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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 45635/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/07/2021 derEribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Illribunale di Pistoia con ordinanza del 13 luglio 2021 rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro disposto dal P.M. in data 17 maggio 2021.

2. Avverso la suindicata pronuncia del predetto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione

3. Deduce la violazione della legge penale con riguardo agli artt. 253/ 335, 405, 406, 407/ comma 3/cod. proc. pen. in relazione al decorso dei termini di durata delle indagini preliminari.

Si rappresenta che la condotta a suo tempo ipotizzata per l'indagato e per la quale erano ormai decorsi i termini di indagine al momento della adozione del decreto di sequestro contestato, è rimasta inalterata nonostante il sequestro sia stato disposto rispetto al reato di cui all'art. 2 del DIgs.474/2000 e all'art. 18/comma 2/del Dlgs. 276/2003, che non erano stati originariamente iscritti, a fronte di una prima iscrizione relativa ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 38-bis DIgsN1/2015 e 110 cod. pen., 603—bis cod. pen.

Il fatto storico era relativo alla circostanza per cui la società del ricorrente si sarebbe avvalsa, in maniera illecita, di cooperative di manodopera per la somministrazione di lavoro, ritenuta invero rilevante anche ai sensi dell'art. 2 citato.

Rispetto a tale fattispecie, il P.M. avrebbe prodotto all'udienza di riesame due provvedimenti di aggiornamento delle iscrizioni, del 29 aprile 2021 e del 14 maggio 2021, relativi rispettivamente al predetto art. 2 e al reato di cui all'art. 18, comma. 2 Dlgs.4276/2003.

Erroneamente ilTribunale avrebbe sostenuto che con i detti provvedimenti si sarebbe proceduto a nuove iscrizioni di reati, siccome in contrasto con l'esplicito riferimento, da parte del P.M., ad un aggiornamento dell'iscrizione della notizia di reato.

Per cui il RM. avrebbe in sostanza riqualificato, nelle diverse fattispecie di cui ai reati ex artt. 2 e 18 citati, il medesimo fatto naturalistico originariamente contestato.

Tanto sarebbe confermato dal mantenimento del medesimo numero di registro generale delle notizie di reato.

Si aggiunge che anche la delega di indagini da cui sarebbe scaturita, alfine, l'annotazione di polizia giudiziaria e la necessità quindi di aggiornamento oltre che il decreto di perquisizione e sequestro, risulterebbero realizzati oltre il termine prorogato di indagine.4.

Il ricorso è manifestamente infondato, siccome propone un vizio di tipo valutativo, non ammissibile in questa sede, in cui è proponibìle solo, come noto, il vizio di violazione di legge, in grado di comprendere, quanto al profilo motivazionale, solo il vizio di carenza della motivazione medesima.

Invero, il vizio di violazione di legge presuppone, come tale, dati di riferimento oggettivi ed inequivocabili, cosicchè rispetto ad essi si possa disquisire della relativa, corretta qualificazione.

Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che i provvedimenti dell'aprile e maggio 2021, con cui il P.M. ha proceduto alla iscrizione, a carico del ricorrente, dei reati ex artt. 2 DIgsP.194/2000 e 18 comma 2 DIgs76/2003, sarebbero di / mera riqualificazione - ex art. 335, comma 2, cod. proc. pen. - della medesima fattispecie già oggetto di precedente iscrizione - inerente ab origine reati ex art. 603-bis cod. pen. e 38-bis Dlgs4.1à1/2015 -, deponendo in tal senso le stesse espressioni usate dal P.M. con i predetti provvedimenti ("aggiornarsi ex art. 335 cod. proc, pen. l'iscrizione della notizia di reato") e il carattere "sostanzialmente" identico del fatto storico di riferimento.

Al contrario, illribunale evidenzia come siano intervenute nella sostanza - alla luce dei medesimi provvedimenti prima citati - nuove iscrizioni, siccome riguardanti titoli di reato diversi da quelli originariamente indicati nelle richieste di proroga, con conseguente infondatezza della tesi difensiva e tempestività e legittimità, quindi, del decreto di sequestro.

Appare evidente, nel caso in esame, l'assenza dell'unico dato al riguardo dirimente (non prospettato dal ricorrente), quale la effettiva, avvenuta, concreta riqualificazione ovvero sostituzione della originaria iscrizione con i reati successivamente indicati, tali da far annotare nell'apposito registro solo questi ultimi come effettivamente iscritti ex art. 335 cod. proc. pen., in luogo di quelli originari; i quali sono solo asseritamente riconducibili, secondo la difesa, a medesimi fatti naturalistici, senza che la stessa abbia illustrato tale pretesa identità, a fronte di fattispecie obiettivamente tra loro già astrattamente diverse e distinte, come rilevato dalTribunale; tanto che, invero, al di là delle generiche affermazioni difensive, tra i reati di cui alla originaria iscrizione e i reati "aggiornati" non pare emergere, alla luce della loro struttura normativa, alcuna medesimezza del fatto.

Cosicchè, a fronte di tale quadro fattuale e normativo, si introduce con il ricorso proposto, il distinto e non ammissibile tema, come anticipato, del vizio della articolazione della motivazione, come formulata dal 3 z tribunale alla luce di valutazioni di dati non oggettivi né univoci, come sopra illustrati, e quindi insuscettibili di un'unica qualificazione in grado di fondare, in caso di errori giuridici, l'unico vizio, di violazione di legge, in questa sede ammissibile.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/07/2021 derEribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Illribunale di Pistoia con ordinanza del 13 luglio 2021 rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro disposto dal P.M. in data 17 maggio 2021. 2. Avverso la suindicata pronuncia del predetto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione 3. Deduce la violazione della legge penale con riguardo agli artt. 253/ 335, 405, 406, 407/ comma 3/cod. proc. pen. in relazione al decorso dei termini di durata delle indagini preliminari. Si rappresenta che la condotta a suo tempo ipotizzata per l'indagato e per la quale erano ormai decorsi i termini di indagine al momento della adozione del decreto di sequestro contestato, è rimasta inalterata nonostante il sequestro sia stato disposto rispetto al reato di cui all'art. 2 del DIgs.474/2000 e all'art. 18/comma 2/del Dlgs. 276/2003, che non erano stati originariamente iscritti, a fronte di una prima iscrizione relativa ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 38-bis DIgsN1/2015 e 110 cod. pen., 603—bis cod. pen. Il fatto storico era relativo alla circostanza per cui la società del ricorrente si sarebbe avvalsa, in maniera illecita, di cooperative di manodopera per la somministrazione di lavoro, ritenuta invero rilevante anche ai sensi dell'art. 2 citato. Rispetto a tale fattispecie, il P.M. avrebbe prodotto all'udienza di riesame due provvedimenti di aggiornamento delle iscrizioni, del 29 aprile 2021 e del 14 maggio 2021, relativi rispettivamente al predetto art. 2 e al reato di cui all'art. 18, comma. 2 Dlgs.4276/2003. Erroneamente ilTribunale avrebbe sostenuto che con i detti provvedimenti si sarebbe proceduto a nuove iscrizioni di reati, siccome in contrasto con l'esplicito riferimento, da parte del P.M., ad un aggiornamento dell'iscrizione della notizia di reato. Per cui il RM. avrebbe in sostanza riqualificato, nelle diverse fattispecie di cui ai reati ex artt. 2 e 18 citati, il medesimo fatto naturalistico originariamente contestato. Tanto sarebbe confermato dal mantenimento del medesimo numero di registro generale delle notizie di reato. Si aggiunge che anche la delega di indagini da cui sarebbe scaturita, alfine, l'annotazione di polizia giudiziaria e la necessità quindi di aggiornamento oltre che il decreto di perquisizione e sequestro, risulterebbero realizzati oltre il termine prorogato di indagine.4. Il ricorso è manifestamente infondato, siccome propone un vizio di tipo valutativo, non ammissibile in questa sede, in cui è proponibìle solo, come noto, il vizio di violazione di legge, in grado di comprendere, quanto al profilo motivazionale, solo il vizio di carenza della motivazione medesima. Invero, il vizio di violazione di legge presuppone, come tale, dati di riferimento oggettivi ed inequivocabili, cosicchè rispetto ad essi si possa disquisire della relativa, corretta qualificazione. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che i provvedimenti dell'aprile e maggio 2021, con cui il P.M. ha proceduto alla iscrizione, a carico del ricorrente, dei reati ex artt. 2 DIgsP.194/2000 e 18 comma 2 DIgs76/2003, sarebbero di / mera riqualificazione - ex art. 335, comma 2, cod. proc. pen. - della medesima fattispecie già oggetto di precedente iscrizione - inerente ab origine reati ex art. 603-bis cod. pen. e 38-bis Dlgs4.1à1/2015 -, deponendo in tal senso le stesse espressioni usate dal P.M. con i predetti provvedimenti ("aggiornarsi ex art. 335 cod. proc, pen. l'iscrizione della notizia di reato") e il carattere "sostanzialmente" identico del fatto storico di riferimento. Al contrario, illribunale evidenzia come siano intervenute nella sostanza - alla luce dei medesimi provvedimenti prima citati - nuove iscrizioni, siccome riguardanti titoli di reato diversi da quelli originariamente indicati nelle richieste di proroga, con conseguente infondatezza della tesi difensiva e tempestività e legittimità, quindi, del decreto di sequestro. Appare evidente, nel caso in esame, l'assenza dell'unico dato al riguardo dirimente (non prospettato dal ricorrente), quale la effettiva, avvenuta, concreta riqualificazione ovvero sostituzione della originaria iscrizione con i reati successivamente indicati, tali da far annotare nell'apposito registro solo questi ultimi come effettivamente iscritti ex art. 335 cod. proc. pen., in luogo di quelli originari; i quali sono solo asseritamente riconducibili, secondo la difesa, a medesimi fatti naturalistici, senza che la stessa abbia illustrato tale pretesa identità, a fronte di fattispecie obiettivamente tra loro già astrattamente diverse e distinte, come rilevato dalTribunale; tanto che, invero, al di là delle generiche affermazioni difensive, tra i reati di cui alla originaria iscrizione e i reati "aggiornati" non pare emergere, alla luce della loro struttura normativa, alcuna medesimezza del fatto. Cosicchè, a fronte di tale quadro fattuale e normativo, si introduce con il ricorso proposto, il distinto e non ammissibile tema, come anticipato, del vizio della articolazione della motivazione, come formulata dal 3 z tribunale alla luce di valutazioni di dati non oggettivi né univoci, come sopra illustrati, e quindi insuscettibili di un'unica qualificazione in grado di fondare, in caso di errori giuridici, l'unico vizio, di violazione di legge, in questa sede ammissibile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa
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