CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5065/2019 in data 09/10/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto della richiesta del difensore dei ricorrenti di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 12/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i reati di cui agli artt.642 cod. pen., 61 n. 2 e 367 cod. pen. (rispettivamente capi 1 e 2, il Gareri) e 367 cod. pen. (ulteriore capo d'imputazione, il Disha). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 124 cod. pen. per tardività della proposizione della querela. La compagnia assicurativa si è determinata all'inoltro della querela solo in data 30/05/2016, a distanza di quasi un anno dall'avvenuta conoscenza della presunta simulazione di reato. Secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 16 cod. proc. pen., con competenza del Tribunale di Crotone in relazione al residuo reato di cui all'art. 367 cod. pen., autorità giudiziaria, quella calabrese, avanti alla quale si era necessariamente radicato il procedimento, avendo il Gareri presentato denuncia in data 25/05/2015 avanti ai carabinieri della Stazione di Crotone. Terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata contestazione allo stesso del reato di cui al capo 1) per mancanza di legittimazione. Nessuna titolarità aveva il Gareri ad inoltrare richiesta di indennizzo per il furto dell'autovettura essendo emerso che la stessa era di proprietà della VRC Costruzioni & Project, di cui era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. Quarto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dell'art. 133 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 62 bis cod. pen., in presenza di pena incongrua per eccesso. I giudici di merito avevano omesso di considerare che il Gareri è persona incensurata, con una "capacità criminale" tutta da dimostrare. Primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: riprende, anche nell'aspetto grafico, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: riprende, anche nell'aspetto grafico, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: riprende, anche nell'aspetto grafico, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso risulta aspecifico, in quanto reiterativo di doglianza su cui la Corte territoriale ha reso ampia ed adeguata risposta, e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la querela proposta il 30/05/2016, a fronte del deposito presso la sede centrale della compagnia assicurativa, avvenuto poco più di quarantacinque giorni prima, della relazione conclusiva della [OSCURATO:PERSONA], recante la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tal fine, è stata correttamente evocata la giurisprudenza che riconosce come il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326, in fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato). Fermo quanto precede, va altresì osservato come, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013, Moggi, Rv. 255060). 3. Secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo motivo risulta aspecifico, in quanto reiterativo di doglianza su cui la Corte territoriale ha reso ampia ed adeguata risposta, e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione del tutto priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto indubbia la competenza del Tribunale di Milano anche in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. contestato al solo Gareri, risultando i reati di cui ai capi 1) e 2) connessi ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., con la conseguenza che la competenza deve essere determinata ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc.pen., con radicamento della stessa in capo al giudice competente per il reato più grave, da individuarsi in quello di cui all'art. 642 cod. pen. (capo 1), commesso in Milano ove ha sede legale la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal senso, la Corte territoriale ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642, cod. pen, si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (cfr., Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349; Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Trib. Napoli, Rv. 275663). 4. Terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza ivi contenuta non risulta essere stata previamente proposta come motivo di appello (ove sono state dedotte doglianze sulla competenza territoriale, sulla responsabilità e sull'eccessività della pena irrogata) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Invero, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in ., correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 5. Quarto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: Le statuizioni in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della misura della pena irrogata in primo grado non sono censurabili alla luce delle motivazioni addotte dai giudici di secondo grado che hanno ritenuto che nessuno degli imputati è meritevole delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., tenuto conto delle articolate modalità della condotta criminosa, indicative delle capacità a delinquere degli autori che, ancora nel novembre 2015, avevano ulteriormente sollecitato la Compagnia per la liquidazione dell'indennizzo non dovuto; a questo andava aggiunta l'assenza di ulteriori elementi valutabili favorevolmente per il Gareri (ed il computato Disha), non potendo costituire un dato in tal senso la mera assenza di precedenti penali. Ricorda il Collegio come la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o / 5 superati da tale valutazione. E', pertanto, sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). In tal senso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. Primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si è già detto come la censura riprenda, anche nell'aspetto grafico, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Per queste ragioni, si rimanda alle considerazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo 2. 7. Secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta, si è già detto come la censura riprenda, anche nell'aspetto grafico, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Per queste ragioni, si rimanda alle considerazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo 3. 8. Terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, anche qui si è già detto come la censura riprenda, anche nell'aspetto grafico, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Per queste ragioni, si rimanda alle considerazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo 5. 9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil