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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03330/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Treviso aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due furti aggravati, avvenuti all'interno del pubblico esercizio, da lei stessa gestito, e di averne simulato la commissione da parte di ignoti.

Nel dichiarare il non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi b), c) ed e) dell'imputazione, in quanto estinti per avvenuta prescrizione, la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "al fine di trarne ingiusto profitto, si impossessava di una macchina cambia monete [...] contenente la somma di euro 1.500, e mediante forzatura delle due macchine video games [...] si impossessava della restante somma di euro 3.945, 00".

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra l'accusa formulata nel capo d'imputazione a) e la sentenza, nonché vizio di motivazione.

Nel capo d'imputazione, veniva contestato all'imputata di essersi impossessata "di una macchina cambia monete [...] contenente la somma di euro 1.500,00"; nella sentenza di primo grado, l'imputata veniva condannata per essersi impossessata "della somma di euro 1.500 custodita all'interno della macchina cambia monete".

La difesa ritiene di avere tempestivamente sollevato eccezione su tale dedotta incongruenza, ma, su tale eccezione, il Giudice di primo grado non si sarebbe mai pronunciato.

Da parte sua, il Giudice dell'appello sarebbe incorso in violazione di legge, avendo quest'ultimo ritenuto l'eccezione infondata, oltre che tardiva. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto di cui al capo a).

La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente, limitata a un mero "resoconto delle anomalie registrate nel sistema d'allarme", reputate dalla difesa non dirimenti per pervenire con certezza alla pronuncia di condanna dell'imputata.

La Corte territoriale avrebbe inoltre illogicamente enfatizzato il dato della diversa versione dei fatti fornita dall'imputata in udienza, rispetto a quanto riferito in denuncia.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In base alla lettura degli atti processuali, non residua alcun margine d'incertezza sulla reciproca conformità di imputazione e sentenza.

Come puntualmente indicato dalla Corte territoriale, il Giudice di primo grado «non ha condannato l'imputata per un fatto diverso da quello descritto nel capo d'imputazione, né commesso una violazione dell'art. 521 c.p.p.

Entrambi i beni (macchina cambia monete e somma di euro 1.500, 00) sono menzionati tanto nella originale imputazione che nella sentenza, senza che vi sia possibilità di confusione o di incertezza alcuna, poiché entrambi sono stati sottratti dal ladro.

Sebbene il ladro fosse interessato alle monete, egli ha asportato il contenitore (la macchina cambia monete) con tutto il contenuto per ragioni di celerità e, nella prospettiva accusatoria, per inscenare il furto».

Peraltro, nell'immediato prosieguo della parte motiva è indicato che «la macchina cambia monete è stata poi rinvenuta abbandonata nella rimessa dell'abitazione del compagno dell'imputata»; ciò che dissipa ogni dubbio - ammesso e non concesso che possano sorgerne, vista la perfetta tenuta logica dell'impugnata sentenza - sulla dinamica del fatto e sui beni sottratti, puntualmente indicati tanto in sentenza quanto nella descrizione di cui al capo d'imputazione in questione.

Da questo punto di vista, l'impugnata sentenza si sottrae, pertanto, a ogni possibile motivo di censura, ponendosi la motivazione in linea con quanto già da tempo statuito dal questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213776 - 01: «il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione»; in seguito, tra le pronunce in cui si è tornato a evidenziare la ratio garantista del principio della correlazione tra contestazione e sentenza, v.

Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 - 01; Sez. 5, n. 14888, del 17.02.2021, D'Onofrio, Rv. 281040-02.

Va infine osservato che l'abbandono della macchina cambiamonete (rinvenuta nella rimessa del compagno dell'imputata) dopo il suo impossessamento rappresenta una condotta successiva alla consumazione del reato, che non elide la sussistenza di quest'ultimo (sul principio secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134 - 01).

2. Il secondo motivo - ciò che, per quanto si dirà in fra, rileva essenzialmente agli effetti civili - è infondato per le ragioni indicate qui di seguito.

Il ricorrente chiede a questo Collegio di rivisitare elementi di fatto a fronte di una motivazione che non svela, tuttavia, alcuna fallacia logica nel ricollegare ragionevolmente all'imputata - unica persona presente, per sua stessa ammissione, alla chiusura e alla riapertura dei locali - le manomissioni del sistema di allarme e quella dei fili telefonici.

Né censurabili sono le osservazioni della Corte relative al cambio di versione dell'imputata.

Ciò posto, in difetto di cause di inammissibilità, e in mancanza di prova evidente di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, del codice di rito, deve prendersi atto che, successivamente alla sentenza impugnata, è maturato il termine di prescrizione del reato.

Ed infatti, il termine di prescrizione di 12 anni e 6 mesi, discendente dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161 secondo comma, cod. proc. pen., per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo a), commesso il 13.08.2009, è spirato, in assenza di cause di sospensione, in data 13.3.2022.

L'impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il reato di cui al capo a) è estinto per prescrizione.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso va rigettato agli effetti civili.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Treviso aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due furti aggravati, avvenuti all'interno del pubblico esercizio, da lei stessa gestito, e di averne simulato la commissione da parte di ignoti. Nel dichiarare il non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi b), c) ed e) dell'imputazione, in quanto estinti per avvenuta prescrizione, la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "al fine di trarne ingiusto profitto, si impossessava di una macchina cambia monete [...] contenente la somma di euro 1.500, e mediante forzatura delle due macchine video games [...] si impossessava della restante somma di euro 3.945, 00". 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra l'accusa formulata nel capo d'imputazione a) e la sentenza, nonché vizio di motivazione. Nel capo d'imputazione, veniva contestato all'imputata di essersi impossessata "di una macchina cambia monete [...] contenente la somma di euro 1.500,00"; nella sentenza di primo grado, l'imputata veniva condannata per essersi impossessata "della somma di euro 1.500 custodita all'interno della macchina cambia monete". La difesa ritiene di avere tempestivamente sollevato eccezione su tale dedotta incongruenza, ma, su tale eccezione, il Giudice di primo grado non si sarebbe mai pronunciato. Da parte sua, il Giudice dell'appello sarebbe incorso in violazione di legge, avendo quest'ultimo ritenuto l'eccezione infondata, oltre che tardiva. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto di cui al capo a). La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente, limitata a un mero "resoconto delle anomalie registrate nel sistema d'allarme", reputate dalla difesa non dirimenti per pervenire con certezza alla pronuncia di condanna dell'imputata. La Corte territoriale avrebbe inoltre illogicamente enfatizzato il dato della diversa versione dei fatti fornita dall'imputata in udienza, rispetto a quanto riferito in denuncia. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In base alla lettura degli atti processuali, non residua alcun margine d'incertezza sulla reciproca conformità di imputazione e sentenza. Come puntualmente indicato dalla Corte territoriale, il Giudice di primo grado «non ha condannato l'imputata per un fatto diverso da quello descritto nel capo d'imputazione, né commesso una violazione dell'art. 521 c.p.p. Entrambi i beni (macchina cambia monete e somma di euro 1.500, 00) sono menzionati tanto nella originale imputazione che nella sentenza, senza che vi sia possibilità di confusione o di incertezza alcuna, poiché entrambi sono stati sottratti dal ladro. Sebbene il ladro fosse interessato alle monete, egli ha asportato il contenitore (la macchina cambia monete) con tutto il contenuto per ragioni di celerità e, nella prospettiva accusatoria, per inscenare il furto». Peraltro, nell'immediato prosieguo della parte motiva è indicato che «la macchina cambia monete è stata poi rinvenuta abbandonata nella rimessa dell'abitazione del compagno dell'imputata»; ciò che dissipa ogni dubbio - ammesso e non concesso che possano sorgerne, vista la perfetta tenuta logica dell'impugnata sentenza - sulla dinamica del fatto e sui beni sottratti, puntualmente indicati tanto in sentenza quanto nella descrizione di cui al capo d'imputazione in questione. Da questo punto di vista, l'impugnata sentenza si sottrae, pertanto, a ogni possibile motivo di censura, ponendosi la motivazione in linea con quanto già da tempo statuito dal questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213776 - 01: «il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione»; in seguito, tra le pronunce in cui si è tornato a evidenziare la ratio garantista del principio della correlazione tra contestazione e sentenza, v. Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 - 01; Sez. 5, n. 14888, del 17.02.2021, D'Onofrio, Rv. 281040-02. Va infine osservato che l'abbandono della macchina cambiamonete (rinvenuta nella rimessa del compagno dell'imputata) dopo il suo impossessamento rappresenta una condotta successiva alla consumazione del reato, che non elide la sussistenza di quest'ultimo (sul principio secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134 - 01). 2. Il secondo motivo - ciò che, per quanto si dirà in fra, rileva essenzialmente agli effetti civili - è infondato per le ragioni indicate qui di seguito. Il ricorrente chiede a questo Collegio di rivisitare elementi di fatto a fronte di una motivazione che non svela, tuttavia, alcuna fallacia logica nel ricollegare ragionevolmente all'imputata - unica persona presente, per sua stessa ammissione, alla chiusura e alla riapertura dei locali - le manomissioni del sistema di allarme e quella dei fili telefonici. Né censurabili sono le osservazioni della Corte relative al cambio di versione dell'imputata. Ciò posto, in difetto di cause di inammissibilità, e in mancanza di prova evidente di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, del codice di rito, deve prendersi atto che, successivamente alla sentenza impugnata, è maturato il termine di prescrizione del reato. Ed infatti, il termine di prescrizione di 12 anni e 6 mesi, discendente dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161 secondo comma, cod. proc. pen., per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo a), commesso il 13.08.2009, è spirato, in assenza di cause di sospensione, in data 13.3.2022. L'impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il reato di cui al capo a) è estinto per prescrizione. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso va rigettato agli effetti civili. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso ag
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