CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11618/2021 Cron. Rep. Ud.05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1731/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/01/2021 R.G.N. 571/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati, tutti pensionati quali ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] o superstiti degli stessi , convenivano innanzi al Tribunale di Bari l’[OSCURATO:SOCIETA]., l’[OSCURATO:SOCIETA]., l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia o, comunque, annullare e, in ogni caso, dichiarare priva di effetti nei loro confronti la disdetta comunicata dalla società datrice di lavoro, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA].; 2) accertare e dichiarare il loro diritto alla conservazione del diritto alla riduzione dell’80% della tariffa di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 33 del C.C.L. per i dipendenti elettrici dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo i termini e le condizioni ivi stabilite; 3) accertare e dichiarare che la soppressione del diritto alla riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica operata dalla società datrice di lavoro nei confronti dei ricorrenti integra un inadempimento contrattuale; 4) ex art. 1453 c.c., condannare l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’[OSCURATO:SOCIETA]., quali condebitori solidali ex art. 2112 c.c., ciascuna per quanto di rispettiva ragione, al ripristino immediato dei diritti alla riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, nonché a risarcire i ricorrenti del danno patrimoniale da essi patito, commisurato al controvalore dello sconto di cui essi avevano fruito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al giorno dell’effettivo ripristino, maggiorato degli accessori come per legge e da quantificarsi in separato giudizio; 5) in via gradata, nella denegata ipotesi di non ritenuta inefficacia della operata disdetta, accertare e dichiarare che la soppressione del diritto alla riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica costituisce ingiustificato arricchimento a vantaggio del recedente e, per l’effetto, ex art. 2041 c.c., condannare [OSCURATO:SOCIETA]. e Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quali condebitori solidali ex art. 2112 c.c., ovvero ciascuno per quanto di rispettiva ragione a indennizzare i ricorrenti della correlativa diminuzione patrimoniale, da liquidarsi commisurandolo al controvalore perduto (7.000 Kwh x 0.20% = € 1.400,00 annui; 2.500 Kwh x 0,20% = € 500,00 annui) proiettato ad un’aspettativa di vita di oltre 87 anni delle più giovani tra l’ex dipendente e il coniuge) (così come calcolato nella tabella allegata); 6) in via estremamente gradata, condannare [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del c.d. una tantum, così come quantificato secondo l’età anagrafica compiuta da ciascun ricorrente alla data del 31.12.2015, secondo i criteri stabiliti negli accordi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o in subordine nella tabella allegata; in ogni caso con vittoria di spese in distrazione e a carico delle convenute in via solidale, ovvero per quanto di rispettiva ragione. 2. Costituitesi le convenute che contestavano tali domande, il Tribunale adito, con sentenza del 18.2.2019, rigettava le domande degli attori, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello che gli attuali ricorrenti per cassazione avevano proposto contro la decisione di primo grado, confermandola e compensando di nuovo le spese del secondo grado. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere tutti i motivi d’appello degli istanti, dopo aver ricostruito la disciplina collettiva succedutasi ed evolutasi nel senso di un progressivo superamento del quadro originario circa l’agevolazione tariffaria in discorso, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che la disdetta dal beneficio scontistico, da quelli contestata sotto diversi profili, non violava diritti quesiti degli stessi, confermando, altresì, che l’agevolazione tariffaria non rivestisse natura retributiva. In base alle svolte considerazioni, infine, riteneva che, in presenza di un recesso legittimamente esercitato, appariva pienamente condivisibile anche la valutazione del primo giudice, secondo il quale l’arricchimento della società appellata non poteva qualificarsi come “ingiustificato”, essendo, invece, direttamente scaturito dall’esercizio di una facoltà riconosciuta a ciascun contraente in presenza di tutti i presupposti di legge. 5. Avverso tale decisione gli istanti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 6. Hanno resistito le intimate società con unico controricorso. 7. Leparti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, per erronea interpretazione dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 25 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 38 e 30 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 51 del dpr 917/1986”. In sintesi, deducono che “La decisione, tesa alla doppia conforme, è pedissequa di quella di primo grado, al punto da non scorgersi alcun iter argomentativo autonomo. La decisione è per altro rapsodica nelle conclusioni di diritto, e comunque incompleta nella ricognizione dei precedenti ex art. 118 disp. att. cpc”.Lamentano che la sentenza impugnata soffre ugualmente della mancata ricognizione delle disposizioni degli accordi collettivi nella loro storica successione. 2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. Per i ricorrenti l’affermazione della “libera recedibilità” ex art. 1373 cod. civ. risulta anteposta all’indagine sull’intenzione delle parti in ordine alla natura dello sconto; e “invece occorreva stabilire anzitutto se la sola interpretazione letterale della clausola dell’art. 27 CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (confermata con l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che obbligava l’[OSCURATO:PERSONA] alla agevolazione, bastasse a ricondurla secondo la comune intenzione delle parti alla determinazione degli effetti del contratto in relazione al suo oggetto, inteso questo come riferito alle prestazioni assunte dalle parti, per poi stabilire se allo sconto tariffario avesserole parti assegnato la stessa corrispettività della retribuzione (al di là della sua collocazione nell’appendice n. 14 dell’accordo aziendale 19 aprile 2002), per averlo inteso come retribuzione differita quanto alle modalità di adempimento dell’obbligo: risultandone condizionati la stessa interpretazione complessiva delle clausole (inclusa l’Appendice n. 14 dell’accordo aziendale 19 aprile 2002) ed il recesso dall’intero contratto (come in Cass. n. 18548/2009)”. 3. Con il terzo motivo denunciano “Violazione dell’art. 118 disp. att. cpc, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cpc –Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell’art. 112 cpcin relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc”. Secondo i ricorrenti, l’aver anteposto il principio della recedibilità unilaterale ha dispensato la Corte territoriale, non soltanto dalla ricerca sulla natura obiettiva della voce (che se retributiva avrebbe presidiato il diritto quesito) ma anche dall’osservanza della motivazione, richiesta altresì ai sensi dell’art. 118 c.p.c., che raccomanda l’esposizione “delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi”, e non già con esclusivo ai precedenti conformi. 4. Con un quarto motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, nonché degli artt. 2077 e 2099 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. Tornano a sostenere che “ la sentenza soffre della mancata ricognizione delle disposizioni degli accordi collettivi nella loro storica successione, che sono bensì modificabili in peius, ma nel rispetto dei diritti quesiti (Cass. n. 4890/2019; Corte di Brescia n. 116/2019) affinché l’accertamento sia coordinato e conforme oltre che alle disposizioni degli artt. 2099 e 2077 cod. civ., anche e soprattutto all’art. 11 delle preleggi, con riguardo alla salvezza dei diritti quesiti, soprattutto quando si muova dal convincimento della “progressiva abolizione” del beneficio, e verso la recedibilità dal contratto (pag. 5 della sentenza), perché nella successione degli accordi il diritto quesito preserva la riduzione tariffaria come componente del trattamento stipendiale del lavoratore, legata sicuramente all’anzianità di servizio, che anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro remunera prestazioni già rese nel corso dell’attività lavorativa, trattandosi di retribuzione differita, intangibile e insensibile perciò alla disdetta”. 5. Con un quinto motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1375 cod. civ., nonché dell’art. 1373 secondo comma cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. Per i ricorrenti, quand’anche volesse accedersi alle generali condizioni economico-sociali che possano giustificare il recesso datoriale (appunto epocale, per esaurimento della funzione economico-sociale dell’Accordo), il recesso non venne esercitato in occasione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché si decise di sopprimere la riduzione tariffaria a partire solo dalle nuove assunzioni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nei confronti di chi prestava già servizio alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] (per costoro il CCNL del 23.4.1996 aveva rispettato il “diritto quesito”), ragione ulteriore per la quale l’impugnato recesso è contrario a correttezza e buona fede. 6. Tali motivi, essendo all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 6.1. Essirisultano infondati e in parte inammissibili (come verrà in seguito specificato). 6.2. Occorre infatti porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c. 7. Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti (nel primo, ma anche nel quarto motivo)la Corte d’appello ha ripercorso in chiave “storica” la vicenda dell’agevolazione tariffaria in questione, prendendo le mosse dall’art. 27 c.c.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pagg. 8- 12della sua sentenza). Quanto alla pretesa violazione del canone legale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., i ricorrenti si limitano a sostenere che l’espressione letterale “compete” torna in tutti gli accordi che avevano interessato l’agevolazione tariffaria.Non è specificato nemmeno, poi, sotto quale profilo sarebbe stato violato il criterio dell’ “Interpretazione complessiva delle clausole” ex art. 1363 c.c. 7.1. In ogni caso, la decisione gravata, dopo la cennata ricostruzione della vicenda dell’agevolazione tariffaria nella contrattazione collettiva, proprio in base alla configurazione di tale beneficio nella stessa, ha evidenziato che esso era previsto anche in favore dei pensionati, prescindeva assolutamente dall’anzianità, dalle mansioni e dalla qualifica rivestita, e che, comunque, la misura tariffaria era determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa del singolo beneficiario. Inoltre, ha constatato che per espressa pattuizione delle parti stipulanti si trattava di una concessione che “non viene computata ad alcun effetto” e non aveva incidenza sul calcolo di istituti contrattuali come le mensilità aggiuntive e il t.f.r., né sulla misura della pensione. Ha considerato, ancora, che il beneficio fosse indirizzato ad agevolare la fruizione dell’energia nelle famiglie dei dipendenti in modo slegato dalla prestazione di lavoro lo si evinceva dal fatto che fosse sempre strettamente collegato all’uso familiare dell’abitazione principale, tanto che, qualora vi fossero stati più componenti di uno stesso nucleo familiare tutti dipendenti [OSCURATO:PERSONA], l’agevolazione spettava comunque per una sola utenza, per chi rivestiva il ruolo di ‘capofamiglia’; e ciò a dimostrazione del fatto che l’essenza del beneficio non era il soddisfacimento di un interesse esclusivo del dipendente. Segnalava, pure, che il beneficio era riconosciuto a soggetti neppure dipendenti, quali il coniuge superstite o i familiari di lavoratori assenti dal servizio per chiamata alle armi. Dopo aver preso in considerazione talune specifiche previsioni di diversi CCNL, riteneva motivatamente che non poteva giovare alla tesi sostenuta dagli allora appellanti neanche il richiamo alle sentenze n. 25024/15 e n. 586/17 di questa Corte (cfr. in extensopagg. 17- 24 della sua sentenza). 7.2. Inoltre, la Corte d’appello non ha mancato di considerare “il comportamento della società … in occasione dei rinnovi contrattuali”, riferendosi “in particolare alla nota del 16.2.1963”, documento del quale i ricorrenti assumonotuttora la “ massima rilevanz a ” . Più nello specifico, la Corte ha osservato che nella citata nota, l’azienda si limita ad invitare le organizzazioni sindacali a contenere le rivendicazioni salariali rendendosi disponibile, “come contropartita”, a concedere maggiori vantaggi economici relativamente all’agevolazione per gli usi familiari dell’energia elettrica , e che: Detta comunicazione va letta ed intesa tenendo conto del contesto da cui trae origine, rappresentato appunto dalle trattative finalizzate al rinnovo del contratto, ed è, allora, evidentemente indicativa solo dei motivi che possono aver spinto una delle parti a concludere l’accordo, e non può certo essere qualificata come sintomo rivelatore della comune intenzione delle parti contraenti. E’ noto, difatti, che nella ricerca della comune intenzione delle parti il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole e dalle espressioni del contratto. Nella specie, come osservato, in precedenza, in nessuno dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo vi sono elementi tali da far ritenere che tra la riduzione della tariffa e la prestazione lavorativa sia stata una relazione specifica ( v . sul punto in extensopagg. 24-26 dell’impugnata sentenza). Ebbene, a fronte delle diffuse considerazioni dei giudici di secondo grado a riguardo, i ricorrenti si limitano ad assumere la massima rilevanza di tale documento, “sia perché proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] (cioè dalla controparte) sia per il contenuto preparatorio del documento, come infatti recepito esattamente nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, a pag. 25 della sentenza)”. A tacer d’altro, però, i ricorrenti nemmeno specificano da quali parti del CCL del 1963 si potrebbe trarre che, a fronte di un contenimento delle “rivendicazioni salariali” all’epoca dei sindacati dei lavoratori, sarebbero stati ottenuti “maggiori vantaggi economici, relativamente alle agevolazioni per usi familiari per l’energia elettrica e indennità”; ragion per cui l’esatto recepimento in detto CCL di tale proposta datoriale è solo assertivamente prospettato dai ricorrenti. 7.3. E’ di tutta evidenza, allora, che l’affermazione della natura non retributiva dell’agevolazione tariffaria, da parte della Corte distrettuale, appare condivisibile. 7.4. Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Del resto, ulteriori decisioni di legittimità (Cass. n. 27713/2017 e n. 24279/2020, ma v. anche id. n. 30343/2018; n. 11676/2019, n. 424/2020, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quelle considerate dalla Corte territoriale (Cass. n. 25024/2015 e n. 586/2017), e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte a sostenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qualificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che assoggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate. Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dette pronunzie, considerano reddito da lavoro dipendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale, cui pure si riferiscono i ricorrenti, questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art.2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990). Del resto, neppure è stato allegato che lo sconto tariffario avesse riflessi sul quantumdella pensione degli interessati. 8. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto tariffario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, occorre mettere in luce altro aspetto. La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale. La locuzione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti,appunto quesiti. Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato). 8.1. Ebbene, la Corte d’appello, in proposito ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 20.8.2009, n. 18548. Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009, richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Nessuna di queste ultime condizioni è stata allegata dai ricorrenti, o comunque riscontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito. 8.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’escludere che costituiscono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). E la Corte d’appello aveva concluso “che la disdetta non riguarda diritti già acquisiti, ma piuttosto aspettative di cui è stata impedita la maturazione, proprio perché il vincolo negoziale che ne costituiva la fonte è stato legittimamente sciolto”.8.3. Ancora, quand’anche tali pregresse disposizioni collettive non avessero previsto la possibilità di revoca unilaterale di quella specifica che prevedeva l’agevolazione, la disdetta contestata era invece consentita e legittima. A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass. n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto –la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (negli esatti termini id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351). 9. Nell’ambito dei primi tre motivi i ricorrenti hanno richiamato anche Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24268, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie concreta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personam pensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondente controvalore economico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24533/2013 riguardava pressoché identica fattispecie.Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame (come esattamente già spiegato dai giudici d’appello: cfr. pagg. 19-21 della loro decisione). In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati. E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione suddetta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”. E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto connesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, entrato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”. 10. Inammissibile è il quinto motivonella parte in cui vi si lamenta la violazione dell’art.1366 c.c., non essendo specificato anche nello sviluppo della censura in relazione a quale oggetto di natura negoziale sarebbe stato violato il principio della “Interpretazione di buona fede”, sancito dalla citata norma, e come. E’ , poi, infondata la stessa censura dovesi assum ono violate o falsamente applicate le regole di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. La Corte di merito, infatti, ha considerato che “la verifica della legittimità del recesso non possa prescindere dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e dell’intangibilità dei diritti quesiti”, ma ha ritenuto che non poteva reputarsi “sussistente un diritto quesito al beneficio tariffario che il recesso dell’ottobre 2015 non poteva pregiudicare”; e tale ultima conclusione ha indubbiamente diffusamente illustrato in relazione al caso di specie, come si è già visto. 11. Inammissibile è il terzo motivo nella parte in cui si lamenta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo precisato sotto quale profilo sarebbe stato violato dai giudici d’appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ivi sancito. Per il resto, lo stesso motivo è privo di fondamento. Invero, le anomalie motivazionali denunciate dai ricorrenti (anche nel primo motivo) si basano sull’assunto che la Corte territoriale avrebbebasato la propria decisione con esclusivo riferimento ai precedenti in senso conforme. I ricorrenti, perciò, non deducono che tale motivazione sia apparente, perplessa o affetta da insanabili contraddizioni. Del resto, come risulta dall’esame sin qui compiuto delle censure in questa sede proposte , la stessa Corte non si è certamente limitata a richiamare la propria giurisprudenza e di altri giudici di merito, nel frattempo formatasi in senso conforme alla propria decisione sulle medesime questioni, ma ha fatto riferimento anche a diverse pronunce di legittimità (non solo a Cass. n. 18548/2009, come sostenuto dai ricorrenti). Inoltre, come pure già notato, la Corte d’appello si è confrontata anche con la giurisprudenza della Sezione tributaria di questa Corte circa lo sconto tariffario di cui è causa, e con le citate decisioni di questa Sezione lavoro che attenevano a fattispecie apparentemente simili a quella in esame. 12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022; spese che sono da distrarre in favore dei difensori delle controricorrenti, dichiaratisi anticipatari. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, e distrae in favore dei difensori delle società controricorrenti. Ai