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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 33015/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16456/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], BORZI' [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2237/2019,depositata i l 15/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare – in quanto il proprio consenso era stato dato per errore sulla natura edificatoria del terreno – il contratto preliminare di vendita di “un terreno, compresi fabbricati” stipulato nel 2012 con Spadaro e la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria (euro 20.000).

Nella memoria ex art.183, comma 6, n. 1 c.p.c. l’attore chiedeva, in via subordinata, di accertare l’inefficacia del contratto in quanto stipulato dal falsus procurator Spadaro carente di mandato.

Il Tribunale di Catania rigettava le domande dell’attore con la sentenza n. 1742/2018.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], censurando il rigetto della domanda di annullamento del contratto stipulato tra le parti per errore essenziale e di quella di declaratoria di inefficacia in quanto stipulato da un falsus procurator. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto che, atteso il valore della causa, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate in misura non inferiore a euro 12.678; parimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto che le spese di primo grado fossero liquidate in misura non inferiore a euro

26.000. Con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 2237, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello principale e quelli incidentali; ha poi compensato per un terzo le spese d’appello, ponendo i residui due terzi a carico dell’appellante principale, “liquidati applicando le tabelle nei valori medi, attesa la non complessità della lite”.

3. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale.

Le ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata dalle ricorrenti principali. [OSCURATO:PERSONA]

I. Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza impugnata di non avere anzitutto dichiarato inammissibile l’appello incidentale delle ricorrenti avverso la sentenza di primo grado: il gravame investiva il capo autonomo della pronuncia relativo alle spese che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato.

La censura non può essere accolta.

Non è chiaro se il ricorrente si limita a lamentare che il gravame non sia stato proposto in via principale – e al riguardo va ricordato che, in base al principio di unitarietà delle impugnazioni, la parte nei cui confronti sia impugnata una sentenza, deve proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo (art. 333 c.p.c.) e che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo (art.335 c.p.c.) – ovvero contesti la tardività dell’appello incidentale (e v. al proposito le osservazioni delle ricorrenti alle pag. 7-8 del controricorso di risposta al ricorso incidentale).

In ogni caso, il Collegio non condivide quanto affermato dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. n. 4845/2020, in termini analoghi Cass. n. 20126/2006 e Cass. n. 26507/2011), secondo cui “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva”.

L’autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; il principio è stato riaffermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 652/1998; per una recente conferma v.

Cass. n. 26139/2022).

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

II. Il ricorso principale è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 12 e 91 c.p.c. in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018: la Corte d’appello ha erroneamente “preteso” di individuare come oggetto della causa solo la domanda di restituzione della caparra, così non considerando che controparte aveva proposto anche la domanda di annullamento del contratto preliminare.

Il motivo è fondato.

Il giudice d’appello ha respinto il gravame incidentale delle ricorrenti – che lamentava come il primo giudice avesse in loro favore liquidato la somma di euro 2.400 a titolo di rimborso delle spese di lite (v. supra la premessa in fatto) – in quanto “il valore della controversia è di euro 20.000 e non di euro 360.000”, avendo la domanda dell’attore “per oggetto la restituzione della caparra” e non avendo alcuna delle parti “chiesto l’esecuzione del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo”.

Il giudice d’appello, nel considerare la sola domanda di rimborso della caparra, non ha tenuto conto della proposizione, da parte dell’attore, anche della domanda di annullamento del contratto preliminare ovvero, in subordine, della domanda di accertamento della sua inefficacia e va sottolineato come nel caso di proposizione di “un'azione personale, quale quella di annullamento per vizio di consenso di un contratto avente per oggetto beni immobili, ilvalore della causa si determina, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., in base al prezzo fissato dalle parti nel contratto” (così Cass. n. 2212/1963).

Va precisato che le ricorrenti fanno riferimento al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 37/2018: il riferimento è erroneo, in quanto il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 è entrato in vigore il 27 aprile 2018, successivamente alla pronuncia di primo grado (emessa, come si legge alla pag. 2 della sentenza impugnata, in data 9-21 aprile 2018). 2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che contesta violazione degli artt. 12, 91 e 92 c.p.c. in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018, per avere la Corte d’appello dichiarato la parziale reciproca soccombenza tra le parti e per avere comunque liquidato in favore delle ricorrenti una somma inferiore ai valori medi.

III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16456/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], BORZI' [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2237/2019,depositata i l 15/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare – in quanto il proprio consenso era stato dato per errore sulla natura edificatoria del terreno – il contratto preliminare di vendita di “un terreno, compresi fabbricati” stipulato nel 2012 con Spadaro e la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria (euro 20.000). Nella memoria ex art.183, comma 6, n. 1 c.p.c. l’attore chiedeva, in via subordinata, di accertare l’inefficacia del contratto in quanto stipulato dal falsus procurator Spadaro carente di mandato. Il Tribunale di Catania rigettava le domande dell’attore con la sentenza n. 1742/2018. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], censurando il rigetto della domanda di annullamento del contratto stipulato tra le parti per errore essenziale e di quella di declaratoria di inefficacia in quanto stipulato da un falsus procurator. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto che, atteso il valore della causa, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate in misura non inferiore a euro 12.678; parimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto che le spese di primo grado fossero liquidate in misura non inferiore a euro 26.000. Con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 2237, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello principale e quelli incidentali; ha poi compensato per un terzo le spese d’appello, ponendo i residui due terzi a carico dell’appellante principale, “liquidati applicando le tabelle nei valori medi, attesa la non complessità della lite”. 3. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale. Le ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalle ricorrenti principali. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza impugnata di non avere anzitutto dichiarato inammissibile l’appello incidentale delle ricorrenti avverso la sentenza di primo grado: il gravame investiva il capo autonomo della pronuncia relativo alle spese che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. La censura non può essere accolta. Non è chiaro se il ricorrente si limita a lamentare che il gravame non sia stato proposto in via principale – e al riguardo va ricordato che, in base al principio di unitarietà delle impugnazioni, la parte nei cui confronti sia impugnata una sentenza, deve proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo (art. 333 c.p.c.) e che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo (art.335 c.p.c.) – ovvero contesti la tardività dell’appello incidentale (e v. al proposito le osservazioni delle ricorrenti alle pag. 7-8 del controricorso di risposta al ricorso incidentale). In ogni caso, il Collegio non condivide quanto affermato dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. n. 4845/2020, in termini analoghi Cass. n. 20126/2006 e Cass. n. 26507/2011), secondo cui “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva”. L’autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; il principio è stato riaffermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 652/1998; per una recente conferma v. Cass. n. 26139/2022). Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. II. Il ricorso principale è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 12 e 91 c.p.c. in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018: la Corte d’appello ha erroneamente “preteso” di individuare come oggetto della causa solo la domanda di restituzione della caparra, così non considerando che controparte aveva proposto anche la domanda di annullamento del contratto preliminare. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello ha respinto il gravame incidentale delle ricorrenti – che lamentava come il primo giudice avesse in loro favore liquidato la somma di euro 2.400 a titolo di rimborso delle spese di lite (v. supra la premessa in fatto) – in quanto “il valore della controversia è di euro 20.000 e non di euro 360.000”, avendo la domanda dell’attore “per oggetto la restituzione della caparra” e non avendo alcuna delle parti “chiesto l’esecuzione del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo”. Il giudice d’appello, nel considerare la sola domanda di rimborso della caparra, non ha tenuto conto della proposizione, da parte dell’attore, anche della domanda di annullamento del contratto preliminare ovvero, in subordine, della domanda di accertamento della sua inefficacia e va sottolineato come nel caso di proposizione di “un'azione personale, quale quella di annullamento per vizio di consenso di un contratto avente per oggetto beni immobili, ilvalore della causa si determina, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., in base al prezzo fissato dalle parti nel contratto” (così Cass. n. 2212/1963). Va precisato che le ricorrenti fanno riferimento al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 37/2018: il riferimento è erroneo, in quanto il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 è entrato in vigore il 27 aprile 2018, successivamente alla pronuncia di primo grado (emessa, come si legge alla pag. 2 della sentenza impugnata, in data 9-21 aprile 2018). 2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che contesta violazione degli artt. 12, 91 e 92 c.p.c. in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018, per avere la Corte d’appello dichiarato la parziale reciproca soccombenza tra le parti e per avere comunque liquidato in favore delle ricorrenti una somma inferiore ai valori medi. III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso
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