CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 46985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora di rilievo, per la fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendone la sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato art. 73. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, è stata esclusa la fattispecie di «lieve entità» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio in merito all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, all'esito del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muralo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15490/2022, Gonzales, cit., in motivazione). 3. Orbene, il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, che invece aveva sussunto la fattispecie contestata in quella di «lieve entità», ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità». Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente, coerentemente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente. All'esito sono state ritenute tali da escludere in modo preponderante la «lieve entità» della lesione del bene giuridico protetto: la diversità delle sostanze (cocaina e hashish) nell'immediata disponibilità dell'imputato; la quantità di stupefacente, con particolare riferimento al peso; il grado di purezza della cocaina, pari all'81% circa, e al numero di dosi medie singole, in totale 320 di cocaina e 80 di hashish. 4. La seconda censura è inammissibile per manifesta infondatezza in applicazione del principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor