CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 giugno 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624- 625 e 493-ter cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati si sarebbero impossessati del portatessere di [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale vi era anche una carta bancomat, da loro successivamente utilizzata per prelevare, alle casse veloci del "Monte dei Paschi di Siena", la somma complessiva di euro 2.000,00, sottratta dal conto corrente della vittima. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di cinque motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Lamenta l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato che al difensore. La notifica all'imputato sarebbe stata eseguita presso un suo precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], quando invece l'imputato aveva eletto domicilio presso un nuovo difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La notificazione al difensore sarebbe stata eseguita, in via telematica, a un indirizzo di posta elettronica errato e cioè all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] (riferibile a un omonimo dell'avvocato che difendeva l'imputato) e non all'indirizzo avv.ricciandrea©firenze.pecavvocati.it, che era quello dell'effettivo difensore. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza, sostenendo che gli imputati avrebbero semplicemente approfittato di un momento di distrazione della vittima, da loro non provocato. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 61 cod. pen. Sostiene che non sussisterebbe alcun nesso teleologico tra i reati contestati. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 63 cod. pen. Sostiene che i giudici di merito, nel calcolare gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti, avrebbero dovuto applicare il criterio moderatore, previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen.5 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe contraddittoria e illogica, essendosi basata esclusivamente sul numero delle precedenti condanne. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione. La ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto le attenuanti generiche, sostenendo che le ammissioni fatte dall'imputata, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, avrebbero fornito un effettivo contributo alla ricostruzione dei fatti, in quanto le restanti prove non sarebbero state sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, mentre, invece, quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. 2.1. Il primo motivo è fondato, poiché sono nulle le notifiche al difensore e all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notifica all'imputato è stata fatta all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente eletto domicilio. L'imputato, però, successivamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva revocato la nomina del precedente difensore, sostituendolo con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio specificamente eleggeva domicilio. Al riguardo, va ricordato che, per la costante giurisprudenza, l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246). Quanto alla notifica al difensore, va rilevato che essa non è stata eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato che difendeva l'imputato ([OSCURATO:EMAIL]), ma a quello riferibile a un suo omonimo (a nd rea . ricci @firenze . pecavvocati. it). Le due omesse notifiche configurano due nullità assolute, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che sono insanabili e rilevabili, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. I restanti motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] risultano assorbiti. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto prive di rilievo le ammissioni fatte dagli imputati, atteso che la loro responsabilità risultava «già ampiamente cristallizzata dalle univoche risultanze delle riprese del sistema di videosorveglianza». A fronte di tale motivazione, la ricorrente sostiene che, invece, le ammissioni fatte dalla Popescu sarebbero state decisive per giungere al giudizio di responsabilità. Tale affermazione, tuttavia, non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che i giudici di merito hanno attribuito rilievo determinante alle immagini del sistema di videosorveglianza, che aveva ripreso la vicenda quasi per intero: «i frammenti mancanti, infatti, sono pochissimi e ... determinano un'interruzione dell'inquadratura degli imputati di soli pochi attimi ...». La partecipazione della Popescu ai reati, nelle varie fasi, viene ricostruita nei minimi dettagli, facendo riferimento proprio alle immagini riprese, con indicazione specifica degli orari riportati dal sistema di videosorveglianza. Tanto emerge dalla sentenza impugnata e la valutazione dei giudici di merito circa la portata determinante delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, in mancanza di travisamenti di prova o di evidenti e rilevanti vizi logici, non può essere sindacata in sede di legittimità. 3.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e de