CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10683/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli , via Duomo n. 348, giusta procura speciale in calce alcontroricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3026/07/2020, depositata il 15.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento, emessi per IRAP, IVA e altro , in relazione agli anni 2009 e 2010, nei confronti della società di fatto costituita dal predetto contribuente e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l’avviso era scaturito da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, da cui si evinceva la sussistenza di detta società di fatto , che commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Romania; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, quest’ultima società (interposta) emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto; -la CTR del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva gli appelli riuniti propost i dal contribuente, osservando , per quanto qui interessa, che nei confronti d el contribuente non erano stati indicati concreti elementi di prova che giustificassero la pretesa tributaria, ovvero l’esistenza della società di fatto e la conseguente evasione fiscale; la vicenda era scaturita da un procedimento penale che si era concluso con l’assoluzione dei soggetti coinvolti (amministratori di alcune società estere); l’avviso di accertamento era illegittimo anche per la violazione del contraddittorio preventivo; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -il contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]- C on il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell ’intero giudizio, per violazionedegli artt. 101, 102 e 107 cod. proc. civ., 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.52, comma 6, e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 , 3 3 , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che vi fosse stata la violazione del contraddittoriopreventivo; -con il terzo motivo, denuncia la violazione de gli artt. 654 cod. proc. civ. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR richiamato una sentenza emessa in sede penale, insuscettibil e di formare un giudicato vincolante; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la sussistenza della società di fatto e la conseguente evasione fiscale; - con il quinto motivo, deduce in via subordinata la violazione de gli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la carenza di prove circa l’esistenza della società di fatto e della partecipazione ad essa del contribuente, omettendo la doverosa valutazione analitica ed unitaria degli indizi offerti dall’Ufficio;- poiché il profilo dell’integrità del contraddittorio è pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, va dapprima esaminato il primomotivo che è fondato; - la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierna ricorrente e gli altri soci della società di fatto, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, invece assenti; - costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472); - il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387); - in conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di p