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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Non possono essere presi in esame quindi nel giudizio di legittimità i rilievi sulla fondatezza nel merito delle accuse rivolte nel procedimento penale ancora pendente, trattandosi di critiche generiche sui sequestri di oggetti e somme di danaro apprese in sede della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, non adeguatamente supportate in questa sede da idonei elementi di prova e con carattere meramente confutativo del contenuto di accuse che ben potevano essere apprezzate dalla magistratura di sorveglianza agli effetti del provvedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione.

Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, quindi, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066).2.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che le ipotesi delittuose formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato riscontri oggettivi e significativi nella documentazione rinvenuta in locali dei quali lo stesso aveva disponibilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo fornire idonea spiegazione alternativa al possesso della suddetta documentazione.

La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravil:à della condotta autonomamente apprezzata e, pertanto, si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità: il comportamento tenuto dal condannato nel corso della prova può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Non possono essere presi in esame quindi nel giudizio di legittimità i rilievi sulla fondatezza nel merito delle accuse rivolte nel procedimento penale ancora pendente, trattandosi di critiche generiche sui sequestri di oggetti e somme di danaro apprese in sede della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, non adeguatamente supportate in questa sede da idonei elementi di prova e con carattere meramente confutativo del contenuto di accuse che ben potevano essere apprezzate dalla magistratura di sorveglianza agli effetti del provvedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione. Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, quindi, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066).2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che le ipotesi delittuose formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato riscontri oggettivi e significativi nella documentazione rinvenuta in locali dei quali lo stesso aveva disponibilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo fornire idonea spiegazione alternativa al possesso della suddetta documentazione. La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravil:à della condotta autonomamente apprezzata e, pertanto, si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità: il comportamento tenuto dal condannato nel corso della prova può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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