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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 09221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate a [OSCURATO:PERSONA], condannato per fatti di bancarotta, per avere nella sua veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dissipato risorse societarie per complessivi euro 1.871.1987,00.

Rilevata la particolare gravità dei fatti e i significativi precedenti penali, ha ritenuto misura adeguata la irrogazione delle pene accessorie per la durata di anni sette.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto difetto di motivazione.

La Corte di appello ha fatto un rapido e generico riferimento alla gravità del danno e ai precedenti penali, peraltro molto risalenti nel tempo ed esigui; ed ha trascurato di considerare gli elementi favorevoli al condannato, specificamente il leale comportamento tenuti dinnanzi al curatore fallimentare, la spontanea confessione prima dell'iscrizione della notizia di reato a suo carico, l'atteggiamento collaborativo.

Ha poi ignorato la funzione rieducativa della pena, sì che la pena accessoria costituirà il carattere maggiormente afflittivo della pena irrogata.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha determinato la durata delle pene accessorie, a fronte di una pena principale pari ad anni tre e mesi otto di reclusione, in misura superiore alla metà della previsione edittale massima, senza tener conto del principio di diritto per il quale "in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668.3.

Ha valorizzato l'aspetto della gravità dei fatti conseguente alla considerazione dell'entità del dissesto e del coinvolgimento di diverse società, e, per quel che attiene ai profili soggettivi, i precedenti penali a carico dell'imputato senza però indagarne specificamente, sulla base del loro concreto contenuto, l'incidenza nella prospettiva spiccatamente specialpreventiva delle pene accessorie.

Non ha in buona sostanza compiuto un esame di tutti gli aspetti rilevanti, specie di quei dato di fatto "indicativi della capacità a delinquere dell'agente ..." Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Rv. 280898.

4. É stato di recente affermato che "in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse" - Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488.

Coglie dunque nel segno il ricorrente quando lamenta l'omessa considerazione di altri aspetti di rilievo, quali il comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla commissione dei fatti, anche in ambito processuale.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso, il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] igl e estensore [OSCURATO:PERSONA] al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate a [OSCURATO:PERSONA], condannato per fatti di bancarotta, per avere nella sua veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dissipato risorse societarie per complessivi euro 1.871.1987,00. Rilevata la particolare gravità dei fatti e i significativi precedenti penali, ha ritenuto misura adeguata la irrogazione delle pene accessorie per la durata di anni sette. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha fatto un rapido e generico riferimento alla gravità del danno e ai precedenti penali, peraltro molto risalenti nel tempo ed esigui; ed ha trascurato di considerare gli elementi favorevoli al condannato, specificamente il leale comportamento tenuti dinnanzi al curatore fallimentare, la spontanea confessione prima dell'iscrizione della notizia di reato a suo carico, l'atteggiamento collaborativo. Ha poi ignorato la funzione rieducativa della pena, sì che la pena accessoria costituirà il carattere maggiormente afflittivo della pena irrogata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha determinato la durata delle pene accessorie, a fronte di una pena principale pari ad anni tre e mesi otto di reclusione, in misura superiore alla metà della previsione edittale massima, senza tener conto del principio di diritto per il quale "in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668.3. Ha valorizzato l'aspetto della gravità dei fatti conseguente alla considerazione dell'entità del dissesto e del coinvolgimento di diverse società, e, per quel che attiene ai profili soggettivi, i precedenti penali a carico dell'imputato senza però indagarne specificamente, sulla base del loro concreto contenuto, l'incidenza nella prospettiva spiccatamente specialpreventiva delle pene accessorie. Non ha in buona sostanza compiuto un esame di tutti gli aspetti rilevanti, specie di quei dato di fatto "indicativi della capacità a delinquere dell'agente ..." Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Rv. 280898. 4. É stato di recente affermato che "in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse" - Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488. Coglie dunque nel segno il ricorrente quando lamenta l'omessa considerazione di altri aspetti di rilievo, quali il comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla commissione dei fatti, anche in ambito processuale. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] igl e estensore [OSCURATO:PERSONA] al
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