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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17273/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24541/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Umbria,n. 103/02/2022 , depositata in data 14 marzo 20 22 .

Oggetto: Intimazione di pagamento- Litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025del C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Con ricorso notificato solo all’Agenzia delle entrate riscossione il contribuente i mpugnava i nnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia l’avviso di intimazione n. 08020199007985792000, cui erano sottese tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, per un importo complessivo di Euro 64.005,19, eccependo, per quanto qui rilevi, la prescrizione della pretesa tributaria, l’illegittimità dell’atto sotto plurimi profili (presunta carenza di potere dell’ente emanante, mancata indicazione di numero di protocollo, carenza di motivazione) e la mancata notifica degli atti prodromici.

La CTP di Perugia accoglieva il ricorso , ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con riguardo ai due avvisi di accertamento e ad una delle cartelle sottese all’intimazione; con riguardo alle restanti due cartelle, rilevava la nullitàdelle notifiche.

2. L’ADERspiegava appello innanzi alla C ommissione t ributaria regionale del l’Umbria, deducendo , innanzitutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore, atteso che il ricorso conteneva (anche) censure di carattere sostanziale.

L’Agenzia delle e ntrate spiegava intervento volontario , deducendo di aver proceduto a lla rituale notifica degli avvisi prodromiciall’intimazione impugnata.

La CTR dichiaravala nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di ADE rimettendola causa al primo giudice .

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi ad un unico motiv o .

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso .

L’A DER è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione il ricorrentededuce l’ « e rror in procedendo – Nullità della sentenza per violazione art. 39 DLGS n. 112/1999 ed art. 59 DLGS n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c .p.c. ) » , per avere la CTR erroneamenteritenuto sussistente un difetto di integrazione del contraddittorio in primo grado; ritiene, di contro, che nelcaso in cui nel ricorso introduttivo vengano spiegate doglianze relative anche alla legittimità della pretesa tributaria (e degli atti impositivi), non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionariodella riscossione, incombendo su quest’ultimo l’onere di chiamare in causa l’ente impositore. 1.1 Il motivo è fondato.

1.2. La questione della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, è stata affrontata e risolta da questa Corte, anche a Sezioni Unite.

L'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112,sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore» , dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenzedella lite».

In applicazione di tale norma, Cass. Sez.

U. 25/07/2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 /01/ 200 8 , n. 476, Cass.30/06/2009, n. 15310, Cass. 15 /06/ 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente.

La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuenteè svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, ilconcessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio...in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore».

Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'enteimpositore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14991, Cass. 28/11/2012, n. 21220).

Corollario dei richiamati principi è che «nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litisall'Agenzia delle Entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario» (Cass. 26/05/2021 n. 14566).

1.3. La CTR, nel rilevare il difetto di contraddittorio in primo grado,non si è adeguata ai principi sopra richiamati.

Invero, nella specie l’agente della riscossione, convenuto in primo grado, non aveva fatto istanza di chiamata in causa del l’ente impositore, né sussisteva, in capo alla CTP, alcun obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ADE.

2. Il motivo va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24541/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Umbria,n. 103/02/2022 , depositata in data 14 marzo 20 22 . Oggetto: Intimazione di pagamento- Litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025del C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ricorso notificato solo all’Agenzia delle entrate riscossione il contribuente i mpugnava i nnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia l’avviso di intimazione n. 08020199007985792000, cui erano sottese tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, per un importo complessivo di Euro 64.005,19, eccependo, per quanto qui rilevi, la prescrizione della pretesa tributaria, l’illegittimità dell’atto sotto plurimi profili (presunta carenza di potere dell’ente emanante, mancata indicazione di numero di protocollo, carenza di motivazione) e la mancata notifica degli atti prodromici. La CTP di Perugia accoglieva il ricorso , ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con riguardo ai due avvisi di accertamento e ad una delle cartelle sottese all’intimazione; con riguardo alle restanti due cartelle, rilevava la nullitàdelle notifiche. 2. L’ADERspiegava appello innanzi alla C ommissione t ributaria regionale del l’Umbria, deducendo , innanzitutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore, atteso che il ricorso conteneva (anche) censure di carattere sostanziale. L’Agenzia delle e ntrate spiegava intervento volontario , deducendo di aver proceduto a lla rituale notifica degli avvisi prodromiciall’intimazione impugnata. La CTR dichiaravala nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di ADE rimettendola causa al primo giudice . 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi ad un unico motiv o . L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . L’A DER è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione il ricorrentededuce l’ « e rror in procedendo – Nullità della sentenza per violazione art. 39 DLGS n. 112/1999 ed art. 59 DLGS n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c .p.c. ) » , per avere la CTR erroneamenteritenuto sussistente un difetto di integrazione del contraddittorio in primo grado; ritiene, di contro, che nelcaso in cui nel ricorso introduttivo vengano spiegate doglianze relative anche alla legittimità della pretesa tributaria (e degli atti impositivi), non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionariodella riscossione, incombendo su quest’ultimo l’onere di chiamare in causa l’ente impositore. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2. La questione della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, è stata affrontata e risolta da questa Corte, anche a Sezioni Unite. L'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112,sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore» , dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenzedella lite». In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 /01/ 200 8 , n. 476, Cass.30/06/2009, n. 15310, Cass. 15 /06/ 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuenteè svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, ilconcessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio...in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore». Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'enteimpositore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14991, Cass. 28/11/2012, n. 21220). Corollario dei richiamati principi è che «nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litisall'Agenzia delle Entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario» (Cass. 26/05/2021 n. 14566). 1.3. La CTR, nel rilevare il difetto di contraddittorio in primo grado,non si è adeguata ai principi sopra richiamati. Invero, nella specie l’agente della riscossione, convenuto in primo grado, non aveva fatto istanza di chiamata in causa del l’ente impositore, né sussisteva, in capo alla CTP, alcun obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ADE. 2. Il motivo va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui d
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