CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2015
Cassazione n. 29604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24805/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.inPadova, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Adria (RO), in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, come da procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il cui studio è ivi el.dom.to in Via di [OSCURATO:PERSONA] 9; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 503/31/15 del 17/3/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Si osserva: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ric orso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi due avvisi di accertamento per Ici 2005 e 2006 su area edificabile da lui posseduta in Comune di Andria. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’area in questione doveva essere in effetti considerata edificabile secondo quanto stabilito da Cass.SS.UU.n.25506/06; -non sussistevano i presupposti per la presunzione di ruralità ex art. 2 co. 1 lett. b) e 9 co. 1^ d.lgs 504/92; - il valore a mq. ad essa attribuito con tabella regolamentare del Comune era congruo (di poco superiore a quello agricolo); - il ricorrente non aveva dimostrato di essere imprenditore agricolo. Ha resistito con controricorso il Comune di Adria. Le parti hanno depositato memorie. § 1.2Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2 comma 1^ lettera b) e 9 comma 1^ d.lgs 504/92, per l'erronea esclusione della presunzione di ruralità del terreno in questione. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione altresì degli articoli 2727, 2729 e 2697 del codice civile, atteso il mancato assolvimento, da parte del Comune, dell'onere probatorio in ordine al valore venale dell'area. § 2. Il ricorrente ha infine dichiarato di rinunciare al ricorso (atto 10.3.2023), a spese compensate, stante l’avvenuta definizione conciliativa della lite, ed ha anche allegato a tal fine la contabile bancaria di avvenuto pagamento dell’importo concordato. Ha quindi depositato (27.4.2023 e 25.5.2023) istanze di estinzione del processo a spese compensate. Il Comune di Adria ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese di lite. Vista l’intervenuta definizione della controversia con rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, nonché l’accettazione della parte controricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo a spese compensate. L'esito conciliativo-estintivo della lite esclude la sussistenza dei presupposti, correlati ex legealla dichiarazione di inammissibilità ovvero alla soccombenza nell'impugnazione, per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. PQM Dichiara estinto il processo, compensate le spese. Co