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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43032/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti, udita !a relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena quantificata in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, assolvendo l'appellante dai reati diversi da quello commesso il 20.04.2011 - confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale della medesima città emessa in data 14.09.2015 che aveva condannato l'imputato, per i reati pp. e pp. dagli artt.61 n.11, 81, 110, 624, 625 n.4 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento all'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. è indeducibile in sede di legittimità ; in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.2, dal provvedimento impugnato non emergono gli asseriti difetti ed il motivo è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'imputato, perché, come emerge anche dal provvedimento impugnato, non è stata applicata l'aggravante in questione né in primo né in secondo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti, udita !a relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena quantificata in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, assolvendo l'appellante dai reati diversi da quello commesso il 20.04.2011 - confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale della medesima città emessa in data 14.09.2015 che aveva condannato l'imputato, per i reati pp. e pp. dagli artt.61 n.11, 81, 110, 624, 625 n.4 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento all'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. è indeducibile in sede di legittimità ; in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.2, dal provvedimento impugnato non emergono gli asseriti difetti ed il motivo è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'imputato, perché, come emerge anche dal provvedimento impugnato, non è stata applicata l'aggravante in questione né in primo né in secondo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 43032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris