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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 luglio 1966

Cassazione n. 08893/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1966 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato in camera di consiglio inammissibile per aspecificità l'appello presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 3 luglio 2012, che condannava quest'ultimo alla pena di legge per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Corda, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non avendo la Corte di appello tenuto in considerazione le contestazioni difensive sia in ordine al fatto che alcune condotte erano riconducibili unicamente alla coimputata, sia in relazione al fatto che la condotta di Corda era stata causata dalla interazione tra le sostanze alcoliche e quelle psicoattive dallo stesso ingerite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. La motivazione della Corte territoriale in punto di ammissibilità dell'appello risulta aderente al principio giurisprudenziale secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

2.1. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019).Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come l'appellante si sia limitato a riproporre, in maniera del tutto aspecifica, questioni già dedotte in primo grado ed affrontate compiutamente dal Tribunale di Forlì, secondo un ragionamento ineccepibile in punto di fatto e di diritto.

Le argomentazioni svolte a sostegno della richiesta avanzata nell'atto d'appello, riproposte nel motivo di ricorso, non si confrontano con le evidenze probatorie e con gli specifici passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure, richiamati nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla esclusiva responsabilità della coimputata e, comunque, alla non configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., senza alcuna critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale e senza confrontarsi con l'ammissione dei fatti da parte dello stesso imputato, valorizzata dal giudice ai fini del trattamento sanzionatorio, e, nella sostanza, costituiscono una mera sollecitazione alla Corte a rivedere il decisum del precedente giudizio.

Il che rende l'impugnazione inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591,comma 1, lett. c), del codice di rito.

3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],pe estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1966 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato in camera di consiglio inammissibile per aspecificità l'appello presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 3 luglio 2012, che condannava quest'ultimo alla pena di legge per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Corda, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non avendo la Corte di appello tenuto in considerazione le contestazioni difensive sia in ordine al fatto che alcune condotte erano riconducibili unicamente alla coimputata, sia in relazione al fatto che la condotta di Corda era stata causata dalla interazione tra le sostanze alcoliche e quelle psicoattive dallo stesso ingerite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. La motivazione della Corte territoriale in punto di ammissibilità dell'appello risulta aderente al principio giurisprudenziale secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 2.1. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019).Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come l'appellante si sia limitato a riproporre, in maniera del tutto aspecifica, questioni già dedotte in primo grado ed affrontate compiutamente dal Tribunale di Forlì, secondo un ragionamento ineccepibile in punto di fatto e di diritto. Le argomentazioni svolte a sostegno della richiesta avanzata nell'atto d'appello, riproposte nel motivo di ricorso, non si confrontano con le evidenze probatorie e con gli specifici passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure, richiamati nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla esclusiva responsabilità della coimputata e, comunque, alla non configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., senza alcuna critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale e senza confrontarsi con l'ammissione dei fatti da parte dello stesso imputato, valorizzata dal giudice ai fini del trattamento sanzionatorio, e, nella sostanza, costituiscono una mera sollecitazione alla Corte a rivedere il decisum del precedente giudizio. Il che rende l'impugnazione inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591,comma 1, lett. c), del codice di rito. 3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],pe estensore [OSCURATO:PERSONA]
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