CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Stefano TRONCON, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto in abitazione giudicati con le due sentenze elencate e commessi in data 1° settembre 2016 e 12 novembre 2016; considerato, in particolare: che il giudice adito, nonostante l'omogeneità e la vicinanza spazio-temporale fra i reati, ha correttamente valorizzato, quali dirimenti indicatori ostativi all'accoglimento dell'istanza, da un lato, le marcate diversità riscontrate nelle modalità attuative dei reati - il secondo, a differenza del primo, venne consumato con modalità del tutto estemporanee, previa sottrazione di un mazzo di chiavi occasionalmente lasciate inserite dai proprietari nella porta d'ingresso dell'appartamento - dall'altro, le dichiarazioni rese dallo stesso, il quale, in sede di cognizione, riferì che il furto del 12 novembre 2016 era avvenuto "per ragioni di ricerca dell'alcool"; ritenuto che il proposto ricorso per cassazione, con cui si denuncia, in un unico motivo, violazione di legge, si presenta come generico e meramente confutativo, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos