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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40723/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato 1,,yns" [OSCURATO:PERSONA](r--esponsabile di due tentativi di furto aggravato e di evasione, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., unificati i reati nel vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, é inammissibile.

Invero, egli si duole che la Corte di Appello si sia limitata "a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena così come prospettata dalle parti" e che pertanto la decisione non lascia "emergere il pensiero del Giudicante circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato".

2. Ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen.

Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 dei 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Nel caso che occupa il ricorso è semplicemente privo di ogni articolazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza impugnata incorrerebbe in uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Da un canto si allude ad un accordo tra le parti sulla pena che è smentito dalla sentenza, assunta all'esito del giudizio abbreviato; dall'altro si lamenta una motivazione sommaria e carente senza indicare quali elementi, segnalati con l'atto di appello, non siano stati considerati dal giudice distrettuale.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/202.4.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pvere Francescób&Qapplyr post TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato 1,,yns" [OSCURATO:PERSONA](r--esponsabile di due tentativi di furto aggravato e di evasione, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., unificati i reati nel vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, é inammissibile. Invero, egli si duole che la Corte di Appello si sia limitata "a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena così come prospettata dalle parti" e che pertanto la decisione non lascia "emergere il pensiero del Giudicante circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato". 2. Ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 dei 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso che occupa il ricorso è semplicemente privo di ogni articolazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza impugnata incorrerebbe in uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Da un canto si allude ad un accordo tra le parti sulla pena che è smentito dalla sentenza, assunta all'esito del giudizio abbreviato; dall'altro si lamenta una motivazione sommaria e carente senza indicare quali elementi, segnalati con l'atto di appello, non siano stati considerati dal giudice distrettuale. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/202.4. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pvere Francescób&Qapplyr post TA
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