CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 05780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 9 settembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione h/t ai reati di estorsione e lesioni personali pluriaggravati, anche dall'art. 416-bis.1. cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso. Il ricorrente, secondo l'accusa, era entrato, con altri correi, all'interno di un locale notturno aperto al pubblico, senza prenotazione, organizzandosi un tavolo in autonomia e pretendendo di consumare delle bevande senza pagare, minacciando la vittima [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza, di non richiedere il pagamento ed aggredendola dopo che il correo [OSCURATO:PERSONA] le aveva sparato un colpo di pistola tentando di ucciderla, procurandole lesioni personali colpendola con una bottiglia di vetro al capo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, attribuito attendibilità al resoconto dei fatti offerto dalla vittima senza tenere conto delle contraddizioni e delle incertezze insite nel racconto reso in senso divergente in più occasioni a proposito dell'uso del metodo mafioso. Le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state riscontrate da quelle del proprietario del locale, che aveva riferito di non essere a conoscenza che la sera del fatto vi fossero stati clienti che non volevano pagare. La condotta degli avventori avrebbe dovuto essere qualificata come insolvenza fraudolenta. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese da una serie di testimoni difensivi ([OSCURATO:PERSONA], padre del coindagato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], zio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amici comuni al ricorrente ed allo Iorio, [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'indagato), che avevano escluso che il ricorrente potesse essere stato presente sul luogo del delitto, essendo quella sera impegnato in una battuta di pesca, sua attività lavorativa, insieme ai parenti dello brio ed a quest'ultimo, come sarebbe anche documentato dai messaggi telefonici intercorsi con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto il ricorrente riproduce a fg. 11 del ricorso. A ciò si aggiunga che il Brusca non sarebbe stato ritratto dal filmato che aveva ripreso l'evento all'interno del locale, ma era stato soltanto individuato fotograficamente dalla persona offesa. A proposito di tale individuazione fotografica, il ricorrente sottolinea che alla vittima era stato fatto visionare un album contenente solo cinque fotografie, ritraenti tre dei soggetti indicati, come l'indagato, da una fonte confidenziale che avrebbe appreso della loro presenza sul luogo del fatto, secondo quanto risultante da una annotazione di polizia giudiziaria.Le modalità di tale individuazione fotografica, inoltre, non sarebbero state ortodosse quanto al suo svolgimento alla tipologia ed alla collazione delle foto (fg. 16 del ricorso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell'uso del metodo mafioso. Il Tribunale non avrebbe individuato elementi ulteriori rispetto alla minaccia estorsiva idonei a configurare l'aggravante, non essendo stato evocato dagli autori alcun clan malavitoso, tanto non potendosi ritenere dalla frase "se tu lavori qua è grazie a noi" proferita da uno dei correi del ricorrente secondo il racconto della vittima, peraltro in modo autonomo ed estemporaneo non attribuibile all'indagato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura. Il Tribunale non avrebbe valutato lo stato di incensuratezza del ricorrente e la mancanza di frequentazione con ambienti malavitosi, circostanze che avrebbero potuto consentire anche una migliore graduazione della misura. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato sono stati depositati motivi nuovi con i quali si insiste sulla non attendibilità della individuazione fotografica, effettuata a due mesi di distanza dal delitto e sulla insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. Il Tribunale, in primo luogo, non ha chiarito adeguatamente come si fosse giunti alla individuazione del ricorrente come uno dei soggetti presenti sul luogo del delitto e che avrebbe fatto parte della gang di coloro che avevano aggredito la vittima dopo che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] le aveva inferto un colpo di pistola alla gamba. Il provvedimento impugnato, pur facendo riferimento ad un video filmato dalla persona offesa prima che venisse aggredita e poi consegnato alla polizia giudiziaria, nonché ad un altro video girato da tale [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti (fgg.6,7 e 8 dell'ordinanza), non ha chiarito se il ricorrente fosse stato effettivamente immortalato da tale video in modo chiaro, ovvero se la sua identificazione, come si sostiene in ricorso citando anche il contenuto di una specifica annotazione di polizia giudiziaria, fosse stata suggerita da una fonte confidenziale, anche tenuto conto del tempo intercorso, pari a circa un mese e mezzo, tra la prima individuazione fotografica dell'[OSCURATO:PERSONA] effettuata dalla vittima subito dopo il fatto (26 giugno 2021) e quella relativa all'indagato, avvenuta il 10 agosto 2021. 1.2. Tale circostanza risulta decisiva per la valutazione di attendibilità della individuazione fotografica, rispetto alla quale occorrerà dare adeguata contezza, attraverso una migliore analisi delle critiche difensive, anche delle modalità con le quali è stata effettuata, della qualità e tipologia delle foto e della loro eventuale assimilabilità al contenuto del video, avendo il ricorrente formulato, già con la richiesta di riesame, espresse censure in proposito, sulle quali il Tribunale ha troppo frettolosamente sorvolato. 1.3. In terzo luogo, gli esiti delle valutazioni che precedono dovranno adeguatamente confrontarsi con la versione difensiva, sulla quale, anche in questo caso, il Tribunale, non avendo fornito una chiara rappresentazione delle emergenze a carico del ricorrente, non ha offerto una motivazione convincente, non tenendo conto della convergenza tra quanto dichiarato dai testi a discarico ed il contenuto dei numerosi messaggi intercorsi tra l'indagato e la sua fidanzata lungo l'arco della giornata del 26 giugno 2021, dai quali emerge che egli non poteva essere presente sul luogo del delitto essendo impegnato in una battuta di pesca a decorrere dal pomeriggio e fino alla notte. In definitiva, occorrerà che il giudice del rinvio fornisca una più approfondita disamina di tutte le risultanze investigative, dandone conto in una più articolata motivazione idonea a sanare le incertezze ricostruttive prima segnalate. Gli altri motivi rimangono assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.01.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] i Paola P yvv,