CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14594/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto procuratore GeneraleLette le conclusioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze, assistitodall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], in persona degli avvocatiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina che hannoinsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di Messina ha rigettato la domanda di riparazioneper la ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione delladetenzione sofferta in carcere dalla data dell’8 marzo 2022 al 30 marzo 2023per il delitto di concorso in omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA],verificatosi nel 1990, reato per il quale erano state riaperte le indagini aseguito dell’impulso offerto dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia iquali avevano ricondotto la scomparsa del [OSCURATO:PERSONA] a un regolamento di contitra faide; da tale contestazione il ricorrente veniva definitivamente assolto consentenza della Corte di Assise di appello di Messina del 27 febbraio 2024,divenuta irrevocabile il successivo 4 luglio 2024. Il giudice distrettualerappresentava altresì che la misura cautelare era stata annullata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio dopo l’annullamento, da parte del giudice dilegittimità, di una precedente ordinanza del [OSCURATO:PERSONA].2. Il giudice della riparazione riteneva che ricorresse la ipotesi ostativa dellacolpa grave in quanto all’esito del giudizio erano stati accertati i collegamentitra l’[OSCURATO:PERSONA] e la famiglia mafiosa dei “barcellonesi” e che l’omicidio eramaturato proprio in un contesto mafioso, come episodio di “lupara bianca”.Come si era appreso dal narrato dei collaboratori di giustizia, e in particolare diCaliri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso in quanto avevapartecipato ad un furto all’interno dei locali di una ditta protetta dalla famigliadei “barcellonesi” mentre egli era contiguo alla antagonista famiglia deiChiofaro e, per tale ragione, era stato prelevato e sottoposto a un processosommario dai vertici del clan rivale che ne avevano decretato la morte. Erarisultato provato in giudizio che l’[OSCURATO:PERSONA], il giorno della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA],si era recato presso l’abitazione de [OSCURATO:PERSONA] e, dopo averlo prelevato, lo avevaaccompagnato in paese e lasciato in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA],esponente di spicco della famiglia dei “barcellonesi” che poi lo aveva condottodai capi che avevano provveduto a sopprimerlo. L’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] allafamiglia dei “barcellonesi”, in uno al contributo fornito nella ricerca e nellaconsegna al Messina del [OSCURATO:PERSONA], costituivano condotte, accertate nel giudizioassolutorio che, pure inidonee a evidenziare l’elemento soggettivo del dolo diomicidio, sono state ritenute espressione di colpa grave in quanto – comeaccertato nel giudizio assolutorio - l’ordine di prelevare il [OSCURATO:PERSONA] era statoimpartito all’[OSCURATO:PERSONA] dai vertici della famiglia mafiosa, secondo schemi e finalitàche consentivano all’[OSCURATO:PERSONA] di prevedere che lo stesso sarebbe statosottoposto quantomeno ad una dura reprimenda e comunque a un giudiziodall’esito incerto. A tale scopo evidenziava che altro profilo di colpa erarappresentato dalle dichiarazioni mendaci o, quantomeno, reticenti, resedall’[OSCURATO:PERSONA] quando venne escusso dagli inquirenti dopo la scomparsa delRizzotti in quanto, richiesto di chiarire le ragioni per cui i familiari del Rizzottiavevano riferito che il congiunto si era allontanato in compagnia dell’[OSCURATO:PERSONA],che era passato a cercarlo, egli si limitava a dichiarare che l’intento era quellodi fare una passeggiata nel centro cittadino.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa diAbbate [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato due motivi di ricorso.Con il primo assume violazione di legge per avere la Corte di appello trattoelementi di responsabilità per colpa nei suoi confronti in ragionedell’intervenuto proscioglimento dal delitto di partecipazione ad associazione distampo mafioso per intervenuta prescrizione del reato, mentre un tale giudizioera precluso trattandosi di ipotesi per la quale non era stata disposta la misuracautelare.Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione conriferimento all’accertamento della colpa grave, evidenziando come il giudicedella riparazione aveva escluso il diritto del ricorrente all’indennizzo sulla basedi una rivalutazione dei medesimi fatti accertati nel corso del giudizio in terminifavorevoli all’imputato e che l’assenza di gravità indiziaria era stata giàriconosciuta dal giudice della cautela a seguito di giudizio rescissorio, mediantel’esame di tutti gli elementi di prova che, al contrario il giudice della riparazioneha ritenuto, illogicamente, ostativi alla riparazione Evidenzia infine che, conrecente sentenza del giudice di legittimità, le dichiarazioni rese dal Messina nelgiudizio erano state ritenute inutilizzabili, inutilizzabilità che avrebbe dovutoessere rilevata anche nel presente giudizio, laddove era stato valorizzato ilcontrasto con le dichiarazioni rese nell’immediatezza dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacatodel giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il giudizio è limitato allacorrettezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto adaccertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invecenelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivareadeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazionesull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sezioni unite, 28novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L’art.314 comma prevede al primo commache "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto nonsussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato onon è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per lacustodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causaper dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione,dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto allariparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave,all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendocondizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essereaccertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte(cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv.226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempoprecisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiustadetenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escluderela sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma,cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un eventovoluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o menocon una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria icui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunementeaccettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doverosointervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmenteritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995, Sarnataro ed altri, Rv.203637).3. Orbene, nella specie la valutazione operata dal giudice distrettuale,nell’escludere la riparazione è coerente con la giurisprudenza di legittimitàconcernente la valutazione della colpa grave ostativa alla liquidazionedell’indennizzo e sostanzialmente non risulta neppure aggredita nei motivi diricorso, i quali sollecitano l’estensione al giudizio riparatorio delle valutazionioperate prima dal giudice della cautela e, successivamente dal giudicedell’assoluzione quando hanno escluso la gravità indiziaria, senza considerareche la valutazione riservata al giudice della riparazione non consiste nelsaggiare la consistenza degli indizi di colpevolezza al momento dell’adozionedella misura, ovvero in epoca successiva, ma di stabilire se l’istante abbiaconcorso, con un proprio comportamento volontario, ascrivibile a dolo o colpagrave, a determinare nell’autorità giudiziaria l’erronea rappresentazione di undiretto coinvolgimento nell’episodio criminale oggetto di indagine.3.1. Va subito evidenziato che nel presente giudizio sono estranei i temidella ingiustizia formale, di cui all’art.314, comma 2 cod. proc. pen., pureevocati dalla difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo di ricorso laddove harappresentato che la misura cautelare per il delitto di omicidio era statarevocata a seguito dell’annullamento del giudice di legittimità, atteso chel’[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato la sua domanda indennitaria solo con riferimento allaingiusta detenzione sofferta in relazione a fattispecie di reato per la quale erastato definitivamente assolto e, anche nel presente ricorso ha fatto riferimentoalla cessazione della misura, quale conseguenza di un provvedimento diannullamento, al solo fine di dimostrare l’assenza della gravità indiziaria almomento dell’adozione quale dimostrazione dell’erroneità dell’addebito di colpache gli era stato mosso dal giudice della riparazione.3.2. Quanto invece alla colpa ostativa, il comportamento colposo può essereintegrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbiatenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibilicome indicativi di una sua contiguità ovvero di un diretto coinvolgimentonell’azione criminosa (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 novembre 2010, Carere, Rv.249237; n. 37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218. Da ultimo n.4113 del13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280391, ove la Corte ha ritenuto immune dacensure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa allariparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u.stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economicicon soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti).3.3. Il giudice della riparazione ha evidenziato, con coerente ragionamentologico giuridico, come l’[OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito a determinare la falsarappresentazione di un suo diretto coinvolgimento nell’episodio omicidiario inragione di un comportamento extra processuale, per avere assecondato unordine della famiglia dei “barcellonesi” e consegnato la vittima [OSCURATO:PERSONA] ad unesponente di spicco di tale compagine, [OSCURATO:PERSONA], successivamenteritenuto responsabile del reato di omicidio in concorso; l’addebito del giudicedella riparazione non risiede, come ipotizzato dal ricorrente, nel concorsomorale o materiale nella soppressione del [OSCURATO:PERSONA], ma nella grave imprudenzaconsistita nell’avere affidato il [OSCURATO:PERSONA] al Messina su ordine dei vertici delsodalizio, ben consapevole che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque sottopostoad una valutazione di responsabilità secondo i canoni mafiosi, che avrebbepotuto sfociare in una durissima punizione.All’[OSCURATO:PERSONA] è stata inoltre riconosciuto un addebito di colpa “processuale”,per avere fornito all’autorità giudiziaria una versione dei fatti inverosimile sulleragioni per cui era andato a cercare il [OSCURATO:PERSONA], laddove la sua reticenza (overisultava acclarato che l’[OSCURATO:PERSONA] avere lasciato il [OSCURATO:PERSONA] in compagnia delMessina) aveva contribuito a rafforzare il panorama indiziario a suo carico.3.4. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalladifesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustadetenzione e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che al ricorrentesiano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dalgiudice dell’assoluzione per escludere la sua responsabilità. Invero è statoaffermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente lariparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennitàper la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall’esito delgiudizio di merito atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a taleaccertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella delgiudice del riesame sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senzaconsiderare che i fatti posti all’esame del giudice della cautela potrebberorisultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di sensocontrario o anche falsi. Invero la valutazione riservata al giudice dellariparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria, che ha definito ilgiudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione dellalibertà personale dell’indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato alla lucedelle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che taliemergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio.La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fattopreclusivo al riconoscimento dell’indennizzo, può infatti consistere nel fatto giàesaminato dal giudice dell’assoluzione e da questi ritenuta penalmenteirrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice dellariparazione (S.U., n.32383 del 27 maggio 2010, D’Ambrosio). La stessacondotta che integra l’imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dalgiudice dell’assoluzione, può giustificare l’esclusione della riparazione in quantoconnotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopicaimprudenza come nella specie (da ultimo Sez.4, n.34438 del 2/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 peripotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici,con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni delgiu5ice dell’assoluzione si fondino sull’ermeneusi dell’oltre ogni ragionevoledubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte delgiudice della riparazione.4. Nella specie il giudice distrettuale ha valorizzato il pacifico contestocriminale in cui era maturato l’atto omicidiario, le relazioni mafiose tra partecipidella famiglia dei barcellonesi, a prescindere dalla intervenuta assoluzione delricorrente da tale contestazione per essere il reato prescritto e l’avere l’Abbatedato esecuzione ad un ordine di cui poteva prevedere la messa in pericolo dellapersona offesa.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendoipotesi di esenzione per assenza di colpa, al versamento di una somma, aisensi dell’art.616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle Ammende, che sistima equa nella misura di euro tremila. Nulla sulle spese in favore delMinistero resistente le cui argomentazioni non hanno offerto alcun utilecontributo alla definizione del giudizio (Sez. 4, n.13175 del 26/03/2025, G.,Rv. 287952 – 02). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]