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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07985/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA],lsoncessq nella misura di annì tre dì reclusione ed euro duemila di multa, con ordinanza del Tribunale di Rimini in data 28 settembre 2010, in relazione al cumulo delle pene irrogategli con due sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 25 novembre 2004 e del Tribunale di Rimini del 31 marzo 2008.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 674 cod, proc. pen. e art. 1 legge n. 241 del 2006, con correlato vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione della revoca.

2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa riferimento alla circostanza che la condanna per il reato ostativo è divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2021, soltanto in tale momento quindi essendo consentita la revoca (ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data dì entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reató che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna — Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Rv. 281891; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379 — ma detta revoca è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile, essendo evidente che l'accertamento del reato costituente causa di revoca del beneficio deve essere definitivo: Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv. 247467).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA],lsoncessq nella misura di annì tre dì reclusione ed euro duemila di multa, con ordinanza del Tribunale di Rimini in data 28 settembre 2010, in relazione al cumulo delle pene irrogategli con due sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 25 novembre 2004 e del Tribunale di Rimini del 31 marzo 2008. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 674 cod, proc. pen. e art. 1 legge n. 241 del 2006, con correlato vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione della revoca. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa riferimento alla circostanza che la condanna per il reato ostativo è divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2021, soltanto in tale momento quindi essendo consentita la revoca (ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data dì entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reató che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna — Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Rv. 281891; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379 — ma detta revoca è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile, essendo evidente che l'accertamento del reato costituente causa di revoca del beneficio deve essere definitivo: Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv. 247467). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor
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