CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 11057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 28/2021 depositata il 12/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza n. 28/2021 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 12 gennaio 2021. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. La sentenza impugnata ha accolto la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, che aveva a sua volta accolto l’opposizione incidentale ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia, dichiarando tardiva la domanda di equa riparazione con riguardo al termine semestrale di cui all’art. 4 della stessa legge. I giudici della revocazione hanno rilevato che il decreto n. 221/2019 non aveva “assolutamente valutato la circostanza, risultante dagli atti, che il giudizio di equa su equa era stato introdotto con il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2017 e che il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia in data 21 giugno 2018 era la riassunzione del giudizio già proposto a Roma”. Secondo la sentenza impugnata si era trattato di “una svista immediatamente percepibile” che giustificava la revocazione. 4.L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395 n.4 c.p.c., con riguardo al ritenuto “errore di fatto”. 5. Va premesso che il ricorso è ammissibile. La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetto il provvedimento impugnato perrevocazione. Come già affermato da Cass. n. 27402 del 2023 (non massimata), contro il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, così come contro il decreto che abbia pronunciato sulla opposizione ex art. 5 - ter della stessa l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deve essere proposta davanti alla Corte d’appello e contro la sentenza sulla revocazione resa dalla Corte d’appello va spiegato ricorso per cassazione. 6. Il motivo di ricorso è, inoltre, fondato. La decisione che, come nella specie, abbia ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, in relazione al termine semestrale di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, omettendo di considerare che il procedimento doveva intendersi introdotto alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, e non alla data della riassunzione dinanzi al giudice competente, non integra errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il quale si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Ai fini dell'esperimento del rimedio della revocazione, l'errore, inteso come contrasto tra la realtà obiettiva e quella ritenuta dal giudice, deve, cioè, concretarsi in una mera svista che abbia determinato una falsa percezione delle cose, uno sviamento dei sensi e della mente. L’errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001, in ipotesi di processo riassunto, invece, è non di fatto, ma di giudizio, conseguendo a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali. La sentenza impugnata ha affermato che il decreto n. 221/2019 non aveva “assolutamente valutato la circostanza, risultante dagli atti, che il giudizio di equa su equa era stato introdotto con il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2017 e che il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia in data 21 giugno 2018 era la riassunzione del giudizio già proposto a Roma”. Ma, per aversi revocazione, è comunque necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso. 7. Conseguentemente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e, giacché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito, dichiarandosi inammissibile la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, e regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, condannando in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in € 1.000 ,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e del giudizio di cassazione, che liquida in € 500 ,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a deb