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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38476/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 20 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo.

3. I ricorsi sono inammissibili.

I ricorrenti hanno reiterato censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, che, reputando condivisibili le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto ampiamente provato il dolo degli imputati, in ragione della contraddittorietà ed inattendibilità delle differenti spiegazioni fornite dagli stessi in riferimento all'origine del bene in loro possesso.

Più in particolare, i Giudici del merito hanno sottolineato come fosse inverosimile la versione fornita dall'imputata (che si sarebbe recata in Germania, accompagnata dal figlio, per acquistare un'auto a sé non destinata - essendo priva di patente - ad un prezzo in contanti diverso da quello indicato nel contratto di compravendita e comunque notevolmente inferiore a quello di mercato), a nulla rilevando che la stessa avesse reimmatricolato in Italia il bene (trattandosi di operazione necessaria per l'utilizzo ed in sé priva di rischi concreti, non effettuandosi in tal sede alcun controllo sulla veridicità e/o corrispondenza della documentazione prodotta).

I menzionati Giudici hanno aggiunto che il correo non aveva offerto indicazioni in merito (avendo dichiarato di non sapere nulla, se non che l'auto - dal medesimo utilizzata - fosse stata acquistata su internet dalla madre).

Così motivando, la Corte d'appello si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; non derogandosi, in tal modo, ai principi in tema di onere della prova né recandosi vulnus alcuno alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa.

D'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515 e Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Nel caso di specie, l'aver acquistato un'autovettura in Germania ad un prezzo in contanti, nettamente inferiore al valore di mercato, e l'aver fornito spiegazioni contraddittorie e inverosimili sono elementi certamente sintomatici del dolo di ricettazione ed escludono la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 4.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 20 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo. 3. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti hanno reiterato censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, che, reputando condivisibili le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto ampiamente provato il dolo degli imputati, in ragione della contraddittorietà ed inattendibilità delle differenti spiegazioni fornite dagli stessi in riferimento all'origine del bene in loro possesso. Più in particolare, i Giudici del merito hanno sottolineato come fosse inverosimile la versione fornita dall'imputata (che si sarebbe recata in Germania, accompagnata dal figlio, per acquistare un'auto a sé non destinata - essendo priva di patente - ad un prezzo in contanti diverso da quello indicato nel contratto di compravendita e comunque notevolmente inferiore a quello di mercato), a nulla rilevando che la stessa avesse reimmatricolato in Italia il bene (trattandosi di operazione necessaria per l'utilizzo ed in sé priva di rischi concreti, non effettuandosi in tal sede alcun controllo sulla veridicità e/o corrispondenza della documentazione prodotta). I menzionati Giudici hanno aggiunto che il correo non aveva offerto indicazioni in merito (avendo dichiarato di non sapere nulla, se non che l'auto - dal medesimo utilizzata - fosse stata acquistata su internet dalla madre). Così motivando, la Corte d'appello si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; non derogandosi, in tal modo, ai principi in tema di onere della prova né recandosi vulnus alcuno alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. D'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515 e Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel caso di specie, l'aver acquistato un'autovettura in Germania ad un prezzo in contanti, nettamente inferiore al valore di mercato, e l'aver fornito spiegazioni contraddittorie e inverosimili sono elementi certamente sintomatici del dolo di ricettazione ed escludono la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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