CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterSérrite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Presidente della Corte di assise di appello di Messina in data 9/07/2020, col quale è stata disposta la proroga dell'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi tre. 2. Avverso tale ordinanza Rao ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 10 Cedu, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamenta che il Tribunale di Messina ha ritenuto legittimo il provvedimento del Presidente della Corte d'assise di appello di Messina che disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la proroga del divieto di ricezione dei giornali di stampa locale, indipendentemente dalla provenienza geografica, sulla base di meri sospetti, senza approfondire la composizione del gruppo di socialità di Rao e quindi inibire l'acquisto dei giornali provenienti dalle regioni dei componenti del gruppo di socialità. Rileva il difensore che per non incorrere nella violazione del diritto ad essere informati, che trova tutela non solo nella Costituzione ma nell'art. 10 Cedu, il provvedimento avrebbe dovuto indicare quali fossero le concrete ragioni investigative, di ordine pubblico o di sicurezza, che rendevano necessaria l'ingerenza, non essendo sufficiente il potenziale pericolo di diffusione ad altri soggetti interessati facenti parte del medesimo gruppo di socialità, dei quali non era stata accertata neppure la provenienza geografica. E ciò al fine di adottare una misura adeguata e proporzionata che non ecceda rispetto al legittimo me di prevenzione dei reati e di tutela della pubblica sicurezza. Alla luce di tali doglianze, la difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L'ordinanza in esame rileva che il provvedimento impugnato ha prorogato la limitazione alla ricezione della stampa locale, indipendentemente dalla provenienza geografica della stampa locale, sulla scorta della nota del DAP del 4 luglio 2020, evidenziante il concreto pericolo che, tramite la lettura delle notizie di cronaca riportate nei giornali a tiratura locale, il ricorrente possa continuare ad acquisire informazioni sugli assetti delle organizzazioni locali o anche su altre consorterie mafiose utilizzandole strumentalmente anche come oggetto di scambio in occasione della partecipazione ai gruppi di socialità con i detenuti di diversa provenienza territoriale soggetti al medesimo regime speciale, in considerazione del fatto che la composizione di tali gruppi di socialità è soggetta a inevitabili periodici mutamenti. Osserva detta ordinanza che nella predetta nota, cui il provvedimento impugnato rinvia, si fa riferimento alle recenti richieste di vari detenuti sottoposti a detto regime di abbonarsi o acquistare quotidiani concernenti informazioni locali di aree geografiche diverse dalla propria e al pericolo che dette informazioni potessero agevolmente transitare durante i momenti di socialità, aggirando in tal modo i divieti disposti dall'A.g. Il Tribunale di Messina aggiunge, quindi, che «il provvedimento impugnato deve reputarsi sorretto da una motivazione congrua ed ispirata a canoni di logica, dovendo peraltro ritenersi ormai dato acclarato quello relativo alla pericolosità del ricorrente, desunta da una condanna definitiva quale promotore ed esponente di spicco della cosca mafiosa operante sul territorio barcellonese, nonché per diverse estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/19911.1». Va osservato che: - l'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale, oggetto di proroga col provvedimento impugnato, era giustificata dal pericolo di comunicazione ad altri detenuti con cui Rao condivideva momenti di socialità di informazioni d'interesse per le cosche mafiose di appartenenza altrimenti non accessibili; - questa Corte con le pronunce relative sia al provvedimento originario sia alla prima proroga (quest'ultima massimata: Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680), ha ritenuto legittima tale inibizione relativa a tutta la stampa locale, anche proveniente da zona diversa da quella di appartenenza, in ragione di specifiche esigenze di sicurezza pubblica (segnalate dal DAP come nel caso in esame) e della necessità di un equilibrato contemperamento tra le stesse e il diritto di informazione del condannato; - dette pronunce hanno, inoltre, evidenziato (conformemente a Sez. 1, n. 32904 del 2/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715) che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe comunque assoluta.E', pertanto, evidente che le doglianze difensive sono infondate anche con riguardo alla proroga in esame. Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il provvedimento adottato non appare affatto fondato "su circostanze, ipotetiche, future e incerte", ma è ancorato ad un pericolo concreto, nei termini sopra riportati. Al riguardo giova osservare che il principio sopra riportato di cui a Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680, condiviso dal Collegio, va coniugato alla specificazione contenuta in Sez. 1, n. 20578 del 2021, circa la necessità che il provvedimento motivi in merito alla concreta pericolosità della stampa locale inibita. Come risulta essersi verificato nel caso in esame (peraltro, essendo Rao detenuto anche nella qualità di imputato, considerato l'organo da cui provengono i provvedimenti inibitori, il panorama delle esigenze da tutelare risulta essere senza dubbio più articolato). Né la difesa con il ricorso ha evidenziato l'insorgenza di fatti nuovi, modificativi dell'assetto in precedenza delineato e tali da attenuare l'esigenza posta a fondamento del provvedimento originario e delle successive proroghe. 2. Per queste ragioni, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de