Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04817/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Lecce, Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. VINCI che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, Sez.

Dist. [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 20/11/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Notaristefano per il reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena ed ha riqualificato la fattispecie di cui al capo b) della rubrica nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. rideterminando la pena, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito in mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso Notaristefano, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 597 e 521 cod. proc. pen., nonché art. 56, 393, 56, 629 cod. pen.; la neo riqualificazione del delitto tentato contestato all'imputato sub capo b) della rubrica rappresenta un'evidente reformatio in peius, non apparendo in concreto condivisibile ed invece risultando erroneo il ragionamento affrontato dalla Corte quanto all'elemento intenzionale del reato; non sono poi stati tenuti in considerazione gli spunti argomentativi introdotti con l'impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.597 e 521 cod. proc. pen. in relazione agli art. 157 e 120 cod. pen.; la riqualificazione realizzata dalla Corte di appello non ha determinato un aumento di pena, ma ha comunque costituito una reformatio in peius non consentita avendo inciso su altri diritti di natura sostanziale e segnatamente sulla ampiezza del termine di prescrizione e sulla conseguente procedibilità, come evidenziato dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione con la decisione n. 5083 del 2020; l'errato computo del termine di prescrizione da parte del giudice di appello ha determinato la riforma in senso peggiorativo della posizione processuale e sostanziale del ricorrente, che altrimenti avrebbe condotto ad una declaratoria di prescrizione anche per il capo b).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermata piena credibilità delle persone offese e alla negativa considerazione del diritto al silenzio dell'imputato; l'affermazione di responsabilità è basata su ragionamenti astrattamente presuntivi e su deduzioni non consentite.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

2. Con tale motivo il ricorrente ha sostanzialmente evidenziato come a seguito della riqualificazione giuridica del reato di cui al capo b) emerga una certa incidenza della reformatio in peius (da esercizio arbitrario delle proprie ragioni ad estorsione tentata) non tanto sul regime sanzionatorio rimasto invariato, quanto su altri diritti di natura sostanziale e segnatamente sul termine di prescrizione del reato e sulla sua procedibilità.

Il motivo è fondato, dovendo essere richiamato sul punto il principio affermato da Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv.278143-01, secondo il quale "il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del giusto processo previsto dalla CEDU, art. 6, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peíus del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione".

Difatti, nonostante la prevedibilità della modificazione dell'imputazione ed il riconoscimento della facoltà di intervenire rispetto ad essa - posto che nel caso di specie la Corte d'appello ha qualificato il fatto in termini di estorsione tentata e non tentato esercizio arbitrario conformemente all'originaria contestazione - si ha violazione del divieto di principio di reformatio in peius quando la modifica dell'originaria imputazione comporta una conseguenza deteriore sotto il profilo del prolungamento del termine di prescrizione (Sez. 2 , n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260585-01).

Non vi è dubbio che nel caso in esame, in considerazione della riqualificazione seppur prevedibile, attesa l'originaria imputazione, la Corte di appello non abbia tenuto conto del principio di diritto sopra richiamato, valutando nella complessiva considerazione del fatto, tutti gli aspetti conseguenti alla reformatio in peius, con specifico riferimento al computo del termine di prescrizione.

Deve conseguentemente essere disposto annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio, affinché la Corte valuti il fatto alla luce delle coordinate ermeneutiche indicate, con particolare riferimento all'eventuale decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Lecce, Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. VINCI che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 20/11/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Notaristefano per il reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena ed ha riqualificato la fattispecie di cui al capo b) della rubrica nel reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. rideterminando la pena, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito in mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata anche quanto alle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso Notaristefano, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 597 e 521 cod. proc. pen., nonché art. 56, 393, 56, 629 cod. pen.; la neo riqualificazione del delitto tentato contestato all'imputato sub capo b) della rubrica rappresenta un'evidente reformatio in peius, non apparendo in concreto condivisibile ed invece risultando erroneo il ragionamento affrontato dalla Corte quanto all'elemento intenzionale del reato; non sono poi stati tenuti in considerazione gli spunti argomentativi introdotti con l'impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.597 e 521 cod. proc. pen. in relazione agli art. 157 e 120 cod. pen.; la riqualificazione realizzata dalla Corte di appello non ha determinato un aumento di pena, ma ha comunque costituito una reformatio in peius non consentita avendo inciso su altri diritti di natura sostanziale e segnatamente sulla ampiezza del termine di prescrizione e sulla conseguente procedibilità, come evidenziato dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione con la decisione n. 5083 del 2020; l'errato computo del termine di prescrizione da parte del giudice di appello ha determinato la riforma in senso peggiorativo della posizione processuale e sostanziale del ricorrente, che altrimenti avrebbe condotto ad una declaratoria di prescrizione anche per il capo b). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermata piena credibilità delle persone offese e alla negativa considerazione del diritto al silenzio dell'imputato; l'affermazione di responsabilità è basata su ragionamenti astrattamente presuntivi e su deduzioni non consentite. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. 2. Con tale motivo il ricorrente ha sostanzialmente evidenziato come a seguito della riqualificazione giuridica del reato di cui al capo b) emerga una certa incidenza della reformatio in peius (da esercizio arbitrario delle proprie ragioni ad estorsione tentata) non tanto sul regime sanzionatorio rimasto invariato, quanto su altri diritti di natura sostanziale e segnatamente sul termine di prescrizione del reato e sulla sua procedibilità. Il motivo è fondato, dovendo essere richiamato sul punto il principio affermato da Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv.278143-01, secondo il quale "il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del giusto processo previsto dalla CEDU, art. 6, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peíus del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione". Difatti, nonostante la prevedibilità della modificazione dell'imputazione ed il riconoscimento della facoltà di intervenire rispetto ad essa - posto che nel caso di specie la Corte d'appello ha qualificato il fatto in termini di estorsione tentata e non tentato esercizio arbitrario conformemente all'originaria contestazione - si ha violazione del divieto di principio di reformatio in peius quando la modifica dell'originaria imputazione comporta una conseguenza deteriore sotto il profilo del prolungamento del termine di prescrizione (Sez. 2 , n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260585-01). Non vi è dubbio che nel caso in esame, in considerazione della riqualificazione seppur prevedibile, attesa l'originaria imputazione, la Corte di appello non abbia tenuto conto del principio di diritto sopra richiamato, valutando nella complessiva considerazione del fatto, tutti gli aspetti conseguenti alla reformatio in peius, con specifico riferimento al computo del termine di prescrizione. Deve conseguentemente essere disposto annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio, affinché la Corte valuti il fatto alla luce delle coordinate ermeneutiche indicate, con particolare riferimento all'eventuale decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L
Sentenza Cassazione n. 04817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris