Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1997

Cassazione n. 05811/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata MONDOVI' il 05/03/1997 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Torino.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

2. È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (pure prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., nella veste assunta all'indomani dell'intervento operato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserito contrasto con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più all'imputato personalmente la proposizione del ricorso in cassazione.

Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, esigere la rappresentanza tecnica, ai fini dell'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che da ciò discenda alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata MONDOVI' il 05/03/1997 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Torino. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). 2. È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (pure prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., nella veste assunta all'indomani dell'intervento operato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserito contrasto con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più all'imputato personalmente la proposizione del ricorso in cassazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, esigere la rappresentanza tecnica, ai fini dell'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che da ciò discenda alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011). 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gen
Sentenza Cassazione n. 05811/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris