CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in tentato furto aggravato in abitazione (capo 1) e di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 2) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al fine di pervenire ad una differente ricostruzione del fatto (mera violazione di domicilio in luogo di furto in abitazione), a fronte, tuttavia, di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (pagg. 1- 2 e 12); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1