CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 8629/2021 Roma,2i 2-n-- . sul ricorso proposto da: C:Lf—LL‘ .3 c) ceS [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; (2e,« s, 1/4"N \ìAd i q /3- RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Curatore pro-tempore INTIMATO avverso: ordinanza nr. 227/2021 del Tribunale di Bergamo emessa all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato. P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il ord. atore Pres. tiacinto isogni [OSCURATO:PERSONA] (2.1",-_- LLERIA oggi, IL C