CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto deiricorsi;lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 settembre 2024, il Tribunale di Gela, all’esito di ritoabbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 diarresto ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110 cod. pen.e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato per avertrasportato, in assenza di autorizzazione, rifiuti di vario genere, tra cui settelavatrici, due forni da cucina e una carcassa di frigorifero, mediante l’autocarroIveco [OSCURATO:PERSONA] targato GEA05509. Fatto accertato in Gela il 14 settembre 2021.Veniva altresì disposta dal Tribunale la confisca dell’autocarro in sequestro.Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Caltanissetta, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta agliimputati nella misura di mesi tre di arresto ciascuno.2. Avverso la sentenza della Corte di appello nissena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramitei rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi.Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezzadell’imputato, con particolare riferimento al difetto dell’elemento oggettivo delreato, rimarcandosi al riguardo l’assoluta occasionalità del trasporto contestato.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuantigeneriche, non essendosi tenuto conto della dichiarazione confessoria delricorrente prodotta all’udienza del 19 settembre 2024.Il terzo motivo è dedicato alla confisca dell’autocarro, rilevandosi al riguardoche la proprietaria dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], ha provatodi aver svolto l’attività di imprenditrice agricola da diversi anni, per cui dovevaescludersi che la titolarità del mezzo in capo alla predetta fosse fittizia.2.1.1. Con memoria trasmessa il 24 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maurizio [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ha insistitonell’accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti rispetto a ciascun motivo.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi.Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione degli art.125, comma 3, cod. proc. pen. e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del2006, avendo i giudici di appello omesso di considerare che il ricorrente non eratitolare dell’attività, né era proprietario o possessore del mezzo, essendo un meroconducente che, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], si è impegnato a effettuare un occasionaletrasporto, dietro la promessa di ricevere un compenso di modesta entità (60 euro),per cui alcuna responsabilità era ascrivibile in capo a [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo, oggetto di critica è il mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, non essendosi tenuto conto della occasionalità dellacondotta, del compenso minimo pattuito e della natura non pericolosa dei rifiuti.Il terzo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, che benpotevano essere concesse, in ragione della condotta collaborativa dell’imputato,che ha reso spontanee dichiarazioni autoincriminanti, della modestia del profittoeconomico, della limitata offensività del fatto e dell’assenza di precedenti specifici,non essendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] equiparabile a quella differente di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre, quanto alla posizione del coimputatoScerra, è fondato il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche; rispettoalle censure in punto di giudizio di colpevolezza e di mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato, conconseguente irrevocabilità del giudizio di colpevolezza dell’imputato.1. Iniziando dalle doglianze in punto di responsabilità sollevate da entrambi iricorrenti, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmentesovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezzadegli imputati in ordine al reato a loro ascritto non presenta alcuna criticità.Ed invero i giudici di appello, all’esito di un’esauriente rassegna delle proveraccolte, hanno rimarcato la configurabilità del reato di cui agli art. 110 cod. pen.e 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, osservando che dovevaescludersi l’occasionalità del trasporto illecito dei rifiuti, avuto riguardo al tipo dimezzo di locomozione utilizzato, ossia un autocarro [OSCURATO:PERSONA] munito di cassoneidoneo a contenere rifiuti ingombranti, alla natura e dell’eterogeneità dei rifiutitrasportati, ovvero lavatrici, carcassa di frigorifero, forni da cucina, inferriate,porte in ferro, parti meccaniche di veicoli, oltre che al pieno coinvolgimento di duepersone, elementi questi sintomatici del carattere strutturato della condotta.In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le fontidimostrative acquisite, il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla sua ascrivibilitàagli imputati resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmenteuna lettura alternativa del materiale probatorio, operazione che tuttavia non èconsentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione dellagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in temadi giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili diirrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito.Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., risultando in proposito non manifestamente illogico (e dunquenon censurabile in questa sede) il richiamo della sentenza impugnata, in sensoostativo all’accoglimento della sollecitazione difensiva, ai quantitativi di rifiutitrasportati, alla loro ignota destinazione e alla non occasionalità della condotta,dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv.273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deveessere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod.pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti,essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la statuizione dellaconfisca dell’autocarro, è invece inammissibile, essendo pacifico che la personatitolare del mezzo non è l’imputato, ma la moglie [OSCURATO:PERSONA], unicosoggetto legittimato a chiedere la restituzione del veicolo, per cui, a prescindereda ogni approfondimento sulla pertinenza delle argomentazioni con cui è stataevidenziata la natura fittizia dell’intestazione della mezzo alla consortedell’imputato, deve essere esclusa la legittimazione del ricorrente sul punto.4. Venendo infine alle doglianze riferite al diniego delle attenuanti generiche,occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata, se può ritenersiadeguata rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui sono stati valorizzati in manieranon illogica i precedenti penali, idonei a qualificare in termini negativi la personalitàdell’imputato, risulta viceversa carente in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nonpotendosi ritenere esauriente al riguardo la generica affermazione dell’assenza dielementi suscettibili di positivo apprezzamento, tanto più ove si consideri che l’attodi appello del ricorrente non aveva mancato di fornire profili meritevoli diconsiderazione, ribaditi e sviluppati peraltro anche nell’odierna impugnazione.5. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorsopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.6. Quanto infine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ravvisatalacuna argomentativa rispetto al tema devoluto con l’atto di appello dellaconcedibilità delle attenuanti generiche, si impone invece l’annullamento delladecisione impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altraSezione della Corte di appello di Caltanissetta, occorrendo un adeguatoapprofondimento in sede di merito in ordine alla verifica dei presupposti per laconcessione delle attenuanti generiche, dovendosi a tale fine tenere conto dellespecifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. in proposito Sez. 3,n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693). Stante l’infondatezza delledoglianze in punto di colpevolezza e di mancato riconoscimento della particolaretenuità del fatto, rimane ferma, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilitàdell’affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alpunto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigettanel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25.02.2026Il consigliere estensore Il Presidente