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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 27608/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n. 4695 /20 20 depositata in data 11/07/2020.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.

Patrocinio a spese dello Stato Rilevato che:

1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata in data 24/04/2014, chiese al Tribunale di Latina la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta a favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di omicidio colposo, poi riqualificato in omicidio volontario, di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), svoltosi davanti al Tribunale monocratico di Latina, al GUP e alla Corte d’assise del medesimo ufficio giudiziario , conclusosi con l’assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto (sentenza in data 13/01/2005), e quantificò l’importo richiesto in complessivi euro 41.545,00 (euro 12.211,00: giudizio davanti al Tribunale; euro 10.156,00, giudizio davanti al GUP; euro 19.178,55, giudizio davanti alla Corte d’assise);

2. il Tribunale di Latina, con ordinanza del 25/11/2015, facendo applicazione delle tariffe professionali di cui al d.m. n. 55 del 2014, in relazione alle quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale),liquidò l’importo di euro 12.636,00, che ridusse di un terzo (art. 106-bis, d.P.R. n. 115 del 2002) e ulteriormente del 50 per cento ( art. 12 , d.m. 55 del 2014) , per un ammontare finale di euro 4.212,00, oltre accessori;

3. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 28/12/2015, ha proposto opposizione che è stata rigettata dal giudice delegato del Tribunale di Latina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è tardiva, non ritualmente sollevata nel contraddittorio delle parti, e come tale inammissibile, l’eccezione di inapplicabilità della riduzione del compenso sollevata dal ricorrente con le note scritte del 03/07/2020; (ii) la p arte non ha assolto all’onere probatorio, su di ess a gravante in base al principio generale dell’art. 2697, cod. civ., al fine di dimostrare l’attività svolta nei giudizi penali come difensore della persona offesa, il che non consente di valutare l’impegno professionale profuso dal legale .

In particolare, l’esercizio del potere istruttorio d’ufficio attribuito al Presidente dell’ufficio giudiziario dal terzo comma dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di opposizione al pagamento delle spese di giustizia, non può sopperire all’inerzia della parte istante/opponente; (iii) nella specie, l’inerzia dell’opponente non è giustificata dall’asserito smarrimento dei fascicoli e dei verbali d’udienza dei processi penali in quanto,da un lato, la circostanza dello smarrimento degli atti processuali non è stata adeguatamente documentata ; dall’altro,«poteva […] essere supplita mediante il ricorso a diverse ed ulteriori richieste istruttorie»;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con tre moti vi , per la cassazione dell’ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Latina; il ministero della giustizia è rimasto intimato; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 50 quater, 156, 157, 158, 161, 162, 643, del cpc; dell’art. 170 d.p.r. 115/02; dell’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; dell’art. 132 n. 4 del cpc, in relazione all’art. 360 n. 4, violazione del giusto processo e x art. 111 Cost. »], il ricorrente deduce che l’istanza di liquidazione degli onorari ad esso spettant i quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risaliva al 2005, sicché, in base alla normativa applicabile ratione temporis, il provvedimento impugnato era viziato per essere stato emesso dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Latina, anziché dal capo dell’ufficio gi udiziario , quale unico soggetto legittimato a provvedere sull’istanza di liquidazione;

1.1. il motivo non è fondato;1.2. detto che la questione concerne la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario e che, nella specie, l’ordinanza è stata adottata dal giudice monocratico del competente Tribunale di Latina, su delega del Presidente del Tribunale, va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. 12/09/2019, n. 22795, in causa promossa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), per il quale «[a]nche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato».

L a Corte ha altresì chiarito che non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il P residente e i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non è ragione di invalidità dell ’ ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del T ribunale ( Cass. n. 22292/2020 , in connessione con Cass. nn. 9879/2012, 10080/2013);

2. con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo,[«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 394, 395, n. 3, 702 ter cpc, dell’art. 82 t.u. spese giustizia, d.m. n. 127/2004, art. 78, 52 3 comma secondo del cpp, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, cpc»], si lamenta l’errore di diritto del giudice delegato laddove afferma che il ricorrente non avrebbe assolto all’onere probatorio sul medesimo gravanteperché, a parte le copie delle sentenze dei giudici penali, non avrebbe fornito altre prove (precostituite o costituende) al fine di documentare l’attività svolta come difensore della persona offesa nel procedimento per omicidio colposo, successivamente riqualificato in omicidio volontario, celebrato davanti al Tribunale monocratico, al GUPe alla Corte d’assise di Latina , con conseguente impossibilità di valutare l’impegno professionale del medesimo difensore.

La parte rimarca di avere dimostrato il rituale depo sito e l’incolpevole perdita degli atti del procedimento penale, ragion per cui il giudice avrebbe dovuto disporre la “ricostruzione dei documenti smarriti” e, comunque, avvalersi dei poteri istruttori officiosi al fine di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’interessato;

2.1. il motivo è fondato;

2.2. il giudice delegatoha condiviso il decreto di liquidazione nella parte in cui non accoglieva la domanda di liquidazione del maggiore onorario, in ragione della mancanza di prova dell’attività difensiva svolta dal ricorrente.

Il giudice ha ritenuto di non potere esercitare i poteri istruttori di ufficio, pur previsti (dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002), poiché detta possibilità sarebbe dalla legge limitata ad una mera integrazione documentale,mentre, nella specie, la domanda era del tutto sfornita di prova.

Al contrario, va rilevato c he, ai sensi quinto comma dell’art. 15, del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile ratione temporisdato che il ricorso per la liquidazione degli onorari è stato depositato il 24/04/2014, nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia«Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione».

È stato chiarito (Cass. n. 22795/2019, cit.) che «[d]a tale disposizione si ricava che il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, essendo la locuzione “può”da intendersi non come mera espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita (Cass. n. 19690 del 2015, che rileva come in tal senso sia consolidata anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’analoga disposizione contenuta nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. pen., se z.

IV, n. 12205 del 2003; Cass. pen., sez.

IV, n. 41263 del 2007).

Sicché va parimenti escluso che siffatto potere-dovere vada limitato ad una mera integrazione documentale, solo quando, ed in quanto, sussistano in giudizio principî di prova in merito allaattività svolta dal patrocinante»;

3. il terzo motivo, proposto in via subordinata , [« Violazione e falsa applicazione: 1) dell’art. 9 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 2) dell’art. 1, comma 606 della legge di stabilità 2014 (del 27.12.2013, n. 147), 3) dell’art. 523 del cpp, 4) dell’art. 112 del cpc, riguardo a quanto richiesto nel ricorso e pronunciato dal Tribunale riguardo allo stesso in maniera incompleta e/o fraintesa, in relazione all’art. 360 n.4 del cpc»], si fonda sulla premessa che la Corte d’assise di Latina, con provvedimento del 25/11/2015, aveva liquidato al ricorrente gli onorari per il patrocinio svolto avanti allo stesso giudice nella misura di euro 12.636,00, pari al massimo, per poi ridurli di un terzo, a euro 8.424,00, ex art. 106-bis, d.m. n. 115 del 2002, e ulteriormente decurtarsi del 50 per cento, ai sensi dell’art. 12 , del d.m. n. 55 del 2014.

Si aggiunge che l’ordinanza qui impugnata aveva pronunciat o esclusivamente sulla censura del ricorrente in punto di erronea applicazione,da parte della Corte d’assise, della riduzione di un terzo, ritenendola inammissibile perché tardivamente sollevata co n le note di trattazione scritta del 03/07/2020, ma aveva omesso di pronunciare sugli altri rilievi mossi da quest’ultimo che, in sostanza, aveva dedotto che la somma da liquidare ammontava a euro 41.545,00, considerato, soprattutto , che erano state applic ate ben due riduzioni dei compensi (di un terzo e del 50 per cento) che in effetti erano inammissibili ; che il giudice aveva trascurato d i determinare i compensi per l’attività difensiva prestata dal patrocinantenei processi penali davanti al Tribunale mo nocratico e al GUP; infine, che ai compensi per i tre giudizi, da quantificare sulla base dei massimi tariffari, doveva essere applicato l’aumento dell’80 per cento;

4. il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo mezzo d’impugnazione;

5. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al secondo motivo e rinvia al Tribunale di Latina , in persona di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n. 4695 /20 20 depositata in data 11/07/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023. Patrocinio a spese dello Stato Rilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata in data 24/04/2014, chiese al Tribunale di Latina la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta a favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di omicidio colposo, poi riqualificato in omicidio volontario, di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), svoltosi davanti al Tribunale monocratico di Latina, al GUP e alla Corte d’assise del medesimo ufficio giudiziario , conclusosi con l’assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto (sentenza in data 13/01/2005), e quantificò l’importo richiesto in complessivi euro 41.545,00 (euro 12.211,00: giudizio davanti al Tribunale; euro 10.156,00, giudizio davanti al GUP; euro 19.178,55, giudizio davanti alla Corte d’assise); 2. il Tribunale di Latina, con ordinanza del 25/11/2015, facendo applicazione delle tariffe professionali di cui al d.m. n. 55 del 2014, in relazione alle quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale),liquidò l’importo di euro 12.636,00, che ridusse di un terzo (art. 106-bis, d.P.R. n. 115 del 2002) e ulteriormente del 50 per cento ( art. 12 , d.m. 55 del 2014) , per un ammontare finale di euro 4.212,00, oltre accessori; 3. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 28/12/2015, ha proposto opposizione che è stata rigettata dal giudice delegato del Tribunale di Latina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è tardiva, non ritualmente sollevata nel contraddittorio delle parti, e come tale inammissibile, l’eccezione di inapplicabilità della riduzione del compenso sollevata dal ricorrente con le note scritte del 03/07/2020; (ii) la p arte non ha assolto all’onere probatorio, su di ess a gravante in base al principio generale dell’art. 2697, cod. civ., al fine di dimostrare l’attività svolta nei giudizi penali come difensore della persona offesa, il che non consente di valutare l’impegno professionale profuso dal legale . In particolare, l’esercizio del potere istruttorio d’ufficio attribuito al Presidente dell’ufficio giudiziario dal terzo comma dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di opposizione al pagamento delle spese di giustizia, non può sopperire all’inerzia della parte istante/opponente; (iii) nella specie, l’inerzia dell’opponente non è giustificata dall’asserito smarrimento dei fascicoli e dei verbali d’udienza dei processi penali in quanto,da un lato, la circostanza dello smarrimento degli atti processuali non è stata adeguatamente documentata ; dall’altro,«poteva […] essere supplita mediante il ricorso a diverse ed ulteriori richieste istruttorie»; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con tre moti vi , per la cassazione dell’ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Latina; il ministero della giustizia è rimasto intimato; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 50 quater, 156, 157, 158, 161, 162, 643, del cpc; dell’art. 170 d.p.r. 115/02; dell’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; dell’art. 132 n. 4 del cpc, in relazione all’art. 360 n. 4, violazione del giusto processo e x art. 111 Cost. »], il ricorrente deduce che l’istanza di liquidazione degli onorari ad esso spettant i quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risaliva al 2005, sicché, in base alla normativa applicabile ratione temporis, il provvedimento impugnato era viziato per essere stato emesso dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Latina, anziché dal capo dell’ufficio gi udiziario , quale unico soggetto legittimato a provvedere sull’istanza di liquidazione; 1.1. il motivo non è fondato;1.2. detto che la questione concerne la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario e che, nella specie, l’ordinanza è stata adottata dal giudice monocratico del competente Tribunale di Latina, su delega del Presidente del Tribunale, va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. 12/09/2019, n. 22795, in causa promossa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), per il quale «[a]nche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato». L a Corte ha altresì chiarito che non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il P residente e i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non è ragione di invalidità dell ’ ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del T ribunale ( Cass. n. 22292/2020 , in connessione con Cass. nn. 9879/2012, 10080/2013); 2. con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo,[«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 394, 395, n. 3, 702 ter cpc, dell’art. 82 t.u. spese giustizia, d.m. n. 127/2004, art. 78, 52 3 comma secondo del cpp, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, cpc»], si lamenta l’errore di diritto del giudice delegato laddove afferma che il ricorrente non avrebbe assolto all’onere probatorio sul medesimo gravanteperché, a parte le copie delle sentenze dei giudici penali, non avrebbe fornito altre prove (precostituite o costituende) al fine di documentare l’attività svolta come difensore della persona offesa nel procedimento per omicidio colposo, successivamente riqualificato in omicidio volontario, celebrato davanti al Tribunale monocratico, al GUPe alla Corte d’assise di Latina , con conseguente impossibilità di valutare l’impegno professionale del medesimo difensore. La parte rimarca di avere dimostrato il rituale depo sito e l’incolpevole perdita degli atti del procedimento penale, ragion per cui il giudice avrebbe dovuto disporre la “ricostruzione dei documenti smarriti” e, comunque, avvalersi dei poteri istruttori officiosi al fine di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’interessato; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. il giudice delegatoha condiviso il decreto di liquidazione nella parte in cui non accoglieva la domanda di liquidazione del maggiore onorario, in ragione della mancanza di prova dell’attività difensiva svolta dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto di non potere esercitare i poteri istruttori di ufficio, pur previsti (dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002), poiché detta possibilità sarebbe dalla legge limitata ad una mera integrazione documentale,mentre, nella specie, la domanda era del tutto sfornita di prova. Al contrario, va rilevato c he, ai sensi quinto comma dell’art. 15, del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile ratione temporisdato che il ricorso per la liquidazione degli onorari è stato depositato il 24/04/2014, nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia«Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione». È stato chiarito (Cass. n. 22795/2019, cit.) che «[d]a tale disposizione si ricava che il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, essendo la locuzione “può”da intendersi non come mera espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita (Cass. n. 19690 del 2015, che rileva come in tal senso sia consolidata anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’analoga disposizione contenuta nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. pen., se z. IV, n. 12205 del 2003; Cass. pen., sez. IV, n. 41263 del 2007). Sicché va parimenti escluso che siffatto potere-dovere vada limitato ad una mera integrazione documentale, solo quando, ed in quanto, sussistano in giudizio principî di prova in merito allaattività svolta dal patrocinante»; 3. il terzo motivo, proposto in via subordinata , [« Violazione e falsa applicazione: 1) dell’art. 9 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 2) dell’art. 1, comma 606 della legge di stabilità 2014 (del 27.12.2013, n. 147), 3) dell’art. 523 del cpp, 4) dell’art. 112 del cpc, riguardo a quanto richiesto nel ricorso e pronunciato dal Tribunale riguardo allo stesso in maniera incompleta e/o fraintesa, in relazione all’art. 360 n.4 del cpc»], si fonda sulla premessa che la Corte d’assise di Latina, con provvedimento del 25/11/2015, aveva liquidato al ricorrente gli onorari per il patrocinio svolto avanti allo stesso giudice nella misura di euro 12.636,00, pari al massimo, per poi ridurli di un terzo, a euro 8.424,00, ex art. 106-bis, d.m. n. 115 del 2002, e ulteriormente decurtarsi del 50 per cento, ai sensi dell’art. 12 , del d.m. n. 55 del 2014. Si aggiunge che l’ordinanza qui impugnata aveva pronunciat o esclusivamente sulla censura del ricorrente in punto di erronea applicazione,da parte della Corte d’assise, della riduzione di un terzo, ritenendola inammissibile perché tardivamente sollevata co n le note di trattazione scritta del 03/07/2020, ma aveva omesso di pronunciare sugli altri rilievi mossi da quest’ultimo che, in sostanza, aveva dedotto che la somma da liquidare ammontava a euro 41.545,00, considerato, soprattutto , che erano state applic ate ben due riduzioni dei compensi (di un terzo e del 50 per cento) che in effetti erano inammissibili ; che il giudice aveva trascurato d i determinare i compensi per l’attività difensiva prestata dal patrocinantenei processi penali davanti al Tribunale mo nocratico e al GUP; infine, che ai compensi per i tre giudizi, da quantificare sulla base dei massimi tariffari, doveva essere applicato l’aumento dell’80 per cento; 4. il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo mezzo d’impugnazione; 5. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al secondo motivo e rinvia al Tribunale di Latina , in persona di
Sentenza Cassazione n. 27608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris