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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04625/2023

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eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 39 presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ EMANUELA,rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1031/2021della Corte di Appello di Milano pubblicata il giorno 29 .0 9 .20 21 N.R.G. 917/2020.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicato alla parte controricorrente a cura della cancelleria,e richiesta congiunta di estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,10 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 39 presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ EMANUELA,rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1031/2021della Corte di Appello di Milano pubblicata il giorno 29 .0 9 .20 21 N.R.G. 917/2020. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicato alla parte controricorrente a cura della cancelleria,e richiesta congiunta di estinzione del giudizio. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,10 febbrai
Decreto Cassazione n. 04625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris