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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14923/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Pesaro il 15/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. innm.), accertato a Pesaro il 14/05/2019.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il riconoscimento della recidiva, che era stata applicata senza un'adeguata ricognizione dei precedenti penali del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente all'applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, che risulta correttamente vagliato dalla Corte di appello di Ancona.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

La Corte di appello di Ancona, invero, si soffermava correttamente sui presupposti legittimanti il riconoscimento della recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pesaro, evidenziando, a pagina 5 della sentenza impugnata, che l'imputato era gravato da «precedenti gravi e numerosi che risalgono al 2006 a fino ai giorni nostri e che comprendono violazioni eterogenee ove spiccano i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, la / i r spendita di monete false, oltre a più violazioni delle disposizioni contenute nel testo unico dell'immigrazione».

In questa, univoca, cornice dosimetrica, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Ancona sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta contestata all'imputato ex art. 13, comma 13, T.U. imm., che imponevano il riconoscimento della recidiva, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01; Sez. 3, n. 31293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], M., Rv. 276291-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore Al; s nd o Centonze D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Pesaro il 15/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. innm.), accertato a Pesaro il 14/05/2019. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il riconoscimento della recidiva, che era stata applicata senza un'adeguata ricognizione dei precedenti penali del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente all'applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, che risulta correttamente vagliato dalla Corte di appello di Ancona. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Ancona, invero, si soffermava correttamente sui presupposti legittimanti il riconoscimento della recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pesaro, evidenziando, a pagina 5 della sentenza impugnata, che l'imputato era gravato da «precedenti gravi e numerosi che risalgono al 2006 a fino ai giorni nostri e che comprendono violazioni eterogenee ove spiccano i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, la / i r spendita di monete false, oltre a più violazioni delle disposizioni contenute nel testo unico dell'immigrazione». In questa, univoca, cornice dosimetrica, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Ancona sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta contestata all'imputato ex art. 13, comma 13, T.U. imm., che imponevano il riconoscimento della recidiva, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01; Sez. 3, n. 31293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], M., Rv. 276291-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Al; s nd o Centonze D
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