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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1968

Cassazione n. 32681/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 1.895/67 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico il fucile automatico marca Breda calibro 12 matricola 510503 con canna tagliata (in Spino d'Adda il giorno 6 marzo 2024); Rilevato che i ricorsi proposti dagli imputati (che pongono, sostanzialmente, le medesime questioni) sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, sono comunque manifestamente infondati; [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, che le censure riguardanti il sequestro conservativo (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili in quanto andavano proposte con autonoma impugnazione mediante richiesta di riesame, da proporsi entro quindici giorni dal deposito dei motivi, termine già scaduto al momento della presentazione del presente ricorso; Rilevato, inoltre, che rispetto alla sussistenza del reato di cui all'art. 2

I. 895/67 la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha osservato che - in assenza di differenti allegazioni da parte degli imputati - doveva necessariamente ritenersi sussistente un lasso temporale tra la detenzione ed il porto dell'arma da parte loro; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che la Corte di appello ha razionalmente escluso l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 5

I. 895/67 trattandosi di un fucile a canne mozze (Sez. 1, n. 8754 del 16/05/1995, Rv. 202600 - 01), mentre con riferimento alla riduzione della pena ai sensi dell'art. 7 della medesima legge ha osservato che essa era stata già applicata dal primo giudice; Rilevato poi che, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in applicazione della continuazione) ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha dato rilievo, senza incorrere in evidenti vizi logici, alla gravità dei fatti (i tre imputati più un altro soggetto non identificato erano giunti sul luogo del reato, a bordo di un auto rubata e con il fucile sopra indicato provenienti da Foggia, per la probabile commissione di un grave reato), all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza da parte loro non avendo fornito, tra l'altro, alcuna indicazione per consentire l'identificazione del quarto soggetto che si trovava con loro e che era riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che gli imputati - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecitano a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;[OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti vanno condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 1.895/67 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico il fucile automatico marca Breda calibro 12 matricola 510503 con canna tagliata (in Spino d'Adda il giorno 6 marzo 2024); Rilevato che i ricorsi proposti dagli imputati (che pongono, sostanzialmente, le medesime questioni) sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, sono comunque manifestamente infondati; [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, che le censure riguardanti il sequestro conservativo (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili in quanto andavano proposte con autonoma impugnazione mediante richiesta di riesame, da proporsi entro quindici giorni dal deposito dei motivi, termine già scaduto al momento della presentazione del presente ricorso; Rilevato, inoltre, che rispetto alla sussistenza del reato di cui all'art. 2 I. 895/67 la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha osservato che - in assenza di differenti allegazioni da parte degli imputati - doveva necessariamente ritenersi sussistente un lasso temporale tra la detenzione ed il porto dell'arma da parte loro; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che la Corte di appello ha razionalmente escluso l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 5 I. 895/67 trattandosi di un fucile a canne mozze (Sez. 1, n. 8754 del 16/05/1995, Rv. 202600 - 01), mentre con riferimento alla riduzione della pena ai sensi dell'art. 7 della medesima legge ha osservato che essa era stata già applicata dal primo giudice; Rilevato poi che, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in applicazione della continuazione) ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha dato rilievo, senza incorrere in evidenti vizi logici, alla gravità dei fatti (i tre imputati più un altro soggetto non identificato erano giunti sul luogo del reato, a bordo di un auto rubata e con il fucile sopra indicato provenienti da Foggia, per la probabile commissione di un grave reato), all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza da parte loro non avendo fornito, tra l'altro, alcuna indicazione per consentire l'identificazione del quarto soggetto che si trovava con loro e che era riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che gli imputati - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecitano a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;[OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti vanno condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11
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