CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 05505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da [OSCURATO:PERSONA] rappresenta to e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec giuseppe.malignanostuart@pec- avvocatiteramo.it -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello de L’Aquila n. 307 /2018 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio ha ad oggetto la nullità/inefficacia del rogito notarile per [OSCURATO:PERSONA], in data 26.2.02, con cui la [OSCURATO:PERSONA] "EDERA" aveva assegnato al Sig. [OSCURATO:PERSONA]: Assegnazione alloggio Italiani un alloggio economico-popolare che, in precedenza, era stato attribuito al Sig. [OSCURATO:PERSONA], socio, poi, dichiarato, decaduto con delibera n. 505 del 26.8. 98, impugnata e dichiarata illegittima con [OSCURATO:PERSONA] del 24.5.05, confermato dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 766/10, poi cassata con sentenza della Suprema Corte di Cassazione, S.U., n. 13722/16, che dichiarava la tardività dell'opposizione sta bilendo « che il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio da una società cooperativa previsto dall'art. 2527 co. 3 c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art .8 del d.lgs. n.6 del 2003, è, in ogni caso, applicabile anche in presenza di una clausola compromissoria nello statuto». La nullità e la illegittimità dell'atto Quartuccio era stata eccepita, dal [OSCURATO:PERSONA], per contrarietà con le norme imperative del codice civile, quale l'art. 2518 c.c. e segg. o ad esse equiparate, come l'art. 139 co. 3r.d. 28/4/38 n. 1165, l'art. 108 r.d . cit. e gli ar tt. 11 e 4 co.2 Statuto EDERA, al fine di contestare il titolo legittimante il Sig. [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il rilascio dell'alloggio e l'indennizzo. il Sig. [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'atto di assegnazione di cui al [OSCURATO:PERSONA], aveva promosso autonomo giudizio (oggetto del presente ricorso) con cui chiedeva il rilascio dell'alloggio ed il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva, in suo favore, oggetto della presente causa. Il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda con sentenza n. 1177 del 21.11.2010. L’attuale ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte di appello de L’Aquila che con la sentenza impugnata rigettava l’impugnativa. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], r appresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Teramo, in data 20.1.2023 depositava costituzione in giudizio e atto di rinunzia al ricorso in cassazione, presentato dal de cuius, con spese compensate. Tale atto veniva sottoscritto per presa visione dal difensore dell’intimato. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il controricorrente aveva già accetta to la precedente rinunzia presentata dalla Lattanzi con compensazione delle spese(prima della sua costituzione in giudizio). [OSCURATO:PERSONA] Partericorrente ha dedotto : 1.Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - error in procedendo - Omessa pronuncia sulla nullità del r ogito Quartuccio del 26.2.2002. Violazione art. 112 c.p.c.- Nullità della sentenza e del procedimento. Si deduce la omessa pronuncia sulla nullità del rogito del 26/2/02, per violazione delle norme imperative di cui al T.U. n.1165/1938, rilevante al fine di eccepire il difetto di legittimazione attiva dell'Italiani e chiedere il rigetto della domanda di rilascio dell'alloggio e del pagamento dell'indennizzo. 2.Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 229 T.U. n. 1165/1938- Trasformazione della proprietà indivisa a divisa- Conseguenze. P er effetto della trasformazione dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa, la Coop EDERA, alla data del [OSCURATO:PERSONA], non aveva più alcun diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'Italiani. 3.Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- Violazione e applicazione di norme di diritto.Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.p.c. – Errata falsa interpretazione del giudicato delle Sezioni Unite n. 13722/2016. Il ricorrente deduce chenessun giudicato si era formato sulla nullità e/o inefficacia, né sulla retroattività, del [OSCURATO:PERSONA]. 4.Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- Violazione e falsa applicazione delT.U. n. 1165/1938- Art. 139, comma 3, e 229 r.d. n. 1165/1938- Art. 11, n. 4, statuto con riferimento agli artt. 2520, 2521, n. 4, e 2527, comma 3, (vecchia formulazione) c.c. in ordine alla data di efficacia (retroattività) della delibera di esclusione; 5. Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Omessa pronuncia sulla inefficacia per simulazione del rogito Quartuccio - Violazione dell’art. 112 c.p.c.- Violazione dell’art. 229 r.d. n.1165/1938 e art. 4 Statuto e art. 2521, n. 4, c.c. - Nullità della sentenza e del procedimento- Error in procedendo . In tale atto le parti danno atto che l'assegnazione avveniva dietro pagamento di un prezzo (€ 40.500) in palese violazione dello scopo mutualistico della cooperativa che deve agire senza scopo di lucro; 6.Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 132, n. 4, c.p.c. Difetto assoluto di motivazione - Difetto apparente circa la definitività della delibera di esclusione al 1998. 7.Per quanto esposto in punto di fatto, il giudizio va dichiarato estinto. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile del