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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12279/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liuzzi, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.Numero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1579/2022depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società Kentron a socio unico (poi ammessa al concordatopreventivo), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità diliquidatore della L2 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché laCourt [OSCURATO:SOCIETA], questi ultimi quali fideiussori della prima,convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Tolve soc. coop. (diseguito BCC), onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivoottenuto per l’importo di €. 496.849,71, oltre interessi e spese, atitolo di saldo negativo del conto corrente garantito dai fideiussori.Si costituiva, resistendo, la banca.2.

Con sentenza n. 3203/2020 il Tribunale di Bari rigettaval’opposizione.3.

Avverso tale sentenza proponevano appello LoparcoLeonardo, in proprio e quale liquidatore della L2 CostruzioniLoparco in liquidazione, nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; veniva ancheevocata in giudizio la società Kentron, che tuttavia restavaintimata.Si costituiva, resistendo al gravame, la banca BCC.4.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Baririgettava il gravame.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della L2 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché laNumero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026Court [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui resiste con controricorso la banca BCC.6.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizioneaccelerata, mentre il difensore dei ricorrenti ha insistito per ladecisione nelle forme ordinarie.7.

Avviata, dunque, la trattazione del ricorso alla adunanzacamerale, nelle more, entrambi i ricorrenti e la banca resistentehanno depositato nel fascicolo telematico, a mezzo dei rispettividifensori, istanza congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione,a spese compensate.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente rilevato che i ricorrenti e lacontroricorrente hanno depositato istanza congiunta di rinuncia alricorso con relativa accettazione.Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione vapertanto dichiarato estinto.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liuzzi, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.Numero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1579/2022depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società Kentron a socio unico (poi ammessa al concordatopreventivo), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità diliquidatore della L2 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché laCourt [OSCURATO:SOCIETA], questi ultimi quali fideiussori della prima,convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Tolve soc. coop. (diseguito BCC), onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivoottenuto per l’importo di €. 496.849,71, oltre interessi e spese, atitolo di saldo negativo del conto corrente garantito dai fideiussori.Si costituiva, resistendo, la banca.2. Con sentenza n. 3203/2020 il Tribunale di Bari rigettaval’opposizione.3. Avverso tale sentenza proponevano appello LoparcoLeonardo, in proprio e quale liquidatore della L2 CostruzioniLoparco in liquidazione, nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; veniva ancheevocata in giudizio la società Kentron, che tuttavia restavaintimata.Si costituiva, resistendo al gravame, la banca BCC.4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Baririgettava il gravame.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della L2 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché laNumero registro generale 2595/2023Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 12279/2026Data pubblicazione 01/05/2026Court [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui resiste con controricorso la banca BCC.6. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizioneaccelerata, mentre il difensore dei ricorrenti ha insistito per ladecisione nelle forme ordinarie.7. Avviata, dunque, la trattazione del ricorso alla adunanzacamerale, nelle more, entrambi i ricorrenti e la banca resistentehanno depositato nel fascicolo telematico, a mezzo dei rispettividifensori, istanza congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione,a spese compensate.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rilevato che i ricorrenti e lacontroricorrente hanno depositato istanza congiunta di rinuncia alricorso con relativa accettazione.Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione vapertanto dichiarato estinto.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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