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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 27793/2026

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ARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. depositata in data 04/06/2026; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso il richiamo da parte della Corte di appello alla acquisizione della querela anche a fini probatori, in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado; rilevato che dai verbali di udienza (consultabili in relazione al tipo di vizio dedotto) è emersa la acquisizione della querela ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. senza che la parte ricorrente abbia formalmente eccepito alcunché davanti al giudice di merito, con conseguente preclusione quanto alla possibilità di proporre la censura in questa sede, attesa la legittima acquisizione della querela a fini probatori in relazione all'intervenuto decesso del querelante, sebbene il giudice di primo grado abbia evocato un parametro normativo eccentrico, che tuttavia non incide sulla legittima acquisizione dell'atto in assenza di contestazioni delle parti; che non ricorre la violazione di legge e di norme processuali evocate, atteso che ricorre nel caso di specie una impossibilità di natura oggettiva, con piena utilizzabilità a fini probatori, in assenza di qualsiasi oggettivo intento della persona querelante di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900-01; Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471-02); osservato che il terzo motivo di ricorso quanto alla connotazione circostanziale della condotta non è consentito in quanto totalmente reiterativo, risulta privo di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); 2che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dalla ricorrente e la sua portata per le caratteristiche della comunicazione intercorsa tra le parti tali da integrare una difficoltà di avvedersi della falsa identità oltre che delle intenzioni dissimulate dalla imputata (pag. 3), così emergendo dalla argomentata considerazione della Corte di appello una particolare situazione di vulnerabilità della persona offesa per le circostanze di tempo e di luogo appena evidenziate (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02); considerato conseguentemente che tali doglianze sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. depositata in data 04/06/2026; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso il richiamo da parte della Corte di appello alla acquisizione della querela anche a fini probatori, in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado; rilevato che dai verbali di udienza (consultabili in relazione al tipo di vizio dedotto) è emersa la acquisizione della querela ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. senza che la parte ricorrente abbia formalmente eccepito alcunché davanti al giudice di merito, con conseguente preclusione quanto alla possibilità di proporre la censura in questa sede, attesa la legittima acquisizione della querela a fini probatori in relazione all'intervenuto decesso del querelante, sebbene il giudice di primo grado abbia evocato un parametro normativo eccentrico, che tuttavia non incide sulla legittima acquisizione dell'atto in assenza di contestazioni delle parti; che non ricorre la violazione di legge e di norme processuali evocate, atteso che ricorre nel caso di specie una impossibilità di natura oggettiva, con piena utilizzabilità a fini probatori, in assenza di qualsiasi oggettivo intento della persona querelante di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900-01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471-02); osservato che il terzo motivo di ricorso quanto alla connotazione circostanziale della condotta non è consentito in quanto totalmente reiterativo, risulta privo di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); 2che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dalla ricorrente e la sua portata per le caratteristiche della comunicazione intercorsa tra le parti tali da integrare una difficoltà di avvedersi della falsa identità oltre che delle intenzioni dissimulate dalla imputata (pag. 3), così emergendo dalla argomentata considerazione della Corte di appello una particolare situazione di vulnerabilità della persona offesa per le circostanze di tempo e di luogo appena evidenziate (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02); considerato conseguentemente che tali doglianze sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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