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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09875/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 706/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza COMM.

TRIB.

REG.CAMPANIA n. 4608 / 15 /20 1 7 depositata il 19 / 05 / 20 17 , pronunciata con riferimento all’atto impositivocontestato; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 706/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG.CAMPANIA n. 4608 / 15 /20 1 7 depositata il 19 / 05 / 20 17 , pronunciata con riferimento all’atto impositivocontestato; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09875/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris