CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34257/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bari in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per reati fallimentari; Considerato che idue motivi proposti sono inammissibili in quanto: -il primo motivo, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, poiché non indica quale tra le cause di proscioglimento sarebbe in tesi sussistente, ed è manifestamente infondato lì dove accenna a un ipotetico decorso del termine prescrizionale, rispetto a reati di bancarotta fraudolenta consumatisi alla data del fallimento, dichiarato il 1 novembre 2015; -il secondo motivo, che contesta l’assenza di prova della responsabilità, n on èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilesenza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]