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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23760/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE AIPPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente per l'annullamento della sentenza del 04/04/2022 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, irrogata con sentenza del 18/1012018 del GUP del Tribunale di Vicenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto perché, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, il Liao esponeva nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti avvalendosi di fatture (apparentemente) emesse dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] di Firenze ma materialmente contraffatte dallo Zhan.

Questi è stato condannato, altresì, per l'ulteriore reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, esponeva nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti avvalendosi di fatture (apparentemente) emesse dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] di Firenze ma materialmente contraffatte. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 438, 419, comma 3, 407, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla tardività della produzione documentale del PM, consistente del deposito della annotazione di PG della GdF del 28/05/2018, effettuata successivamente alla richiesta di ammissione al rito abbreviato. 1.2.Con il secondo motivo deducono l'illogicità e l'insufficienza della motivazione che utilizza, a fini accusatori, proprio la documentazione tardivamente depositata. 2.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 3.0sserva il Collegio: 3.1.dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: a) all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore degli imputati aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato; b) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il nuovo giudice designato per la trattazione del processo si era astenuto per ragioni di incompatibilità; c) a seguito di riassegnazione ad altro giudice il rito era stato ammesso e discusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.2.1a questione della utilizzabilità della documentazione prodotta dal PM dopo la richiesta di giudizio abbreviato è dunque generica e mal posta, sia perché i ricorrenti hanno reiterato tale richiesta LI 18/10/2018, quando quegli atti di indagine erano già stati depositati in udienza dal pubblico ministero, sia perché, ai fini della utilizzazione di tali atti, occorre prendere a riferimento non la richiesta di giudizio abbreviato ma l'ordinanza di ammissione del rito (art. 438, comma 4, cod. proc. pen.), tant'è vero che la richiesta di giudizio abbreviato è sempre revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, Bujor, Rv. 256645 - 01); 3.3.tale questione, inoltre, non era stata posta in appello in termini sovrapponibili a quelli odierni: lì gli imputati avevano lamentato l'utilizzazione di prove acquisite dopo la richiesta di rinvio a giudizio del 16/02/2018; qui sostengono l'inutilizzabilità delle prove perché depositate dopo la richiesta di giudizio abbreviato; 3.4.1a risposta della Corte di appello, secondo cui il PM può svolgere attività suppletiva di indagine ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., non è dunque errata perché coerente e pienamente in linea con il tipo di vizio ad specificamente devoluto (e con il fatto che tale documentazione è pienamente utilizzabile ai fini della decisione: art. 442, comma 3, cod. proc. pen.); 3.5.di qui l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE AIPPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente per l'annullamento della sentenza del 04/04/2022 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, irrogata con sentenza del 18/1012018 del GUP del Tribunale di Vicenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto perché, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, il Liao esponeva nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti avvalendosi di fatture (apparentemente) emesse dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] di Firenze ma materialmente contraffatte dallo Zhan. Questi è stato condannato, altresì, per l'ulteriore reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, esponeva nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti avvalendosi di fatture (apparentemente) emesse dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] di Firenze ma materialmente contraffatte. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 438, 419, comma 3, 407, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla tardività della produzione documentale del PM, consistente del deposito della annotazione di PG della GdF del 28/05/2018, effettuata successivamente alla richiesta di ammissione al rito abbreviato. 1.2.Con il secondo motivo deducono l'illogicità e l'insufficienza della motivazione che utilizza, a fini accusatori, proprio la documentazione tardivamente depositata. 2.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 3.0sserva il Collegio: 3.1.dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: a) all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore degli imputati aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato; b) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il nuovo giudice designato per la trattazione del processo si era astenuto per ragioni di incompatibilità; c) a seguito di riassegnazione ad altro giudice il rito era stato ammesso e discusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.2.1a questione della utilizzabilità della documentazione prodotta dal PM dopo la richiesta di giudizio abbreviato è dunque generica e mal posta, sia perché i ricorrenti hanno reiterato tale richiesta LI 18/10/2018, quando quegli atti di indagine erano già stati depositati in udienza dal pubblico ministero, sia perché, ai fini della utilizzazione di tali atti, occorre prendere a riferimento non la richiesta di giudizio abbreviato ma l'ordinanza di ammissione del rito (art. 438, comma 4, cod. proc. pen.), tant'è vero che la richiesta di giudizio abbreviato è sempre revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, Bujor, Rv. 256645 - 01); 3.3.tale questione, inoltre, non era stata posta in appello in termini sovrapponibili a quelli odierni: lì gli imputati avevano lamentato l'utilizzazione di prove acquisite dopo la richiesta di rinvio a giudizio del 16/02/2018; qui sostengono l'inutilizzabilità delle prove perché depositate dopo la richiesta di giudizio abbreviato; 3.4.1a risposta della Corte di appello, secondo cui il PM può svolgere attività suppletiva di indagine ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., non è dunque errata perché coerente e pienamente in linea con il tipo di vizio ad specificamente devoluto (e con il fatto che tale documentazione è pienamente utilizzabile ai fini della decisione: art. 442, comma 3, cod. proc. pen.); 3.5.di qui l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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