo aveva riferito che a narrargli l'episodio omicidiario, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], presso i! carcere di Spoleto, durante la comune detenzione. Il difensore sottolinea che, da accertamenti svolti presso il carcere di Messina sarebbe emerso che i due non erano mai risultati aver trascorso nella stessa cella un periodo di comune detenzione, anzi questi erano stati allocati in piani diversi, uno peraltro detenuto in regime di Alta sicurezza, dunque non avrebbero potuto incontrarsi nemmeno nell'ora d'aria.2.2.11 secondo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] è dichiarante che conferma le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma per la Difesa, questa parte della motivazione è viziata poiché le versioni rese dai due collaboratori sarebbero divergenti. [OSCURATO:PERSONA], mandante unico dell'omicidio era stato [OSCURATO:PERSONA] che coltivava da tempo l'intenzione di eliminare Mazzullo e che avrebbe soprasseduto sino al 7 novembre 2002, quando spedisce la lettera allo [OSCURATO:PERSONA] contenente il mandato omicidiario. [OSCURATO:PERSONA], invece, Mazzullo invitato proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rendere conto dei proventi dello spaccio, aveva rifiutato di adempiere sostenendo che la droga era venduta da lui che assumeva, così anche i rischi dell'attività illecita. Sicché sarebbe partito dallo stesso Spinelia e da [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale atteggiamento, l'ordine di eliminare Mazzullo. [OSCURATO:PERSONA] narrerebbe di un lettera che gli sarebbe arrivata un mese e mezzo prima dell'omicidio e che rappresentava il via libera da parte di [OSCURATO:PERSONA] a procedere. Ancora, divergerebbero le due versioni circa la difficoltà di reperire i killer, emergente dalla missiva del 17 novembre di [OSCURATO:PERSONA] ma non rilevata sulla base della versione del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la missiva del 7 novembre 2002, contenente il mandato omicidiario, secondo il ricorrente, non può essere intesa, come fanno i giudici, quale mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], posto che l'omicidio avviene il 19 novembre, ma [OSCURATO:PERSONA] afferma che la missiva, fattagli pervenire da [OSCURATO:PERSONA] contenente il mandato, sarebbe risalente a un mese e mezzo irima dell'omicidio. Si confuta, quanto al movente, l'esclusione operata dalla Corte territoriale del rilievo che esistevano altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA]) che avevano interesse all'eliminazione della vittima e si sottolinea che, mentre per [OSCURATO:PERSONA] l'intervenuta assoluzione per l'omicidio viene ignorata, viene valorizzata quella irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la Corte territoriale che questi aveva interrotto il proposito criminoso nel luglio 2002, come emergerebbe dalla pronunciata assoluzione. La difesa invece, assume che la lettura fatta propria dalla Corte territoriale, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] nutriva motivi di risentimento verso la vittima e [OSCURATO:PERSONA] aveva, del pari, motivi di risentimento ma si era ritirato (per cui [OSCURATO:PERSONA], nonostante sia stato assolto, viene indicato come colui che funge da cinghia di trasmissione), è precostituita. Si riportano stralci dell'intercettazione del 18 maggio 2002, dalla quale emergerebbe che il mandante dell'omicidio avrebbe potuto essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che la difesa individua come capo (in base alla lettura della captazione), diversamente da quanto fanno i collaboratori, che indicano come capo [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della conversazione registrata. Si prospetta, poi, una soluzione alternativa alla conoscenza, da parte dei collaboratori del riferimento criptico ai cavalli contenuto nelle lettere e si sostiene che, in definitiva, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre parlato, in modo autentico, di cavalli di cui aveva una vera e propria passione. Peraltro, tale termine indicato come criptico per impartire ordini era stato già individuato dall'autorità giudiziaria nella sentenza n. 2843 del 2004 afferente ai fatti contestati sino al 2000. Quanto alla ricezione della lettera del 7 novembre, si sostiene che non vi sarebbe certezza circa la ricezione prima del 14 novembre e si critica la motivazione (sentenza pag. da 65 a 70) resa quanto ai tempi di consegna delle lettere, indicando punti critici specifici (pag. 16 del ricorso) concludendo per l'esistenza di tempi medi di consegna di circa 8/10 giorni. Si contesta, poi, l'interpretazione offerta dai giudici del rinvio, circa il contenuto delle missive, con riferimento a quella che, del contenuto di queste missive, aveva fatto il Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza assolutoria. La difesa sostiene che l'affermazione di responsabilità ruota attorno all'interpretazione di detta missiva e, a parere del ricorrente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale non sarebbe nel senso che il contenuto da preferire rispetto a quello indicato dal primo giudice, deve essere quello recepito dai giudici del rinvio. "I purosangue" devo trovarli, secondo la difesa è frase che deve avere come interpretazione logica che i killer non erano stati ancora trovati e quindi, che l'intervento sarebbe stato procrastinato alla liberazione di [OSCURATO:PERSONA] che interverrà soltanto il 22 novembre 2002. Si critica la circostanza che la sentenza, nonostante l'assoluzione divenuta irrevocabile, pronunciata nei confronti del fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], continui a costruire l'omicidio come disposto da [OSCURATO:PERSONA], avente come mandatario dell'ordine [OSCURATO:PERSONA] e come cinghia di trasmissione proprio [OSCURATO:PERSONA], invece, assolto. Si critica, altresì, il rilievo attribuito dalla Corte territoriale all'assenza del riferimento ai cavalli dalle missive successive all'omicidio, mentre si evidenzia che, dopo il 2002, non erano state acquisite altre missive del [OSCURATO:PERSONA] dal carcere. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sull'aggravante della premeditazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 577, comma 3, cod. pen. La missiva del 10 agosto 2002 manifesta l'esistenza di un ripensamento a seguito del tentativo di riavvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] per cui mancherebbe il requisito della continuità nell'animo dell'agente. Quella del 17 novembre attesterebbe che ancora non vi era nulla di deciso, 2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione sulla circostanza aggravante dei motivi abietti e futili e della minorata difesa, con erronea applicazione dell'art. 61 n. 1 e 5 cod. pen. Non vi sarebbe alcuna motivazione sulle circostanze aggravanti se non sulla premeditazione e quella di cui all'art. 7 Legge n 203 del 1991. La circostanza aggravante comune viene assorbita in quella di cui all'art. 7 Legge n. 203 del 1991 (Sez. U, n. 337 del 18/12/2018, dep. 2019). Per quella di cui all'art. 61 n. 5 cod, oen., poi, si precisa che questa è solo enunciata e nel capo di imputazione non può considerarsi contestata, perché manca ogni riferimento nella descrizione della condotta. Peraltro il fatto è avvenuto in centro abitato e alle ore 21 circa.2.5.Con il quinto motivo si denuncia mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sulla rilevante gravità del fatto, la premeditazione ed il fine di agevolare il clan. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. L'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] è stata attentamente vagliata e le sue dichiarazioni sono state adeguatamente riscontrate in sede di rinvio (cfr. pagg. 33 e sgg., 54 e sgg. della sentenza impugnata), anche attraverso la verifica dei periodi di comune detenzione tra questi e il [OSCURATO:PERSONA], nonché tra quest'ultimo — già condannato per l'omicidio di Mazzullo con sentenza irrevocabile — e l'odierno ricorrente. L'effettiva possibilità per i due detenuti ([OSCURATO:PERSONA] e il capo clan [OSCURATO:PERSONA]) di parlare, periodicamente, attraverso le grate delle celle, con le modalità descritte dal collaboratore è stata, peraltro, verificata sul posto (per due volte a settimana, cfr. pag. 54 e sgg.) e risulta oggetto di parziali ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio reso il 3 luglio 2008, come attestato dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania irrevocabile il 12 dicembre 2014, a carico del predetto Centorino, riportata nella sentenza emessa in sede di rinvio, oggetto di ricorso. Del resto, la pronuncia impugnata sottolinea che le informazioni recepite da [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] erano credibili, tenuto conto che il collaboratore finisce per descrivere acii inquirenti il contenuto delle missive, delle quali non era destinatario e che, dunque, non poteva conoscere non avendole mai viste. Infine, si osserva che, comunque, la Corte territoriale espleta, direttamente, a fronte delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, l'esame del contenuto delle missive di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato al [OSCURATO:PERSONA], con argomenti, quanto alla interpretazione del contenuto, che appaiono non manifestamente illogici e non contraddittori, rispetto agli altri elementi di prova raccolti e con le stesse dichiarazioni del collaboratore. Ancora, si sottolinea, circa la critica difensiva alla ritenuta attendibilità del dichiarante, basata sul diverso contenuto delle affermazioni rese dal collaboratore in sede di rinnovazione istruttoria all'udienza del 9 ottobre 2019, rispetto a quanto affermato nel corso dell'interrogatorio del 2007, in ordine alla fonte da cui avrebbe appreso dell'omicidio di Mazzullo, che questa non tiene conto delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni, svolte in sede di esame (da parte del Pubblico ministero e dello stesso Presidente del collegio dicante) di cui rende conto la sentenza impugnata. A fronte di queste, secondo la motivazione lineare e completa della Corte d'assise d'appello, risulta, infatti, che il collaboratore ha chiarito, nel corso della sua escussione in sede di rinnovazione istruttoria, che a confidargli dell'episodio omicidiario era stato [OSCURATO:PERSONA], presso il carcere di Spoleto, durante la comune detenzione, precisando il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata). Quanto alle possibilità di incontro tra i due detenuti, si osserva che il ricorso prospetta una censura che non si confronta, specificamente, con la complessiva motivazione della sentenza la quale evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati nel 2006, nella Casa circondariale di Spoleto, durante un periodo di comune detenzione e che, in quell'occasione, nonostante il vigente regime di cui all'art. 41-bis OP, era possibile che i due riuscissero a comunicare attraverso la grata della finestra posta nella propria cella (cfr. pag. 33). Sicché, la critica difensiva diretta a valorizzare l'impossibilità, tra i due, di momenti di incontro di persona, stante il vigente regime di cd. Alta sicurezza, appare non specifica. 2.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si prospetta una lettura alternativa, non soltanto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma anche del contenuto delle missive (quella del 7 novembre 2002, contenente il mandato omicidiario che, secondo il ricorrente, non può essere intesa, come fanno i giudici, quale mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della data dell'omicidio e delle affermazioni di Porzio circa la data di recapito della missiva, nonché del colloquio del 14 novembre 2002 tra Mariano e [OSCURATO:PERSONA]). Si riportano, peraltro, stralci di trascrizioni, d.elle quali si sollecita la rivisitazione, confrontando tra loro le fonti di prova, nonché si i3rospetta, una soluzione alternativa alla valorizzata conoscenza, da parte dei collaboratori de! riferimento criptico ai cavalli contenuto nelle lettere, rilevando il dato di fatto dell'effettivo 1-14,:eresse a tali animali da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, tuttavia, di operazioni inibite a questa Corte. La valutazione degli elementi di fatto a fondamento della decisione è, invero, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità consentito la mera prospettazione di una diversa 2, secondo il ricorso, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30;04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Infatti, pur essendo i"-ormalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 506, comma i, lett. e) cod. proc. pen. le critiche proposte con il secondo motivo, si appalesano, per la maggior parte, ictu ocu/i tendenti a richiedere a questa Corte un 'nammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Quanto al movente alternativo si osserva che la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale esclude il rilievo dell'esistenza di altri soggetti (il [OSCURATO:PERSONA]) aventi reale interesse all'eliminazione della vittima (cfr. pagg. 86 e sgg. della sentenza). Di fronte alla serrata corrispondenza epistolare e al contenuto delle missive tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai colloqui intercettati, alla circostanza che dopo l'omicidio, i due nelle missive smetteranno di parlare di cavalli, residua l'allegazione di un interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla morte di Mazzullo, senza uiteriori elementi da cui desumere, concretamente, l'esistenza della cd. pista alternativa sedotta dalla difesa.Inoltre, la sentenza spiega adeguatamente e in modo logico, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando il primo, già condannato per altri reati e detenuto fino al giorno 21 novembre 2002, indicato come braccio destro e figlioccio di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, al quale partecipava anche la vittima, colpevole, secondo il vertice del sodalizio, di avere mal gestito le esigenze del gruppo e di non avere provveduto al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del primo. Quindi, si afferma che le missive del 7 e 17 novembre 2002, nonché quelle precedenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in uno alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestano che il capo clan, a fronte di un sodale che non aveva rispettato le regole di comportamento del sodalizio, aveva concentrato su; suo figlioccio, [OSCURATO:PERSONA], l'incarico di soddisfare l'esigenza di punire Mazzullo, conferendo il mandato di morte. In ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e a quello di mandatario dell'ordine impartito da [OSCURATO:PERSONA] individuato in capo a [OSCURATO:PERSONA], la critica proposta, che valorizza la pronunciata assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è decisiva. Anzi, va tenuta in considerazione, quale dato significativo, la conferma, contenuta nella sentenza di questa Corte, n, 29249 - 2016 del 22 marzo 2016 a carico di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile, del ruolo di "cinghia di trasmissione" all'esterno del mandato omicidiario, attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, in base alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA], della missiva del 7 novembre 2002 proveniente da [OSCURATO:PERSONA], prima del colloquio del 14 novembre 2002 con il fratello Mariano, colloquio che viene individuato come tramite attraverso il quale si concretizza la risolutiva ostensione all'esterno del mandato omicidiario, secondo una impostazione del tutto corrispondente a quella fatta propria dai giudici di merito in sede di rinvio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, è appena il caso di osservare, con riferimento alla censura relativa all'interpretazione offerta dai giudici del rinvio, circa il contenuto delle missive da parte della Corte territoriale, valorizzando quella che, del contenuto di queste missive, aveva fatto il Giudice dell'udienza preliminare nella prima sentenza assolutoria dell'imputato che la difesa non tiene conto dalla circostanza che, nel secondo giudizio di appello, vi sono prove orali rinnovate. Sicché, la visione di insieme esplicitata dai giudici del rinvio, tiene conto dell'esito di tale prova nuova con il quale la motivazione si confronta coerentemente e senza illogicità manifesta, anche in relazione all'interpretazione del contenuto delle missive, esiti diversi da quelli che hanno guidato il giudice dell'udienza preliminare nel corso del primo grado. 2.3. Il terzo motivo è infondato. E' noto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, anche nella sua p:u autorevole composizione, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito cr:rninoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica: cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528). Sicché si giunge, da parte di questa Corte di legittimità, ad escludere la suddetta circostanza aggravante solo quando roccasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). Orbene, a fronte di detto orientamento, si osserva che la motivazione offerta dalla Corte d'assise d'appello appare congrua, logica e completa, nonché del tutto coerente rispetto alle indicate linee interpretative, posto che rende conto dell'esistenza del progetto omicidiario già diversi mesi prima della sua esecuzione, della lunga gestazione del proposito criminoso, descritto come sospeso soltanto nell'estate del 2002, ma a causa dell'organizzazione della sua materiale esecuzione, cioè soltanto per la difficoltosa individuazione di persone idonee all'esecuzione dell'incarico. Anzi, la Corte territoriale sottolinea che proprio la persistenza nel tempo del progetto è espressione, nel caso al vaglio, della costanza con la quale è stato perseguito il proposito criminoso. Sicché questo, non viene meno perché è sopravvenuta una fase di riflessione, anzi all'esito di questa, la decisione finale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, risulta ancora più ferma. Né va trascurato che dalla ricostruzione della Corte territoriale, tale sospensione ha avuto una breve parentesi temporale. Infatti la sentenza impugnata sottolinea che già nella missiva del 21 agosto 2002 si parlava nuovamente di cavalli, mentre il 17 agosto [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto che non era riuscito per il momento a comprare i cavalli per Mazzullo e il 5 settembre il [OSCURATO:PERSONA] aveva ripreso a fare specifici riferimenti espliciti alla futura vittima, rammaricandosi di non poter provvedere, perché detenuto, ad acclarare personalmente la verità sul comportamento del Mazzullo (cfr. pag. 45 dila sentenza censurata). Infine, la diversa lettura delle missive, proposta con il ricorso, prospetta un'alternativa ettura del documenti indicati, assolutamente inibita a questa Corte, a fronte della non manifestamente illogica e completa motivazione censurata. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile . Ed invero, il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento (rappresentato, da ultimo da Sez. 1, 11 agosto 2014, n. 35429, Rv. 261453, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli; nel medesimo senso anche: Sez. 5, 3 maggio 2013, n. 19188, Rv. 255071) intende dare continuità all'indirizzo di questa Corte, secondo I quale è inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato, ove questa sia volta, esclusivamente, ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non sia stata in alcun modo valutata in sede di merito, in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo, quindi, escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per l'imputato, come nel caso in cui questa non abbia svolto, in concreto, alcun ruolo nella determinazione della pena (ex multis, Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962 - 01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442). Né, rispetto a tale esigenza di specificità di allegazione dell'interesse ad impugnare questo, rispetto alla richiesta esclusione è stato indicato puntualmente, tenuto conto che, nel caso al vaglio, all'imputato è stata irrogata la pena dell'ergastolo, commutato, stante il prescelto rito abbreviato, nella pena di anni trenta di reclusione, già alla stregua delle circostanze aggravanti per le quali, a parere della difesa, vi sarebbe motivazione (premeditazione e quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991). In particolare, la Corte d'assise d'appello valuta la matrice mafiosa dell'omicidio (cfr. pag. 92 della pronuncia impugnata), in quanto realizzato su espresso mandato di un esponente di spicco della criminalità organizzata, il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto in carcere, proprio al fine di punire un affiliato che, nel non distribuire i proventi tra i partecipi del gruppo e non aiutare i familiari dello stesso [OSCURATO:PERSONA], si era sottratto alle regole dell'organizzazione. Sicché, rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze aggravanti per le quali, secondo l'assunto difensivo non vi sarebbe motivazione, non hanno inciso sulla determinazione deTentità della pena irrogata al ricorrente all'esito del rito speciale prescelto. 2.5.11 quinto motivo è inammissibile. Si censura la carenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma si osserva che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, in ordine al detto diniego, è sufficiente che il giudice di merito spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, sent, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
Sentenza Cassazione n. 02649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris