CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04145/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione c:ontro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamenl:e infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il giudizio sulla esistenza o meno di un processo di revisione critica del delitto commesso fa parte, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, del percorso logico che deve portare alla concessione o meno della misura alternativa della semilibertà (Sez. 1, Sentenza n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622; Sez. 1, Sentenza n. 30339 del 16/05/2003, Piras, Rv. 225137; Sez. 1, Sentenza n. 7375 del 10/01/2002, Incorvaia, Rv. 220897 Sez. 1, Sentenza n. 5773 del 20/11/1998, dep. 1999, Bellanova, Rv. 212446), e che la deduzione che il processo di revisione critica per l'omicidio commesso possa, in realtà, sussistere, ma sia soltanto interiorizzato, e non esplicitato, per difficoltà emotive del condannato, introduce un argomento puramente congetturale, in quanto tale inidoneo a viziare la decisione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ai versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eouitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genn