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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11868/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con ha dedotto i vizi di illogicità di motivazione e di violazione di legge quanto all'aumneto di pena per la continuazione..

Il ricorso è inammissibile per genericità estrinseca avendo attribuito alla sentenza un significato che dalla stessa non è ricavabile, poiché la pena inflitta in primo grado dal Giudice di pace è stata determinata in euro 51 di multa, pena edittale all'epoca vigente e non appare incremenntata dii alcun aumento a titolo di continuazione.

Quanto alla doglianza, del resto genericissima, inerente la errata valorizzazione delle dichiarazioni di parte civile va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 3.06.2020 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione..

L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 9 .12.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] es ichelli C L, [OSCURATO:PERSONA] C LL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con ha dedotto i vizi di illogicità di motivazione e di violazione di legge quanto all'aumneto di pena per la continuazione.. Il ricorso è inammissibile per genericità estrinseca avendo attribuito alla sentenza un significato che dalla stessa non è ricavabile, poiché la pena inflitta in primo grado dal Giudice di pace è stata determinata in euro 51 di multa, pena edittale all'epoca vigente e non appare incremenntata dii alcun aumento a titolo di continuazione. Quanto alla doglianza, del resto genericissima, inerente la errata valorizzazione delle dichiarazioni di parte civile va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 3.06.2020 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 9 .12.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] es ichelli C L, [OSCURATO:PERSONA] C LL
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