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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22419/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 marzo 1974 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame ex art 309 cod. proc. pen. ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicati a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina; ciò, tuttavia, limitatamente alla tentata estorsione di cui al capo 4 della rubrica provvisoria ed escludendo, per contro, la gravità indiziaria in relazione all'istigazione alla corruzione contestata al capo 5. 2.Interpone ricorso il difensore dell'indagato e lamenta vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riguardo ai profili della sussistenza, della concretezza e della attualità del rischio di recidiva chiamato a sostenere la misura.

Si segnala un difetto assoluto di motivazione quanto al rilievo prospettato dalla difesa in ordine al maggior disvalore ascritto dal GIP, sul piano cautelare, nella vicenda a giudizio, alla contestazione relativa alla istigazione alla corruzione (logicamente confermata dal fatto che solo il Suffer, tra i concorrenti nella tentata estorsione di cui al capo 4, è stato sottoposto a misura, valutazione per forza di cose correlata all'ulteriore imputazione allo stesso mossa), dal quale il Tribunale non ha fatto discendere le conseguenziali considerazioni sulla tenuta della misura una volta esclusa la gravità indiziaria per tale ultima contestazione.

Ancora, si rimarca il tempo trascorso dall'ultima condotta evocata dal Tribunale a sostegno della relativa valutazione ( la condotta del 23 luglio 2020) e l'omesso rilievo ascritto al comportamento successivo tenuto dal Suffer (che in relazione ad una vicenda amministrativa assolutamente analoga a quella che avrebbe dato luogo alle intemperanze sfociate nella contestazione di cui al capo 4, riferita tuttavia all'anno 2021, pur patendo un provvedimento di diniego del medesimo tenore di quello ricevuto nel 2020, non ha in alcun modo replicato condotte similari), dal quale doveva piuttosto trarsi la conferma della comprovata insussistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento con riguardo alla ritenuta insussistenza del profilo afferente all'attualità del rischio di recidiva posto a fondamento della misura applicata al ricorrente. 2.Riassumendo succintamente il tenore della gravità indiziaria riferita all'unico titolo di reato sul quale oggi riposa la misura in contestazione, i.e. la tentata estorsione di cui al capo 4) della rubrica, va evidenziato che la condotta a giudizio si è concretata in più contegni minacciosi rivolti nei confronti di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale di Terracina dai quali il ricorrente, con atteggiamenti prevaricatori, avrebbe preteso l'immediata realizzazione di alcuni interventi amministrativi inerenti l'occupazione di suolo, per l'anno 2020, correlata alla attività imprenditoriale dallo stesso svolta (la gestione di un luna park).

Occupazione che Suffer realizzava comunque senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo e che portava al sequestro della struttura intervenuta il 15 luglio 2020.

Da qui le reazioni scomposte del ricorrente, la cui attitudine minacciosa, ritenuta dai giudici della cautela, non è in contestazione, rivolte nei confronti di un i assessore comunale ( fatti del 20 maggio 2020 e del 4 e dell'Il giugno 2020) e di un dirigente comunale ( fatto del 12 giugno). 3.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non può ritenersi fondato.

Giova infatti rilevare come il Tribunale, pur escludendo la gravità indiziaria per l'istigazione alla corruzione di cui al capo 5, ritenuta dal provvedimento genetico, ha comunque valorizzato la relativa dinamica in fatto sottesa alla detta imputazione nel giudicare negativamente la personalità del ricorrente, descritto come soggetto " gravemente insofferente alle regole e non avvezzo al rispetto dell'autorità pubblica".

Sul punto il ricorso nulla evidenzia in senso contrario e tale parte della motivazione ben può recuperarsi per evidenziare che in termini di proporzione rispetto ai fatti nonchè di incidenza sulle esigenze da cautelare, il Collegio del riesame ha finito per ritenere immutato il quadro di riferimento malgrado la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria per una delle imputazioni provvisorie contestate all'odierno ricorrente. 4.Sorte diversa merita il giudizio speso in relazione alla attualità del ritenuto rischio di recidiva. 4.1.Va all'uopo evidenziato che l'ultimo fatto considerato a sostegno del confermato intervento cautelare (peraltro estraneo al perimetro delle odierne contestazioni) risale al 22 luglio del 2020 e ad avviso del Tribunale costituirebbe un indice rilevante del rischio di reiterazione per le relative modalità di esecuzione (avrebbe minacciato la PG chiamata dai dipendenti comunali facendo leva anche sul paventato possesso di unkerma, peraltro illecitamente "portata" e sequestrata nell'occasione).

In disparte la considerazione in forza della quale per tale condotta, separatamente contestata, non risulta emessa alcuna misura, di per sé non dirimente, rileva piuttosto la Corte che a fronte di apposito rilievo in tal senso sollevato con il riesame quanto alla risalenza nel tempo degli estremi in fatto, compreso l'ultimo evocato, posti a supporto dell'attualità del rischio da cautelare, il Tribunale ha risposto: - concludendo aprioristicamente per la non condivisibilità di tale affermazione; -rimarcando che la condotta sarebbe stata reiterata nel tempo; - mettendo in evidenza ulteriori condotte poste in essere dal Suffer, sempre nell'arco di tempo considerato dall'imputazione, immediatamente correlate all'esigenza della pronta individuazione di un terreno utile al fine della detta collocazione della relativa attività commerciale ( i contatti con l'assessore Marcuzzi alla ricerca di altro spazio sul quale allocare il luna park).

In ragione di tanto, il Tribunale ha finito per deprivare di rilievo il contegno tenuto dal ricorrente successivamente alle condotte a giudizio, in relazione alla reiezione di una medesima richiesta amministrativa, stavolta riferita all'anno 2021, in occasione della quale il Suffer, pur patendo la medesima, negativa, soluzione amministrativa, ha omesso di replicare le condotte in contestazione, dando conferma della occasionalità delle stesse. t

4.2. La lettura del provvedimento impugnato da adeguato conto dell'insanabile difetto di motivazione che ne inficia il portato, frutto di un argomentare solo apparente.

Incontroversa la distanza temporale tra le condotte a giudizio e l'intervento in disamina, inadeguatamente negata in forza di un ritenere apodittico, emerge con evidenza che l'attualità del rischio di recidivanza prospettato a sostegno della misura presupponeva uno sforzo argomentativo di stringente rigorosità, dovendosi filtrare il portato di tale elemento di giudizio alla luce del disvalore del fatto ( contestato in forma solo tentata), della incensuratezza dell'indagato nonchè del contegno tenuto successivamente dal Suffer a fronte di analoghe sollecitazioni ( il rinnovarsi, per il 2021, della dinamica amministrativa foriera dei fatti in contestazione per la stagione precedente), aspetto di indiscussa pregnanza rispetto al giudizio da rendere.

Per contro, il provvedimento, piuttosto che mettere in luce elementi della dinamica in fatto dirette a disvelare una complessiva personalità del ricorrente utile a sostenere, malgrado il tempo trascorso, una prospettica ma comunque concreta ripetizione di analoghe condotte, risulta imperniato su elementi inconferenti al fine, rimarcando una non occasionalità dell'agire erroneamente supposta dalla ripetitività nel tempo della relativa azione criminale ( in realtà dispiegatasi per poco meno di un mese) e mettendo in rilievo aspetti (i citati contatti con l'assessore Marcuzzi) che mal si correlano al rischio da cautelare nell'ottica della medesima indole delle condotte illecite paventate per il futuro.

Da qui l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 marzo 1974 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame ex art 309 cod. proc. pen. ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicati a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina; ciò, tuttavia, limitatamente alla tentata estorsione di cui al capo 4 della rubrica provvisoria ed escludendo, per contro, la gravità indiziaria in relazione all'istigazione alla corruzione contestata al capo 5. 2.Interpone ricorso il difensore dell'indagato e lamenta vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riguardo ai profili della sussistenza, della concretezza e della attualità del rischio di recidiva chiamato a sostenere la misura. Si segnala un difetto assoluto di motivazione quanto al rilievo prospettato dalla difesa in ordine al maggior disvalore ascritto dal GIP, sul piano cautelare, nella vicenda a giudizio, alla contestazione relativa alla istigazione alla corruzione (logicamente confermata dal fatto che solo il Suffer, tra i concorrenti nella tentata estorsione di cui al capo 4, è stato sottoposto a misura, valutazione per forza di cose correlata all'ulteriore imputazione allo stesso mossa), dal quale il Tribunale non ha fatto discendere le conseguenziali considerazioni sulla tenuta della misura una volta esclusa la gravità indiziaria per tale ultima contestazione. Ancora, si rimarca il tempo trascorso dall'ultima condotta evocata dal Tribunale a sostegno della relativa valutazione ( la condotta del 23 luglio 2020) e l'omesso rilievo ascritto al comportamento successivo tenuto dal Suffer (che in relazione ad una vicenda amministrativa assolutamente analoga a quella che avrebbe dato luogo alle intemperanze sfociate nella contestazione di cui al capo 4, riferita tuttavia all'anno 2021, pur patendo un provvedimento di diniego del medesimo tenore di quello ricevuto nel 2020, non ha in alcun modo replicato condotte similari), dal quale doveva piuttosto trarsi la conferma della comprovata insussistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento con riguardo alla ritenuta insussistenza del profilo afferente all'attualità del rischio di recidiva posto a fondamento della misura applicata al ricorrente. 2.Riassumendo succintamente il tenore della gravità indiziaria riferita all'unico titolo di reato sul quale oggi riposa la misura in contestazione, i.e. la tentata estorsione di cui al capo 4) della rubrica, va evidenziato che la condotta a giudizio si è concretata in più contegni minacciosi rivolti nei confronti di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale di Terracina dai quali il ricorrente, con atteggiamenti prevaricatori, avrebbe preteso l'immediata realizzazione di alcuni interventi amministrativi inerenti l'occupazione di suolo, per l'anno 2020, correlata alla attività imprenditoriale dallo stesso svolta (la gestione di un luna park). Occupazione che Suffer realizzava comunque senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo e che portava al sequestro della struttura intervenuta il 15 luglio 2020. Da qui le reazioni scomposte del ricorrente, la cui attitudine minacciosa, ritenuta dai giudici della cautela, non è in contestazione, rivolte nei confronti di un i assessore comunale ( fatti del 20 maggio 2020 e del 4 e dell'Il giugno 2020) e di un dirigente comunale ( fatto del 12 giugno). 3.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non può ritenersi fondato. Giova infatti rilevare come il Tribunale, pur escludendo la gravità indiziaria per l'istigazione alla corruzione di cui al capo 5, ritenuta dal provvedimento genetico, ha comunque valorizzato la relativa dinamica in fatto sottesa alla detta imputazione nel giudicare negativamente la personalità del ricorrente, descritto come soggetto " gravemente insofferente alle regole e non avvezzo al rispetto dell'autorità pubblica". Sul punto il ricorso nulla evidenzia in senso contrario e tale parte della motivazione ben può recuperarsi per evidenziare che in termini di proporzione rispetto ai fatti nonchè di incidenza sulle esigenze da cautelare, il Collegio del riesame ha finito per ritenere immutato il quadro di riferimento malgrado la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria per una delle imputazioni provvisorie contestate all'odierno ricorrente. 4.Sorte diversa merita il giudizio speso in relazione alla attualità del ritenuto rischio di recidiva. 4.1.Va all'uopo evidenziato che l'ultimo fatto considerato a sostegno del confermato intervento cautelare (peraltro estraneo al perimetro delle odierne contestazioni) risale al 22 luglio del 2020 e ad avviso del Tribunale costituirebbe un indice rilevante del rischio di reiterazione per le relative modalità di esecuzione (avrebbe minacciato la PG chiamata dai dipendenti comunali facendo leva anche sul paventato possesso di unkerma, peraltro illecitamente "portata" e sequestrata nell'occasione). In disparte la considerazione in forza della quale per tale condotta, separatamente contestata, non risulta emessa alcuna misura, di per sé non dirimente, rileva piuttosto la Corte che a fronte di apposito rilievo in tal senso sollevato con il riesame quanto alla risalenza nel tempo degli estremi in fatto, compreso l'ultimo evocato, posti a supporto dell'attualità del rischio da cautelare, il Tribunale ha risposto: - concludendo aprioristicamente per la non condivisibilità di tale affermazione; -rimarcando che la condotta sarebbe stata reiterata nel tempo; - mettendo in evidenza ulteriori condotte poste in essere dal Suffer, sempre nell'arco di tempo considerato dall'imputazione, immediatamente correlate all'esigenza della pronta individuazione di un terreno utile al fine della detta collocazione della relativa attività commerciale ( i contatti con l'assessore Marcuzzi alla ricerca di altro spazio sul quale allocare il luna park). In ragione di tanto, il Tribunale ha finito per deprivare di rilievo il contegno tenuto dal ricorrente successivamente alle condotte a giudizio, in relazione alla reiezione di una medesima richiesta amministrativa, stavolta riferita all'anno 2021, in occasione della quale il Suffer, pur patendo la medesima, negativa, soluzione amministrativa, ha omesso di replicare le condotte in contestazione, dando conferma della occasionalità delle stesse. t 4.2. La lettura del provvedimento impugnato da adeguato conto dell'insanabile difetto di motivazione che ne inficia il portato, frutto di un argomentare solo apparente. Incontroversa la distanza temporale tra le condotte a giudizio e l'intervento in disamina, inadeguatamente negata in forza di un ritenere apodittico, emerge con evidenza che l'attualità del rischio di recidivanza prospettato a sostegno della misura presupponeva uno sforzo argomentativo di stringente rigorosità, dovendosi filtrare il portato di tale elemento di giudizio alla luce del disvalore del fatto ( contestato in forma solo tentata), della incensuratezza dell'indagato nonchè del contegno tenuto successivamente dal Suffer a fronte di analoghe sollecitazioni ( il rinnovarsi, per il 2021, della dinamica amministrativa foriera dei fatti in contestazione per la stagione precedente), aspetto di indiscussa pregnanza rispetto al giudizio da rendere. Per contro, il provvedimento, piuttosto che mettere in luce elementi della dinamica in fatto dirette a disvelare una complessiva personalità del ricorrente utile a sostenere, malgrado il tempo trascorso, una prospettica ma comunque concreta ripetizione di analoghe condotte, risulta imperniato su elementi inconferenti al fine, rimarcando una non occasionalità dell'agire erroneamente supposta dalla ripetitività nel tempo della relativa azione criminale ( in realtà dispiegatasi per poco meno di un mese) e mettendo in rilievo aspetti (i citati contatti con l'assessore Marcuzzi) che mal si correlano al rischio da cautelare nell'ottica della medesima indole delle condotte illecite paventate per il futuro. Da qui l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto
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