CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2020
Cassazione n. 35779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27995/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 00071320907, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00455820589 , in persona del Direttore Generale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1360/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in atti risulta depositata la dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal l.r.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] dal difensore;rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il