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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono varie censure in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, al dolo del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. riproduttivo di identiche censura confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza l'inconsistenza delle allegazioni a sostegno del solo prospettato bisogno di provvedere, nelle tre occasioni in cui era stata trovata al di fuori della abitazione, all'acquisto di generi di prima necessità e la sussistenza di una palese volontà di allontanarsi dall'abitazione senza richiedere alcuna autorizzazione qualora necessitata, la continuativa condotta nonché il precedente specifico, in uno con la niente affatto inoffensiva condotta tesa alla violazione degli obblighi imposti dalla misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono varie censure in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, al dolo del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. riproduttivo di identiche censura confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza l'inconsistenza delle allegazioni a sostegno del solo prospettato bisogno di provvedere, nelle tre occasioni in cui era stata trovata al di fuori della abitazione, all'acquisto di generi di prima necessità e la sussistenza di una palese volontà di allontanarsi dall'abitazione senza richiedere alcuna autorizzazione qualora necessitata, la continuativa condotta nonché il precedente specifico, in uno con la niente affatto inoffensiva condotta tesa alla violazione degli obblighi imposti dalla misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris