CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34308/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CivitavecchiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diCirco [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, il qualeha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, ha assoltoAndrea [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 biscod. pen.3. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazioneAndrea [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi diricorso.3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione – exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione a plurimi elementi diprova ricavabili dal compendio istruttorio, nonché contestualmente violazionedell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al requisito dellaconcordanza degli indizi, e dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309.Si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale ha omesso del tutto dimotivare in ordine alla assenza di bilancini di precisione, di materiale atto alconfezionamento della sostanza stupefacente, di denaro riconducibile ad unasomma di 200,00 euro sequestrata).Si duole, altresì, del fatto che il giudice abbia del tutto trascurato la capacitàeconomica dell’imputato, documentata attraverso la produzione dell’estrattoconto postale che attestava un saldo di oltre 52.000,00 euro, nonché i plurimiprelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat, documentati dal citatoestratto conto. Evidenzia che i prelievi dell’ultimo trimestre 2020, pari acomplessivi 2.800,00 euro circa, erano compatibili con esborsi volti all’acquisto diquantitativi di sostanza stupefacente.Sostiene il difensore che l’imputato, come risultava dall’esame del teste,consumasse 5 o 6 spinelli al giorno e avesse l’abitudine di acquistare quantitativielevati di sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di crearsi delle scorte.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. – per travisamento degli elementi di prova relativi alle capacità economichedell’imputatoSi duole, in particolare, del fatto che la sentenza faccia riferimento allostipendio mensile dell’imputato, mentre oblitera altri elementi obiettivi rilevantiin tema di capacità economica dell’imputato tra cui un saldo di oltre 52.000,00euro nonché i plurimi prelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat,documentati dall’estratto conto postale.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità dellamotivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione aglielementi indiziari utilizzati in funzione del giudizio di sussistenza dell’elementosoggettivo del reato nonché contestualmente violazione dell’art. 192, comma 2,cod. proc. pen., con riferimento al requisito della gravità e precisione degli indizi,sotto diversi profili.Anzitutto, perché il Tribunale considera irrazionale la detenzione per usopersonale del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in ragione dellaasserita possibile deperibilità della sostanza nel tempo, argomento, questo,incerto tanto che il Tribunale non si esprime in termini di probabilità.In secondo luogo, perché il Tribunale ha desunto la prova della destinazionedella sostanza ad un uso non esclusivamente personale dalle modalità dellacustodia, atteso che una parte significativa dello stupefacente era occultato nelbox auto, asserzione, questa, non desumibile da massime di esperienza.4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, hainsistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile.1.1. L'imputato ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento delTribunale.Sul punto il Collegio condivide l'orientamento, espresso in più occasioni dallagiurisprudenza di legittimità, che reputa sussistente l'interesse dell'imputatoall'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula"perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con lepiù ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non avercommesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vannoconsiderati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi dirisarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 6, n. 217 del 23/11/2023,dep. 2024, Sfameni, non mass.; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv.276524 - 02; 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178 - 01; Sez. 4, n. 20109 del05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996 - 01).Questo orientamento affonda le sue radici nell'autorevole intervento dellamassima istanza nomofilattica, che proprio in tema di interesse a ricorreredell'imputato, ha affermato che deve essere riconosciuto il suo diritto adimpugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione conuna formula più favorevole perché totalmente liberatoria o comunque produttivadi effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli (Sez. U, n. 40049 del29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 - 05).Con particolare riferimento alle sentenze di assoluzione per particolaretenuità del fatto, l’interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenzadichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. appare ancora più marcato, trattandosi di pronuncia che: 1) haefficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, dellasua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.); 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3,lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); 3) può ostare alla futura applicazione dellamedesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod.pen. (Sez. 5, n. 27458 del 2024, non mass.; Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018,Battistella, Rv. 272877).1.2. Accertato l’interesse a ricorrere, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art.443, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato non può proporre appello contro lesentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.Va premesso che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità delfatto, sebbene contraddistinta da alcune marcate peculiarità, appartiene alnovero delle sentenze di proscioglimento.Con l'art. 131-bis cod. pen., infatti, il legislatore ha introdotto una causa dinon punibilità, come si desume non solo dalla rubrica legis, ma anche dal tenoreletterale del comma 1 della medesima disposizione.Coerentemente, il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamenteprevisto, tra i casi di proscioglimento, dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.,secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «ilreato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per un'altraragione».Ancor più esplicita è la previsione di cui all’art. 651-bis cod. pen., che nelregolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, faespresso riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata perparticolare tenuità del fatto».Che si tratti di una sentenza di proscioglimento è affermazione costantenella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 27458 del 2024, non mass.; Sez. 4,n. 27684 del 2025, non mass.; Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv.284685-01:«In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza chedichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esitodi giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cuiall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento,ancorché presenti marcate peculiarità»; Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021,Starace, Rv. 281566; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666-01).E si è evidenziato (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685-01) come, per un verso, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbianochiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sicaratterizza in quanto «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perchéil legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritieneche sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamatadisposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj).Per altro verso, si è ricordato che la Corte costituzionale (ordinanza n. 279del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art.131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che illegislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratiodella pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere ilgravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».E questa Corte ha sempre ritenuto manifestamente infondate le questioni diillegittimità costituzionale, sollevate con riguardo alle limitazioni alla appellabilitàdelle sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato (Sez.5, n. 15675 del 16/1/2024, Rv. 286226, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 33796del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199, non mass sul punto).In ordine, poi, al rilievo relativo alla circostanza che l'imputato assolto inprimo grado risulterebbe avere un unico grado di giudizio, va evidenziato comel'asimmetrico diritto all'impugnazione sia ragionevole e compatibile con il dettatocostituzionale, essendosi ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agliarticoli 2, 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443cod. proc. pen. – come modificato dall'art. 10 L. n. 46 del 2006,successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 320 del 2007)nella parte in cui escludeva l'appello del P.M. avverso le sentenze diproscioglimento – nella parte in cui esclude l'appellabilità, da parte dell'imputato,della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, in quantoil secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale e detta limitazioneappare, peraltro, bilanciata dalla rapidità e completezza nella definizione delprocesso oltre che ragionevole in relazione ai benefici premiali derivantiall'imputato dalla scelta di tale rito (Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008, dep. 2009,Canoni, R.v. 242954 - 01).Pertanto, contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità delfatto emesse a seguito di giudizio abbreviato è esperibile il solo ricorso percassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., anche per i casi dicui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice, non trovando applicazionele limitazioni previste dall'art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso percassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado, ovvero al cd.ricorso "per saltum" (Sez. 4, n. 10896 del 29/01/2025, non mass.; nel sensodella sola ricorribilità, in motivazione, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe,con riguardo alle sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).2. Ciò premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati neitermini di seguito precisati.Con essi il difensore lamenta, tra l’altro, che il Tribunale abbia del tuttotrascurato la capacità economica dell’imputato, documentata attraverso laproduzione dell’estratto conto postale che attestava un saldo di oltre 52.000,00euro, nonché i plurimi prelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat,documentati dal citato estratto conto, prelievi che, nell’ultimo trimestre 2020,erano pari a complessivi 2.800,00 euro circa e quindi compatibili con esborsi voltiall’acquisto di quantitativi di sostanza stupefacente.Su questa documentazione prodotta dalla difesa, indicata come prova adiscarico, la sentenza del Tribunale è in effetti del tutto silente.Sussiste, sotto questo profilo, il lamentato vizio di mancanza di motivazione.3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Civitavecchia,in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCivitavecchia, in diversa persona fisica.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]