CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37604/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26428/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– Accertamento sintetico avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 159/04/12, depositatail 15 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 Dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, per gli anni di imposta dal 1997 al 2002. Per il 1999, anno per il quale la contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, la somma da versare all’erario era, exart. 9 ,comma 8, della legge n. 289 del 2002 , pari , nel minimo,ad 1.500,00 € . L’Ufficio, avendo successivamente rilevato che erano state in realtà versate solo€ 500, 00, ha notificato alla contribuente un accertamento sintetico, considerando che il parziale inadempimento avesse escluso il perfezionamento del condono. La contribuente propose allora ricorso avverso il predetto avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che lo accolse. L’Ufficio impugnò la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza qui impugnata, lo accolse. La contribuente ha quindiproposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della predetta sentenza di appello. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il processo è stato chiamato dinanzi alla sesta sezionedi questa Corte, ove la contribuente ha depositato memoria ed il Collegio, non ravvisando i presupposti per la decisione immediata del giudizio, ha rimesso la causa a questa sezione , disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito. Successivamente, questa sezione, dopo aver rilevato che la CTR della Calabria aveva trasmesso un fascicolo diverso da quello richiesto, ha rinviatola causa a nuovo ruolo. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessapronuncia e comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione, per avere la CTR mancato di rilevare la novità, e di conseguenza l’ inammissibilità, dell a questione relativa all’insussistenza di un errore non scusabile della contribuente nella quantificazione del valore della lite e dell’importo dovuto; nonché della questione della applicabilità dell’art. 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002. Tali censure, infatti, sarebberostate, a detta del ricorrente,prospettate per la prima volta solo nel giudizio diappello . 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 16 della legge n. 289del 2002, nonché dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 , per non aver e la CTR ritenuto applicabile non l’art. 9, comma 12, della legge n. 289 del 2002 , nella parte in cui esclude che il parziale versamento delle somme dovute ai sensi dello stesso articolo determin i l’inefficacia dell ’ integrazion e , consente ndo quindi comunque il perfezionamento della procedura di condono . Viceversa, la CTR ha ritenuto applicabile il successivo art. 16, comma 9, della medesima legge n. 289 del 2002, a mente del quale « in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio». La ricorrente censura l’inconferenza del richiamo operato dalla CTR all’art. 16 legge n. 289 del 2002, riferibile alla definizione delle liti fiscali pendenti e non all’ipotesi di definizione c.d. “tombale”, ex art. 9 della stessa legge, oggetto dell’istanza della contribuente. La CTR, ritenendo che l’errore commesso dalla contribuente non fosse scusabile, ha confermato la validità dell’avviso di accertamento. 3.Con il terzo motivo la contribuente denuncia, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ,cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 9 e 16 della legge n. 289 del 2 002 , in combinato disposto con l’art. 10 della legge n. 212del 2000. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe dovuto riconoscere un errore scusabile nella sua condotta, derivante dalla mancata presentazione , da parte chi ne era stato incaricato ed aveva assunto l’obbligo, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta accertato, nonostante i pagamenti comunque effettuati. Nella sostanza, la contribuentesostiene che, al momento nel quale è stata presentata la domanda di condono, riteneva in buona fede che la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata. 4.Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente ha depositato in via telematica, notificandola anche alla controparte, istanza di sospensione del giudizio ai sensi della procedura di definizione delle liti exart. 5, comma 10, della leg ge 1 agosto 2022, n. 130. Il giudizio va quindi sospeso e rinviato a nuovo ruolo successivamente al 16 gennaio 2023, data di scadenza del termine di cui all’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022. P.Q.M. Dichiara il giudizio sospeso sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuo