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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11826/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 12/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e priva di illogicità (si veda, in particolare, pag. 4) e tenuto altresì conto che, come precisato dalla Corte territoriale, la pena è stata parametrata su base minima nonostante si trattasse di un fatto di rilevante allarme sociale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 12/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento punitivo risulta essere sufficiente e priva di illogicità (si veda, in particolare, pag. 4) e tenuto altresì conto che, come precisato dalla Corte territoriale, la pena è stata parametrata su base minima nonostante si trattasse di un fatto di rilevante allarme sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris