Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 34827/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 782/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 15 dicembre 2020, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], quale gestore del Fondo di Garanzia, delle somme di € 764,55 per T.f.r. edi € 2.091,43 per ultime tre mensilità, in quanto non corrisposte dalla società datrice insolvente: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda, con la sola riduzione del secondo importo a € 1.892,29;

2. la Corte territoriale ha escluso la prova del requisito dell’insolvenza datoriale, una volta non più assoggettabile al fallimento la società per cancellazione ultrannuale dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 l. fall., in assenza di ulteriori tentativi di esecuzione dopo quello tentato presso l’unità locale di Battifolle (frazione di Arezzo) con esito negativo per essere ivi altra società, dopo la risoluzione del contratto di conduzione del locale in affitto dalla società datrice, né di ricerche per la verifica di titolarità di beni immobili da parte della stessa società;

3. con atto notificato il 15 giugno 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5 l. 297/1982 e 1, comma 2 d.lgs. 80/1992 ed omessa Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -3- valutazione di elementi istruttori acquisiti al giudizio, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la mancanza di prova di “un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata”, da parte del lavoratore, avendo egli tentato un pignoramento presso la sede legale della società in Roma e l’unità locale in frazione di Arezzo, non essendo poi tenuto ad ulteriore attività, palesemente infruttuosa ed aleatoria, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte, spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA], l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un’ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. 11 gennaio 2019, n. 579, con richiamo di precedenti in motivazione, al p.to 5);

3.1. in tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -4- in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, “allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo in motivazione, al p.to 22);

3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato (per le ragioni esposte a pgg. 3 e 4 della sentenza, come trascritte a pgg. da 4 a 6 del controricorso) in particolare la mancanza di ricerche da parte del lavoratore in ordine al(l’eventuale) patrimonio immobiliare dellasocietà datrice, in assenza di alcuna verifica sul bilancio finale di liquidazione, a seguito della sua estinzione, per effetto di cancellazione dal registro delle imprese, non preclusiva di un residuo di attività distribuito tra i soci, aggredibile dai creditori sociali, a norma dell’art. 2495, secondo comma c.c.;

3.3. nella sostanza, il ricorrente, che è venuto meno a quella diligenza ordinariamente esigibile da un creditore secondo l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, prospetta unadiversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e diricostruzione della fattispecie, rispetto a quelle operate dal giudice delmerito, cui esclusivamente spetta un tale accertamento, pure argomentato in modo pertinente e adeguato, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass.7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

4. il ricorso deve allora essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -5- unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 782/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 15 dicembre 2020, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], quale gestore del Fondo di Garanzia, delle somme di € 764,55 per T.f.r. edi € 2.091,43 per ultime tre mensilità, in quanto non corrisposte dalla società datrice insolvente: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda, con la sola riduzione del secondo importo a € 1.892,29; 2. la Corte territoriale ha escluso la prova del requisito dell’insolvenza datoriale, una volta non più assoggettabile al fallimento la società per cancellazione ultrannuale dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 l. fall., in assenza di ulteriori tentativi di esecuzione dopo quello tentato presso l’unità locale di Battifolle (frazione di Arezzo) con esito negativo per essere ivi altra società, dopo la risoluzione del contratto di conduzione del locale in affitto dalla società datrice, né di ricerche per la verifica di titolarità di beni immobili da parte della stessa società; 3. con atto notificato il 15 giugno 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5 l. 297/1982 e 1, comma 2 d.lgs. 80/1992 ed omessa Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- valutazione di elementi istruttori acquisiti al giudizio, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la mancanza di prova di “un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata”, da parte del lavoratore, avendo egli tentato un pignoramento presso la sede legale della società in Roma e l’unità locale in frazione di Arezzo, non essendo poi tenuto ad ulteriore attività, palesemente infruttuosa ed aleatoria, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione (unico motivo); 2. esso è infondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte, spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA], l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un’ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. 11 gennaio 2019, n. 579, con richiamo di precedenti in motivazione, al p.to 5); 3.1. in tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, “allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo in motivazione, al p.to 22); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato (per le ragioni esposte a pgg. 3 e 4 della sentenza, come trascritte a pgg. da 4 a 6 del controricorso) in particolare la mancanza di ricerche da parte del lavoratore in ordine al(l’eventuale) patrimonio immobiliare dellasocietà datrice, in assenza di alcuna verifica sul bilancio finale di liquidazione, a seguito della sua estinzione, per effetto di cancellazione dal registro delle imprese, non preclusiva di un residuo di attività distribuito tra i soci, aggredibile dai creditori sociali, a norma dell’art. 2495, secondo comma c.c.; 3.3. nella sostanza, il ricorrente, che è venuto meno a quella diligenza ordinariamente esigibile da un creditore secondo l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, prospetta unadiversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e diricostruzione della fattispecie, rispetto a quelle operate dal giudice delmerito, cui esclusivamente spetta un tale accertamento, pure argomentato in modo pertinente e adeguato, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass.7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 4. il ricorso deve allora essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu
Sentenza Cassazione n. 34827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris