CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e I [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 1640/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 03752 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 21 febbraio 2003 al 4 dicembre 2006, sulla scorta di una precedente sentenza n. 5977/2006 che aveva dichiarato “priva di effetti l’apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti e conseguentemente dichiara(to) la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato […] a decorrere dal 15 maggio 2002”, condannando altresì la società a riammettere in servizio il lavoratore e “a pagare, a titolo di risarcimento del danno, una somma di ammontare pari alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. alla presente sentenza”, oltre accessori; 2.la Corte territoriale ha respinto innanzitutto il primo motivo di gravame della società, che aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno di rigetto evincibile dalla precedente pronuncia n. 5977/2006, ritenendo, invece, che “ricorresse una chiara ipotesi di omissione di pronuncia, non essendo stata espressa alcuna opzione decisoria né alcuno spunto argomentativo che induca a ritenere che la Corte intendesse rigettare la domanda”; 3.la Corte napoletana ha anche respinto il secondo motivo di appello, con cui si sosteneva che “quanto percepito dal lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, non concorre, in difetto di specifica ed esplicita previsione, ad integrare la retribuzione imponibile”; all’opposto i giudici d’appello hanno affermato che “le somme erogate a titolo risarcitorio sono pagamenti sostitutivi delle retribuzioni omesse e condividono con i pagamenti retributivi la sottoposizione ai connessi oneri contributivi a carico di parte datoriale”; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 03752 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- 1.il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., criticando la sentenza impugnata per aver negato che, con la precedente sentenza n. 5977 del 4 dicembre 2006, vi fosse una statuizione implicita di rigetto della domanda dello Zollo, volta al versamento dei contributi previdenziali, che era passata in cosa giudicata; il motivo è inammissibile; questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di specificità e autosufficienza del motivo di impugnazione; pertanto, la parte ricorrente che deduce l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 26627 del 2006; Cass. n. 2617 del 2015; Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 5508 del 2018; Cass. n. 13988 del 2018;Cass. n. 17310 del 2020); ancora di recente le Sezioni unite civili hanno ribadito, ai fini della denuncia di violazione dell’art. 2909 c.c., con specifico riguardo alla cosa giudicata corrispondente a titolo esecutivo giudiziale, che il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di rispettare i duplici oneri stabiliti sia dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., sia dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 5633 del 2022); poiché nella specie parte ricorrente non ha osservato adeguatamente tali prescrizioni, l’inammissibilità in rito della censura preclude in limine litis ogni valutazione circa l’esistenza del preteso giudicato esterno escluso dalla Corte territoriale; 2.il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 153 del 1969 e successive modifiche per avere la sentenza impugnata ritenuto che “le somme riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per periodi non lavorati vadano assoggettate a contribuzione previdenziale”; il motivo è infondato; è stato affermato il principio che il datore di lavoro che non abbia versato i contributi nei termini di legge resta obbligato, ai sensi della l. n. 218 del 1952, art. 23, in via esclusiva per l'adempimento, anche ove l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non Ric. 2021 n. 03752 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- potendosi in tale situazione ravvisare una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva allo stesso non imputabile, con esclusione anche del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore (Cass. n. 6448 del 2009; Cass. n. 18027 del 2014);è noto, infatti, che, i n tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine(Cass. n. 8385 del 2019; Cass. n. 823 del 2020) e, nel caso di pronunce dichiarative di una nullità, il datore di lavoro deve ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora" (cfr. Cass. SS.UU. n. 19665 del 2014); detto assunto va coordinato anche con il più generale principio secondo cui, per la letturadell'art. 12 l. n. 153 del 1969 emergente dalla giurisprudenza della Corte, allorché il datore di lavoro si sia reso responsabile di inadempimenti che, sebbene non concernano direttamente l'obbligazione retributiva, su di essa tuttavia immediatamente incidono, in quanto determinano la mancata corresponsione dei compensi dovuti al dipendente, allora le somme dovute a titolo risarcitorio hanno (anche) funzione e natura retributiva (Cass. n. 10573 del 1997; Cass. n. 4839 del 1998; Cass. n. 11148 del 1999; Cass. n. 11148 del 1999; Cass. n.7987 del 2012); négiova alla società ricorrente il richiamo all’art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012, che ha interpretato il comma 5 dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto dilavoro”; infatti, tale disposizione non è applicabile ratione temporisalla fattispecie che ci occupa e dalla stessa nulla è ricavabile in via interpretativa, avendo ad oggetto una indennità con caratteristiche peculiari rispetto alle somme che dovevano essere versate –secondo la precedente disciplina -a seguito della declaratoria della nullità del termine e della conversione ex tuncdel rapporto di lavoro; 3.conclusivamente il ricorso va respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; Ric. 2021 n. 03752 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari