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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 15862/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26167/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate eAgenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1396/19/18, depositata il 14 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di accertamento -Contraddittorio endoprocedimentale-Questione.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1369/19/18 del 14 /0 2 /201 8 , la Commissione tributaria regionale della Campania ( di seguito CTR) accoglieva gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito BL) e da [OSCURATO:PERSONA]Anna, socio di maggioranza della predetta società, nei confronti della sentenza n. 837/01/16della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti dell’avviso di pagamento per accise, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società, dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società, e dell’avviso di accertamento per IRPEF, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti del socio.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli atti impositivi eranostati emess i in ragione della mancata registrazione di acquisti intracomunitari di prodotti alcolici e della conseguente rettifica del reddito, con accertamento di maggiori impostesia a carico della società che del socio di maggioranza per trasparenza.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’ appello di BL e D’Anna evidenziando che gli Uffici fiscali avevano notificato alla società gli atti impositivi ante tempusrispetto alla notificazione del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell’accesso presso la sede dell’impresa, con conseguente violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nonché l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.Cons. est.

G.M.

Nonno

3. [OSCURATO:PERSONA]Anna resisteva in giudizio con controricorso mentre BL restava intimata.

4. Con ordinanza del 25/11/2021 questa Corte disponeva la separazione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna, concernente l’avviso di accertamento IRPEF, che veniva dichiarato estinto, da quello nei confronti di BL, concernente l’avviso di pagamento per accise e l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, per il quale veniva disposto rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso ADM e AE deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente omesso di considerare che il mancato rispetto del termine per la notifica degli atti impositivi si giustifica in ragione della vicina decadenza dell’azione accertativa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale» (Cass. n. 11110 del 06/04/2022; conf.

Cass. n. 8749 del 10/04/2018; Cass. n. 5149 del 16/03/2016).Cons. est.

G.M.

Nonno

1.3. Nel caso di specie, il motivo addotto dalla difesa erariale per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni è costituito proprio dall’approssimarsi del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Trattasi, pertanto, di circostanza che non giustifica l’emissione dell’atto impositivo ante tempus.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di BL.

P.Q.M.

La Corte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26167/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate eAgenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1396/19/18, depositata il 14 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di accertamento -Contraddittorio endoprocedimentale-Questione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1369/19/18 del 14 /0 2 /201 8 , la Commissione tributaria regionale della Campania ( di seguito CTR) accoglieva gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito BL) e da [OSCURATO:PERSONA]Anna, socio di maggioranza della predetta società, nei confronti della sentenza n. 837/01/16della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti dell’avviso di pagamento per accise, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società, dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società, e dell’avviso di accertamento per IRPEF, anno d’imposta 2010, emesso nei confronti del socio. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli atti impositivi eranostati emess i in ragione della mancata registrazione di acquisti intracomunitari di prodotti alcolici e della conseguente rettifica del reddito, con accertamento di maggiori impostesia a carico della società che del socio di maggioranza per trasparenza. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’ appello di BL e D’Anna evidenziando che gli Uffici fiscali avevano notificato alla società gli atti impositivi ante tempusrispetto alla notificazione del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell’accesso presso la sede dell’impresa, con conseguente violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nonché l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.Cons. est. G.M. Nonno 3. [OSCURATO:PERSONA]Anna resisteva in giudizio con controricorso mentre BL restava intimata. 4. Con ordinanza del 25/11/2021 questa Corte disponeva la separazione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna, concernente l’avviso di accertamento IRPEF, che veniva dichiarato estinto, da quello nei confronti di BL, concernente l’avviso di pagamento per accise e l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, per il quale veniva disposto rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ADM e AE deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente omesso di considerare che il mancato rispetto del termine per la notifica degli atti impositivi si giustifica in ragione della vicina decadenza dell’azione accertativa. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale» (Cass. n. 11110 del 06/04/2022; conf. Cass. n. 8749 del 10/04/2018; Cass. n. 5149 del 16/03/2016).Cons. est. G.M. Nonno 1.3. Nel caso di specie, il motivo addotto dalla difesa erariale per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni è costituito proprio dall’approssimarsi del termine decadenziale dell’azione accertativa. Trattasi, pertanto, di circostanza che non giustifica l’emissione dell’atto impositivo ante tempus. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di BL. P.Q.M. La Corte r
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